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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
TT OM ZO, LA
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4379/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO BO RO TT 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'art. 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha introdotto un “contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario”, volto a colpire una tantum gli extraprofitti congiunturali realizzati dagli operatori del settore energetico, in ragione dell'anomalo aumento dei prezzi e delle tariffe del settore;
ai sensi del comma 1, dell'art. 37 citato, tale contributo è posto a carico:
1) dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
2) dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
3) dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
4) dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
5) dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
La Società contribuente, sulla base di questo quadro legislativo, ha calcolato il contributo in questione sulla base di tutte le attività svolte ed in particolare sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo tra il 1° ottobre 2021 ed il 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo tra il 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, come risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA (cd. LIPE) regolarmente presentate, ed ha quindi versato importo complessivo pari ad euro 11.220.123,93
a titolo di acconto e saldo (rispettivamente in data 30 agosto e 29 novembre 2022) relativo al contributo di solidarietà in questione.
In data 18 giugno 2024, la Società ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell'acconto del contributo versato, considerandolo indebito in quanto fondato su una norma legislativa (art. 37 DL n. 21 del 2022) ritenuta illegittima sul piano dell'ordinamento costituzionale interno e su quello dell'ordinamento eurocomunitario.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso presentata, è stato quindi proposto dalla Contribuente tempestivo ricorso dinanzi a Codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover respingere il ricorso.
Trattasi del prelievo cd. caro bollette istituito dopo l'imoennata dei prezzi dovuta al conflitto Russo/ Ucraino, una vicenda sulla quale vi sono in realtà già state pronuncia della Corte Costituzionale ma che data la valenza economica, potrebbe non essere ancora giunta al termine di un vasto contenzioso nazionale che sta interessando diversi contribuenti e diverse Corti di Giustizia.
Il rigetto, per quanto tacito, tenuto dall'Ufficio sull'istanza presentata appare del tutto legittimo e corretto, come anche confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2024 del 4 giugno 2024, depositata il 27 giugno 2024, sull'argomento.
La Corte Costituzionale, nella citata sentenza, stabilisce, infatti, la legittimità costituzionale delle norma istitutiva del contributo solidaristico sugli extraprofitti delle imprese energetiche, tranne che nella parte in cui non prevede la deduzione delle accise dal calcolo della base imponibile dell'imposta in questione, dichiarando non fondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Giudici rimettenti con riferimento ad un presunto contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 41, 42, 53 e 117 (quest'ultimo in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU). La società in primis insiste sulla presunta incostituzionalità del prelievo per non aver considerato che la stessa sia una produttrice di energia da fonti rinnovabili e quindi si concretizzi il rischio di una “sovrapposizione soggettiva e oggettiva” del contributo in parola. La doglianza è infondata.
La norma, individua il profilo soggettivo in modo preciso e giustificato. Ed infatti occorre evidenziare che il
D.L. n. 21 del 2022 è stato emanato nell'ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall'invasione russa dell'Ucraina, in conseguenza della quale la
RU ha diminuito, in modo progressivo, le forniture di gas naturale all'Unione europea.
La stessa Corte riferisce che “Il contesto è stato efficacemente descritto nella relazione annuale della Banca_1, evidenziando che «[l'] invasione dell'Ucraina da parte della RU ha costituito un punto di svolta nelle relazioni internazionali e ha condizionato pesantemente crescita, inflazione e scambi commerciali mondiali […] i prezzi dell'energia hanno subito straordinari rialzi, contribuendo a un netto e diffuso aumento dell'inflazione, cui ha corrisposto un rapido irrigidimento delle politiche monetarie in quasi tutte le maggiori economie avanzate;
la crescita globale è rallentata in uno scenario di forte incertezza economica e politica. Le autorità di governo, specialmente quelle dei paesi avanzati, sono intervenute in sostegno di famiglie e imprese per attenuare l'impatto della crisi energetica
[…]. Dall'agosto 2021 allo stesso mese del 2022 i prezzi del gas sono saliti di oltre sette volte in Europa, che dipende fortemente dalle forniture dalla RU» (Banca_1, Relazione annuale, anno 2022, Roma, 31 maggio 2023).
