Articolo 3 della Legge 4 agosto 1975, n. 407
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 settembre 1975
Art. 3.
Il comune stesso dovra' alienare, mediante trattativa privata, agli attuali occupanti, le aree sulle quali insistono le costruzioni ultimate in data 31 gennaio 1973, in base al prezzo di cui all'articolo 1 ed alle spese di urbanizzazione.
Entrata in vigore il 11 settembre 1975