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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1127/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 273/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 10/10/2025
Atti impositivi:
- ATTO DI ACC RES n. T8PCR020221 IVA-ALTRO
- ATTO DI ACC RES n. T8PCR020232 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa, la Ricorrente_2 srl e la Ricorrente_1 srl hanno impugnato rispettivamente gli atti n. T8PCR0200221\2024 e n. T8PCR0200232\2024, emessi dalla'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, di accertamento della responsabilità solidale per i debiti tributari della Società_1 srl. Nel ricorso di primo grado le contribuenti deducevano: violazione dell'art. 14, c. 5 bis, del D.lgs. 472\97; in subordine, errata applicazione degli articoli 2556 e ss. c.c., in relazione all'art. 1416 c.c., nonché agli articoli
2697 e 2792 c.c. e, dunque, errata applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 472\97; in ulteriore subordine, erronea applicazione dell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 472\97.
Avendo l'Ufficio resistito al ricorso, la Corte predetta lo ha respinto, con condanna delle contribuenti alle spese, avendo ritenuto che la presentazione di ricorso per concordato preventivo non impedisce l'accertamento di responsabilità de quo, che esistono elementi sintomatici della reale vendita (invece del simulato affitto) dei rami di azienda di cui trattasi alle contribuenti in epigrafe in mancanza di certezza che la disponibilità dei rami di azienda de quibus da parte delle contribuenti in epigrafe avrebbe consentito la corresponsione all'Erario del saldo dei debiti della Società_1 srl. Hanno proposto appello le contribuenti per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 14 del D.lgs. 472\97 in relazione all'art. 84 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D. lgs. n. 14\2019);
2) in subordine, errata applicazione degli articoli 2556 e seguenti c.c., in relazione all'art. 1416 c.c., nonché agli articoli 2697 e 2792 c.c. e, dunque, errata applicazione dell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 472\97, nonché erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
3) in ulteriore subordine, si denuncia erronea applicazione dell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 472\97 nella parte in cui, per l'effetto, esclude qualsivoglia limite alla responsabilità delle asserite cessionarie;
e ciò anche in relazione all'art. 2697 c.c.
Le contribuenti hanno chiesto poi la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata ovvero dei ruoli sulla base della stessa loro notificati;
richiesta accolta con il decreto presidenziale che ha fissato la presente udienza di trattazione dell'appello.
L'Ufficio ha resistito all'appello con controdeduzioni depositate il 10 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono, in riferimento all'elencazione dei motivi sopra riportata.
1) Il primo motivo di appello è infondato. Infatti il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. SS.UU. 4679/1987; Cass. 7318/1987; Cass. 17637/2007; Cass. ord. 23322/2018; Cass. ord.
2440/2019; Cass. ord. 22211/2019; Cass. ord. 24880/2020; Cass. 26491/2020; Cass. ord. 35715/2022) ha ritenuto che l'ammissione a procedura concorsuale di un debitore non esclude l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e sanzione per situazioni verificatesi prima di detta ammissione, con la conseguenza che, a fortiori, tali poteri sono esercitabili anche, come nel caso si specie, in presenza di una semplice richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale oltretutto relativa a soggetti diversi (la Società_1 srl) da quelli destinatari dei provvedimenti medesimi. 2) e 3) Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di appello. Infatti, negli atti di accertamento di responsabilità impugnati, sono dettagliatamente esposte le circostanze che costituiscono elementi indiziari certi, precisi e concordanti in forza dei quali deve ritenersi che vi sia stato nel caso di specie un occulto trasferimento di rami di azienda, posto in essere al fine di frodare il fisco. Tali sono, tra l'altro: a) la costituzione delle società Ricorrente_1 SRL, presunta acquirente, qualche mese prima della stipula del contratto di affitto di azienda con la società Società_1 SRL;