In effetti, tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno registrato un'impennata dei prezzi dell'energia elettrica legata al rincaro del gas, «il quale ha superato il carbone diventando il combustibile di determinazione del prezzo marginale»; in questa situazione non solo «le imprese produttrici di energia elettrica», ma «anche il settore dei combustibili fossili» ha beneficiato «degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di là dei risultati delle normali attività commerciali» (Commissione europea, proposta di regolamento del Consiglio, relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia, 14 settembre 2022, cui ha fatto seguito il regolamento UE 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia). La perturbazione del mercato dell'energia ha quindi determinato una grave situazione di crisi che ha reso necessario adottare misure urgenti per far fronte agli «effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese» ”
La norma prevede quindi che rientrano tra i soggetti passivi sia coloro che producono, sia coloro che acquistano, per rivenderli, i prodotti energetici;
questi ultimi, a loro volta, sono stati individuati nell'energia elettrica, nel gas metano o naturale e nei prodotti petroliferi.
La platea dei soggetti tenuti al pagamento del contributo è stata poi ridimensionata con l'art. 1, comma 120, lettera a), della legge n. 197 del 2022, stabilendo che «[i]l contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti».
Occorre considerare che la norma fa riferimento a tutti i soggetti che producono o acquistano energia, in considerazione dell'innegabile vantaggio economico che la congiuntura politica/economica ha loro concesso.
E' infatti evidente che la ratio del “contributo straordinario”, come emerge negli stessi atti preparatori del
Decreto (relazione illustrativa, relazione tecnica, atti ed approfondimenti degli Uffici Studi della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica), sia la funzione diretta a tassare (in modo proporzionato e ragionevole) gli
“extraprofitti” realizzati da determinati soggetti imprenditoriali tutti operanti nel settore energetico per effetto dell'anomalo e rilevante incremento dei prezzi e delle tariffe registrati, in un determinato e circoscritto arco temporale, all'interno dello stesso comparto dell'energia ed a causa del conflitto militare russo-ucraino.
La sussistenza di tale sovrapprofitto risulta evidente anche nella fattispecie in esame poiché la società ha provveduto ad un versamento di qualche milione di euro.
Pertanto, è del tutto pacifico che la stessa, a prescindere dall'ambito di produzione dell'energia da fonti rinnovabili o meno, sia stata avvantaggiata economicamente dalla congiuntura sopradescritta. Si osserva infine:(senza, come ampiamente detto, operare alcuna irragionevole, arbitraria ed illegittima discriminazione o disparità di trattamento ossia senza ledere, in alcun modo, il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.) solo alle imprese energetiche che hanno realizzato effettivamente rilevanti “sovraprofitti” determinati dall'aumento congiunturale e straordinario dei prezzi dell'energia, derivante, in particolare, dal conflitto militare tra RU e Ucraina e dalle conseguenti sanzioni e chiusura (o, comunque, forte riduzione) delle forniture di gas naturale e petrolio da parte della RU stessa (tra i principali esportatori mondiali di tali prodotti), interruzione delle forniture/importazioni che ha a sua volta determinato in occidente un drastico calo dell'offerta di tali materie prime energetiche sul mercato internazionale, a fronte di una domanda immutata.
Tutto ciò in funzione dell'acquisizione di risorse economiche aggiuntive idonee al finanziamento di interventi pubblici diretti a ridurre i costi al consumo dell'energia (cioè i costi in bolletta del gas naturale e dell'energia elettrica) e l'impatto sociale negativo, derivante da tali consistenti aumenti dei prezzi delle medesime forniture energetiche, sulle imprese e sui cittadini (soprattutto appartenenti agli strati più deboli e svantaggiati economicamente). La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 2024 evidenzia, in modo del tutto condivisibile, che la censura riguardante gli asseriti profili espropriativi del contributo in esame (in quanto incidente, a dire dell'appellante, sul patrimonio netto dell'impresa soggetto passivo), è analoga a quella sollevata con riferimento agli artt. 42 e 117, comma 1, Cost., per la quale si è espressa chiaramente con la sentenza n. 111 del 2024, laddove ha chiarito che la misura in contestazione non ha natura espropriativa, mancando il presupposto per configurare la violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il ricorso della ricorrente è quindi infondato e non merita accoglimento, né la questioni di legittimità costituzionale proposte appaiono rilevanti e non manifestamente infondate ai fini della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'UE e alla disapplicazione dell'art. 37 D.L. 21/2022.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
TT OM ZO, LA
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4379/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO BO RO TT 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'art. 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha introdotto un “contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario”, volto a colpire una tantum gli extraprofitti congiunturali realizzati dagli operatori del settore energetico, in ragione dell'anomalo aumento dei prezzi e delle tariffe del settore;
ai sensi del comma 1, dell'art. 37 citato, tale contributo è posto a carico:
1) dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
2) dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
3) dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
4) dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
5) dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
La Società contribuente, sulla base di questo quadro legislativo, ha calcolato il contributo in questione sulla base di tutte le attività svolte ed in particolare sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo tra il 1° ottobre 2021 ed il 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo tra il 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, come risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA (cd. LIPE) regolarmente presentate, ed ha quindi versato importo complessivo pari ad euro 11.220.123,93
a titolo di acconto e saldo (rispettivamente in data 30 agosto e 29 novembre 2022) relativo al contributo di solidarietà in questione.
