Art. 3.
Il comune stesso dovra' alienare, mediante trattativa privata, agli attuali occupanti, le aree sulle quali insistono le costruzioni ultimate in data 31 gennaio 1973, in base al prezzo di cui all'articolo 1 ed alle spese di urbanizzazione.
Il comune stesso dovra' alienare, mediante trattativa privata, agli attuali occupanti, le aree sulle quali insistono le costruzioni ultimate in data 31 gennaio 1973, in base al prezzo di cui all'articolo 1 ed alle spese di urbanizzazione.