b) il fatto che le società Ricorrente_1 SRL e Ricorrente_2 SRL non hanno mai svolto nessun'altra attività; c) la sostanziale identità dei soggetti costituenti la compagine sociale e svolgenti l'attività delle tre società: la Società_1 SRL è partecipata interamente da Nominativo_1 fino alla sua vendita il 20/02/2020 (un mese prima della stipula dei contratti di affitto d'azienda) al Sig. Nominativo_2; la Ricorrente_1 SRL viene costituita il 23/12/2019 da Nominativo_1 (80%), dal marito Nominativo_3 (10%) e dal figlio Nominativo_4 (10%), infine, la Ricorrente_2 SRL è partecipata interamente da Nominativo_4 ;
d) l'amministrazione e rappresentanza delle società affittuarie da parte di soggetti lavoratori dipendenti della Società_1 SRL, mai remunerati (salvo per un periodo per quanto riguarda la Ricorrente_2 srl) per l'attività di rappresentanza e amministrazione: Ricorrente_1 SRL, dalla sua costituzione nel 2019 il rappresentante legale è il sig. Nominativo_5 che risulta essere da molti anni dipendente della Società_1 SRL;
Ricorrente_2 SRL di cui è rappresentante legale il Sig. Nominativo_6, che risulta essere dipendente da molti anni della Società_1 SRL;
e) la cessione della proprietà della Società_1 SRL al sig. Nominativo_2, senza alcuna esperienza nel settore e nella gestione di società; soggetto che risulta aver acquistato più di 10 diverse quote societarie negli anni
2019 e 2020; f) l'acquisto da parte del sig. Nominativo_2 della società Società_1 SRL, con un patrimonio netto negativo di 2,5 milioni di euro;
il sig. Nominativo_2 non è stato in grado di presentare all'Ufficio alcune delle scritture contabili obbligatorie della Società_1 SRL e i contratti di manutenzione in corso con i suoi principali clienti;
g) l'affitto dell'intera azienda Società_1 SRL, dopo soltanto un mese dall'acquisto da parte del Sig. Nominativo_2, alla Ricorrente_1 SRL e alla Ricorrente_2 SRL, entrambe di proprietà della famiglia;
Nominativo_4; h) il subentro, da parte delle società affittuarie, nei contratti di manutenzione stipulati dalla Società_1 SRL con i suoi principali clienti (che rappresentano la quasi totalità del fatturato realizzato dalla società), senza che sia stato formalizzato alcun accordo in merito alle condizioni di subentro né con le società subentranti né con le aziende clienti;
i) la sostanziale prosecuzione dell'attività d'impresa in capo ai nuovi soggetti giuridici, con il passaggio di tutti i lavoratori dipendenti, dello svolgimento dell'attività negli stessi luoghi, con gli stessi clienti e fornitori;
stessa sede legale delle due società affittuarie in Indirizzo_1 – RA OI (PT). l) la riconducibilità di fatto, quindi, delle compagini sociali delle simulate affittuarie Ricorrente_1 SRL E Ricorrente_2 SRL a quella della società Società_1 SRL. Tra le circostanze sopra richiamate, vi sono anche quelle ritenute specificamente dalla Suprema Corte come di per sé sole idonee a fondare un giudizio di cessione di azienda posta in essere al fine di frodare il fisco;
e cioè la rapida sequenza temporale entro la quale sono state perfezionate le operazioni con le quali la disponibilità dei rami di azienda è passata alle società Ricorrente_1 srl e Ricorrente_2 srl, con svuotamento della Società_1 srl, e la sostanziale identità della compagine sociale delle società contraenti (cfr. paragrafo 8.4. di Cass. ord. 6599/2022, citata anche nella sentenza appellata). Da tali elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, deve concludere questo Collegio che dietro gli affitti simulati si celano atti di cessione occulta di azienda in frode ai crediti tributari.
Né risulta sostenibile quanto dedotto dalle contribuenti nel terzo motivo di appello, secondo il quale, nella fattispecie, non sarebbero configurabili operazioni fraudolente, perché non vi sarebbe stato pregiudizio per i crediti tributari.