In data 18 giugno 2024, la Società ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell'acconto del contributo versato, considerandolo indebito in quanto fondato su una norma legislativa (art. 37 DL n. 21 del 2022) ritenuta illegittima sul piano dell'ordinamento costituzionale interno e su quello dell'ordinamento eurocomunitario.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso presentata, è stato quindi proposto dalla Contribuente tempestivo ricorso dinanzi a Codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover respingere il ricorso.
Trattasi del prelievo cd. caro bollette istituito dopo l'imoennata dei prezzi dovuta al conflitto Russo/ Ucraino, una vicenda sulla quale vi sono in realtà già state pronuncia della Corte Costituzionale ma che data la valenza economica, potrebbe non essere ancora giunta al termine di un vasto contenzioso nazionale che sta interessando diversi contribuenti e diverse Corti di Giustizia.
Il rigetto, per quanto tacito, tenuto dall'Ufficio sull'istanza presentata appare del tutto legittimo e corretto, come anche confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2024 del 4 giugno 2024, depositata il 27 giugno 2024, sull'argomento.
La Corte Costituzionale, nella citata sentenza, stabilisce, infatti, la legittimità costituzionale delle norma istitutiva del contributo solidaristico sugli extraprofitti delle imprese energetiche, tranne che nella parte in cui non prevede la deduzione delle accise dal calcolo della base imponibile dell'imposta in questione, dichiarando non fondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Giudici rimettenti con riferimento ad un presunto contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 41, 42, 53 e 117 (quest'ultimo in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU). La società in primis insiste sulla presunta incostituzionalità del prelievo per non aver considerato che la stessa sia una produttrice di energia da fonti rinnovabili e quindi si concretizzi il rischio di una “sovrapposizione soggettiva e oggettiva” del contributo in parola. La doglianza è infondata.
La norma, individua il profilo soggettivo in modo preciso e giustificato. Ed infatti occorre evidenziare che il
D.L. n. 21 del 2022 è stato emanato nell'ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall'invasione russa dell'Ucraina, in conseguenza della quale la
RU ha diminuito, in modo progressivo, le forniture di gas naturale all'Unione europea.
La stessa Corte riferisce che “Il contesto è stato efficacemente descritto nella relazione annuale della Banca_1, evidenziando che «[l'] invasione dell'Ucraina da parte della RU ha costituito un punto di svolta nelle relazioni internazionali e ha condizionato pesantemente crescita, inflazione e scambi commerciali mondiali […] i prezzi dell'energia hanno subito straordinari rialzi, contribuendo a un netto e diffuso aumento dell'inflazione, cui ha corrisposto un rapido irrigidimento delle politiche monetarie in quasi tutte le maggiori economie avanzate;
la crescita globale è rallentata in uno scenario di forte incertezza economica e politica. Le autorità di governo, specialmente quelle dei paesi avanzati, sono intervenute in sostegno di famiglie e imprese per attenuare l'impatto della crisi energetica
[…]. Dall'agosto 2021 allo stesso mese del 2022 i prezzi del gas sono saliti di oltre sette volte in Europa, che dipende fortemente dalle forniture dalla RU» (Banca_1, Relazione annuale, anno 2022, Roma, 31 maggio 2023).
