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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice RO OL NA, all'udienza del 07/11/2025 , ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 297 /2023 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] , cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
, con l'avv. LUCCI MARIO;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MANNO ALESSIA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale;
- resistente –
Avente ad oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/01/2023 , la parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%. Lamentava il rigetto della domanda amministrativa, ritualmente presentata, da parte dell' , e ne chiedeva la condanna alla liquidazione ed al CP_1 pagamento della detta pensione, con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Resisteva in giudizio l' rilevando di aver rigettato la domanda di pensione di vecchiaia CP_1 anticipata per carenza del requisito sanitario/contributivo. Ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti di legge.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo CTU medica.
All'udienza odierna, fatte depositare le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
1 Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente CP_1 dell'art. 10, d.l. n. 203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del
Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata CP_1 in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Preliminarmente, occorre disattendere le eccezioni di inammissibilità/improponibilità sollevate dall' , non essendosi verificata, nel caso che occupa, alcuna ipotesi di decadenza. CP_1
Oggetto della domanda è la pensione anticipata di vecchiaia, che spetta ai lavoratori in possesso di un requisito contributivo pari a 1040 contributi settimanali, oltre che ad una invalidità in misura almeno pari all'80%.
Va ulteriormente precisato che per la pensione anticipata dei lavoratori agricoli sono sufficienti 156 giornate l'anno. In questo caso il coefficiente di trasformazione è il seguente: una giornata corrisponde a 0,333 settimane. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata può essere conteggiata anche la contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione speciale agricola e l'integrazione salariale agricola.
Va segnalato che, a norma dell'art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 503/1992, i limiti di età per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia sono stati portati a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a partire dall'1.1.1994, facendo salva l'elevazione dei limiti di età per i lavoratori riconosciuti invalidi in misura superiore all'80% (cfr. comma 8 della disposizione richiamata).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica del ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso è affetto, accertando che il quadro patologico determina un'inabilità tale ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, e precisamente nella misura del 100% a decorrere dalla domanda amministrativa presentata l'11.11.2019.
Tali conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della parte ricorrente, integrato dai necessari esami specialistici e sorretto da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
2 Sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della pensione di vecchiaia anticipata.
Quanto alla decorrenza della prestazione, la stessa va collocata a partire da un anno successivo al perfezionamento del requisito sanitario, ciò in forza di quanto previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010).
Ha infatti affermato la Suprema Corte che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" “ (Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 29191 del 13/11/2018).
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata e va accolta con la condanna dell' CP_1
a liquidare e pagare alla ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal mese di dicembre 2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in relazione al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate.
Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
20/01/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura del 100% a decorrere dalla Parte_1 domanda amministrativa presentata l'11.11.2019;
- Condanna l' a liquidare ed erogare, in favore del ricorrente, la pensione di vecchiaia CP_1 anticipata a decorrere dall'1.12.2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3 - Condanna l' al pagamento, in favore del delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in euro 2.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
Velletri, 07/11/2025
Il Giudice
RO OL NA
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