La sussistenza di tale pregiudizio è, al contrario, sufficientemente provata. Infatti, posto che la valutazione del danno arrecato ai crediti erariali con la sottrazione della disponibilità dell'azienda della Società_1 da parte delle simulate affittuarie va, nel caso di specie, effettuata al momento della stipula degli affitti (con prognosi postuma), con tali simulati affitti le contribuenti in epigrafe hanno concorso, a partire dalla data nella quale la Soc_1 srl ha perso la disponibilità delle sue attività, a depauperare quest'ultima della possibilità di esercitare le attività per le quali era stata costituita;
irrilevanti rimanendo, al fine di escludere la frode, le ipotetiche prospettive di eventi successivi (ammissione al concordato preventivo con conseguente vendita dell'azienda e relativi ricavi), eventi dei quali non vi era (e non risulta provato che vi sia neanche all'attualità) nessuna certezza anche in relazione al quantum. Prova ne sia che, come rilevato nella sentenza appellata e non contestato dalle contribuenti nel ricorso in appello, la Società_1 srl non ha spontaneamente eseguito alcun pagamento per i debiti tributari dopo la cessione della disponibilità dell'azienda, determinando l'Agenzia delle Entrate Riscossione a proporre istanza di liquidazione giudiziale della Società_1 srl. Ad abundantiam, può aggiungersi che più in generale il pregiudizio per il recupero dei crediti tributari deriva comunque dalla esclusione, attraverso il meccanismo dei simulati affitti che dissimulano reali vendite occulte dei rami dell'azienda, della responsabilità solidale paritaria (e non semplicemente sussidiaria con beneficio di escussione) ed illimitata (e non limitata sotto il profilo temporale e quantitativo ex commi 1 e 2 dell'art. 14 del d.lgs. 472/1977) della Ricorrente_1 srl e della Ricorrente_2 srl, in ordine ai crediti tributari vantati nei confronti della Società_1 srl. In definitiva, risulta quindi applicabile l'art. 14, comma 4, del d.lgs. 472/1997, con conseguente responsabilità solidale paritaria ed illimitata sotto i profili quantitativo e temporale delle contribuenti in epigrafe per i crediti predetti (cfr. Cass. 24425/2008; Cass. 23380/2009, Cass. 5979/2014, Cass. 9219/2017, Cass. 17264/2017,
Cass. ord. 31654/2019; Cass. ord. 26480/2020; Cass. ord. 1037/2022).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, conformente alla notula presentata.
La relativa obbligazione grava in solido sulle due contribuenti appellanti, perché sussiste in ogni caso comunanza di interessi tra le medesime, per identità delle questioni sollevate e convergenza delle strategie difensive (cfr. Cass. 24757/2007; Cass. 17281/2011; Cass. 27562/2011; Cass. 20916/2016; Cass. ord.
8179/2024, dovendosi ritenere superato dalle due ultime pronunce il parzialmente diverso orientamento di
Cass. 6976/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna le contribuenti, in solido, a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 404,80, come da notula presentata dall'Agenzia predetta.
Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Maria Andronio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1127/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 273/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 10/10/2025
Atti impositivi:
- ATTO DI ACC RES n. T8PCR020221 IVA-ALTRO
- ATTO DI ACC RES n. T8PCR020232 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa, la Ricorrente_2 srl e la Ricorrente_1 srl hanno impugnato rispettivamente gli atti n. T8PCR0200221\2024 e n. T8PCR0200232\2024, emessi dalla'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, di accertamento della responsabilità solidale per i debiti tributari della Società_1 srl. Nel ricorso di primo grado le contribuenti deducevano: violazione dell'art. 14, c. 5 bis, del D.lgs. 472\97; in subordine, errata applicazione degli articoli 2556 e ss. c.c., in relazione all'art. 1416 c.c., nonché agli articoli
2697 e 2792 c.c. e, dunque, errata applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 472\97; in ulteriore subordine, erronea applicazione dell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 472\97.
Avendo l'Ufficio resistito al ricorso, la Corte predetta lo ha respinto, con condanna delle contribuenti alle spese, avendo ritenuto che la presentazione di ricorso per concordato preventivo non impedisce l'accertamento di responsabilità de quo, che esistono elementi sintomatici della reale vendita (invece del simulato affitto) dei rami di azienda di cui trattasi alle contribuenti in epigrafe in mancanza di certezza che la disponibilità dei rami di azienda de quibus da parte delle contribuenti in epigrafe avrebbe consentito la corresponsione all'Erario del saldo dei debiti della Società_1 srl. Hanno proposto appello le contribuenti per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 14 del D.lgs. 472\97 in relazione all'art. 84 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D. lgs. n. 14\2019);
2) in subordine, errata applicazione degli articoli 2556 e seguenti c.c., in relazione all'art. 1416 c.c., nonché agli articoli 2697 e 2792 c.c. e, dunque, errata applicazione dell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 472\97, nonché erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
3) in ulteriore subordine, si denuncia erronea applicazione dell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 472\97 nella parte in cui, per l'effetto, esclude qualsivoglia limite alla responsabilità delle asserite cessionarie;
e ciò anche in relazione all'art. 2697 c.c.