In effetti, tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno registrato un'impennata dei prezzi dell'energia elettrica legata al rincaro del gas, «il quale ha superato il carbone diventando il combustibile di determinazione del prezzo marginale»; in questa situazione non solo «le imprese produttrici di energia elettrica», ma «anche il settore dei combustibili fossili» ha beneficiato «degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di là dei risultati delle normali attività commerciali» (Commissione europea, proposta di regolamento del Consiglio, relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia, 14 settembre 2022, cui ha fatto seguito il regolamento UE 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia). La perturbazione del mercato dell'energia ha quindi determinato una grave situazione di crisi che ha reso necessario adottare misure urgenti per far fronte agli «effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese» ”
La norma prevede quindi che rientrano tra i soggetti passivi sia coloro che producono, sia coloro che acquistano, per rivenderli, i prodotti energetici;
questi ultimi, a loro volta, sono stati individuati nell'energia elettrica, nel gas metano o naturale e nei prodotti petroliferi.
La platea dei soggetti tenuti al pagamento del contributo è stata poi ridimensionata con l'art. 1, comma 120, lettera a), della legge n. 197 del 2022, stabilendo che «[i]l contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti».
Occorre considerare che la norma fa riferimento a tutti i soggetti che producono o acquistano energia, in considerazione dell'innegabile vantaggio economico che la congiuntura politica/economica ha loro concesso.
E' infatti evidente che la ratio del “contributo straordinario”, come emerge negli stessi atti preparatori del
Decreto (relazione illustrativa, relazione tecnica, atti ed approfondimenti degli Uffici Studi della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica), sia la funzione diretta a tassare (in modo proporzionato e ragionevole) gli
“extraprofitti” realizzati da determinati soggetti imprenditoriali tutti operanti nel settore energetico per effetto dell'anomalo e rilevante incremento dei prezzi e delle tariffe registrati, in un determinato e circoscritto arco temporale, all'interno dello stesso comparto dell'energia ed a causa del conflitto militare russo-ucraino.
La sussistenza di tale sovrapprofitto risulta evidente anche nella fattispecie in esame poiché la società ha provveduto ad un versamento di qualche milione di euro.
Pertanto, è del tutto pacifico che la stessa, a prescindere dall'ambito di produzione dell'energia da fonti rinnovabili o meno, sia stata avvantaggiata economicamente dalla congiuntura sopradescritta. Si osserva infine:(senza, come ampiamente detto, operare alcuna irragionevole, arbitraria ed illegittima discriminazione o disparità di trattamento ossia senza ledere, in alcun modo, il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.) solo alle imprese energetiche che hanno realizzato effettivamente rilevanti “sovraprofitti” determinati dall'aumento congiunturale e straordinario dei prezzi dell'energia, derivante, in particolare, dal conflitto militare tra RU e Ucraina e dalle conseguenti sanzioni e chiusura (o, comunque, forte riduzione) delle forniture di gas naturale e petrolio da parte della RU stessa (tra i principali esportatori mondiali di tali prodotti), interruzione delle forniture/importazioni che ha a sua volta determinato in occidente un drastico calo dell'offerta di tali materie prime energetiche sul mercato internazionale, a fronte di una domanda immutata.
Tutto ciò in funzione dell'acquisizione di risorse economiche aggiuntive idonee al finanziamento di interventi pubblici diretti a ridurre i costi al consumo dell'energia (cioè i costi in bolletta del gas naturale e dell'energia elettrica) e l'impatto sociale negativo, derivante da tali consistenti aumenti dei prezzi delle medesime forniture energetiche, sulle imprese e sui cittadini (soprattutto appartenenti agli strati più deboli e svantaggiati economicamente). La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 2024 evidenzia, in modo del tutto condivisibile, che la censura riguardante gli asseriti profili espropriativi del contributo in esame (in quanto incidente, a dire dell'appellante, sul patrimonio netto dell'impresa soggetto passivo), è analoga a quella sollevata con riferimento agli artt. 42 e 117, comma 1, Cost., per la quale si è espressa chiaramente con la sentenza n. 111 del 2024, laddove ha chiarito che la misura in contestazione non ha natura espropriativa, mancando il presupposto per configurare la violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il ricorso della ricorrente è quindi infondato e non merita accoglimento, né la questioni di legittimità costituzionale proposte appaiono rilevanti e non manifestamente infondate ai fini della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'UE e alla disapplicazione dell'art. 37 D.L. 21/2022.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.