Le contribuenti hanno chiesto poi la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata ovvero dei ruoli sulla base della stessa loro notificati;
richiesta accolta con il decreto presidenziale che ha fissato la presente udienza di trattazione dell'appello.
L'Ufficio ha resistito all'appello con controdeduzioni depositate il 10 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono, in riferimento all'elencazione dei motivi sopra riportata.
1) Il primo motivo di appello è infondato. Infatti il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. SS.UU. 4679/1987; Cass. 7318/1987; Cass. 17637/2007; Cass. ord. 23322/2018; Cass. ord.
2440/2019; Cass. ord. 22211/2019; Cass. ord. 24880/2020; Cass. 26491/2020; Cass. ord. 35715/2022) ha ritenuto che l'ammissione a procedura concorsuale di un debitore non esclude l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e sanzione per situazioni verificatesi prima di detta ammissione, con la conseguenza che, a fortiori, tali poteri sono esercitabili anche, come nel caso si specie, in presenza di una semplice richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale oltretutto relativa a soggetti diversi (la Società_1 srl) da quelli destinatari dei provvedimenti medesimi. 2) e 3) Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di appello. Infatti, negli atti di accertamento di responsabilità impugnati, sono dettagliatamente esposte le circostanze che costituiscono elementi indiziari certi, precisi e concordanti in forza dei quali deve ritenersi che vi sia stato nel caso di specie un occulto trasferimento di rami di azienda, posto in essere al fine di frodare il fisco. Tali sono, tra l'altro: a) la costituzione delle società Ricorrente_1 SRL, presunta acquirente, qualche mese prima della stipula del contratto di affitto di azienda con la società Società_1 SRL;
b) il fatto che le società Ricorrente_1 SRL e Ricorrente_2 SRL non hanno mai svolto nessun'altra attività; c) la sostanziale identità dei soggetti costituenti la compagine sociale e svolgenti l'attività delle tre società: la Società_1 SRL è partecipata interamente da Nominativo_1 fino alla sua vendita il 20/02/2020 (un mese prima della stipula dei contratti di affitto d'azienda) al Sig. Nominativo_2; la Ricorrente_1 SRL viene costituita il 23/12/2019 da Nominativo_1 (80%), dal marito Nominativo_3 (10%) e dal figlio Nominativo_4 (10%), infine, la Ricorrente_2 SRL è partecipata interamente da Nominativo_4 ;
d) l'amministrazione e rappresentanza delle società affittuarie da parte di soggetti lavoratori dipendenti della Società_1 SRL, mai remunerati (salvo per un periodo per quanto riguarda la Ricorrente_2 srl) per l'attività di rappresentanza e amministrazione: Ricorrente_1 SRL, dalla sua costituzione nel 2019 il rappresentante legale è il sig. Nominativo_5 che risulta essere da molti anni dipendente della Società_1 SRL;
Ricorrente_2 SRL di cui è rappresentante legale il Sig. Nominativo_6, che risulta essere dipendente da molti anni della Società_1 SRL;
e) la cessione della proprietà della Società_1 SRL al sig. Nominativo_2, senza alcuna esperienza nel settore e nella gestione di società; soggetto che risulta aver acquistato più di 10 diverse quote societarie negli anni
2019 e 2020; f) l'acquisto da parte del sig. Nominativo_2 della società Società_1 SRL, con un patrimonio netto negativo di 2,5 milioni di euro;
il sig. Nominativo_2 non è stato in grado di presentare all'Ufficio alcune delle scritture contabili obbligatorie della Società_1 SRL e i contratti di manutenzione in corso con i suoi principali clienti;
g) l'affitto dell'intera azienda Società_1 SRL, dopo soltanto un mese dall'acquisto da parte del Sig. Nominativo_2, alla Ricorrente_1 SRL e alla Ricorrente_2 SRL, entrambe di proprietà della famiglia;
Nominativo_4; h) il subentro, da parte delle società affittuarie, nei contratti di manutenzione stipulati dalla Società_1 SRL con i suoi principali clienti (che rappresentano la quasi totalità del fatturato realizzato dalla società), senza che sia stato formalizzato alcun accordo in merito alle condizioni di subentro né con le società subentranti né con le aziende clienti;
i) la sostanziale prosecuzione dell'attività d'impresa in capo ai nuovi soggetti giuridici, con il passaggio di tutti i lavoratori dipendenti, dello svolgimento dell'attività negli stessi luoghi, con gli stessi clienti e fornitori;
stessa sede legale delle due società affittuarie in Indirizzo_1 – RA OI (PT). l) la riconducibilità di fatto, quindi, delle compagini sociali delle simulate affittuarie Ricorrente_1 SRL E Ricorrente_2 SRL a quella della società Società_1 SRL. Tra le circostanze sopra richiamate, vi sono anche quelle ritenute specificamente dalla Suprema Corte come di per sé sole idonee a fondare un giudizio di cessione di azienda posta in essere al fine di frodare il fisco;
e cioè la rapida sequenza temporale entro la quale sono state perfezionate le operazioni con le quali la disponibilità dei rami di azienda è passata alle società Ricorrente_1 srl e Ricorrente_2 srl, con svuotamento della Società_1 srl, e la sostanziale identità della compagine sociale delle società contraenti (cfr. paragrafo 8.4. di Cass. ord. 6599/2022, citata anche nella sentenza appellata). Da tali elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, deve concludere questo Collegio che dietro gli affitti simulati si celano atti di cessione occulta di azienda in frode ai crediti tributari.
Né risulta sostenibile quanto dedotto dalle contribuenti nel terzo motivo di appello, secondo il quale, nella fattispecie, non sarebbero configurabili operazioni fraudolente, perché non vi sarebbe stato pregiudizio per i crediti tributari.
La sussistenza di tale pregiudizio è, al contrario, sufficientemente provata. Infatti, posto che la valutazione del danno arrecato ai crediti erariali con la sottrazione della disponibilità dell'azienda della Società_1 da parte delle simulate affittuarie va, nel caso di specie, effettuata al momento della stipula degli affitti (con prognosi postuma), con tali simulati affitti le contribuenti in epigrafe hanno concorso, a partire dalla data nella quale la Soc_1 srl ha perso la disponibilità delle sue attività, a depauperare quest'ultima della possibilità di esercitare le attività per le quali era stata costituita;
irrilevanti rimanendo, al fine di escludere la frode, le ipotetiche prospettive di eventi successivi (ammissione al concordato preventivo con conseguente vendita dell'azienda e relativi ricavi), eventi dei quali non vi era (e non risulta provato che vi sia neanche all'attualità) nessuna certezza anche in relazione al quantum. Prova ne sia che, come rilevato nella sentenza appellata e non contestato dalle contribuenti nel ricorso in appello, la Società_1 srl non ha spontaneamente eseguito alcun pagamento per i debiti tributari dopo la cessione della disponibilità dell'azienda, determinando l'Agenzia delle Entrate Riscossione a proporre istanza di liquidazione giudiziale della Società_1 srl. Ad abundantiam, può aggiungersi che più in generale il pregiudizio per il recupero dei crediti tributari deriva comunque dalla esclusione, attraverso il meccanismo dei simulati affitti che dissimulano reali vendite occulte dei rami dell'azienda, della responsabilità solidale paritaria (e non semplicemente sussidiaria con beneficio di escussione) ed illimitata (e non limitata sotto il profilo temporale e quantitativo ex commi 1 e 2 dell'art. 14 del d.lgs. 472/1977) della Ricorrente_1 srl e della Ricorrente_2 srl, in ordine ai crediti tributari vantati nei confronti della Società_1 srl. In definitiva, risulta quindi applicabile l'art. 14, comma 4, del d.lgs. 472/1997, con conseguente responsabilità solidale paritaria ed illimitata sotto i profili quantitativo e temporale delle contribuenti in epigrafe per i crediti predetti (cfr. Cass. 24425/2008; Cass. 23380/2009, Cass. 5979/2014, Cass. 9219/2017, Cass. 17264/2017,
Cass. ord. 31654/2019; Cass. ord. 26480/2020; Cass. ord. 1037/2022).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, conformente alla notula presentata.
La relativa obbligazione grava in solido sulle due contribuenti appellanti, perché sussiste in ogni caso comunanza di interessi tra le medesime, per identità delle questioni sollevate e convergenza delle strategie difensive (cfr. Cass. 24757/2007; Cass. 17281/2011; Cass. 27562/2011; Cass. 20916/2016; Cass. ord.
8179/2024, dovendosi ritenere superato dalle due ultime pronunce il parzialmente diverso orientamento di
Cass. 6976/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna le contribuenti, in solido, a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 404,80, come da notula presentata dall'Agenzia predetta.
Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Maria Andronio Dott. Ugo De Carlo