CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE US SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 898/2023 depositato il 22/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Legale Difensore Di Se Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Via Alcide De Gasperi N. 47 93100 AN CL
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 153 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 29.07.2023 l'Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da se stessa, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Comune di AN, avverso l'avviso di accertamento della TARI/2017, N°153 del 15.03.2023, notificatole in data 30.05.2023, mediante il quale le veniva contestato l'omesso versamento della TARI relativa al possesso dell'immobile, catastalmente identificato nel foglio 92, particella 8 sub 1 e veniva accertata l'imposta dovuta in € 263,16, oltre interessi, sanzioni e spese, per il complessivo importo di € 356,00.
In data 22.08.2023 la ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento del tributo preteso, in violazione dell'art.1, comma 171 della Legge N°296/2006, essendo stato l'atto notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere pagata.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.
In data 14.12.2023 il Comune di AN depositava controdeduzioni con le quali insisteva nella legittimità dell'atto impugnato, deducendo che esso era stato tempestivamente notificato per effetto della proroga dei termini per la notificazione, di cui all'art.67 del D.L. 17.03.2020, N°18 e del richiamo a quanto prescritto dall'art.12, commi 1 e 3 del D.Lgs. N°159/2015, assumendo che il termine di decadenza andava a scadere il 26.03.2024.
Deduceva, ancora che l'atto era stato notificato in data 15.03.2023.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso verte su un'unica eccezione: l'intervenuta decadenza del Comune di AN dal potere di accertamento.
L'art.1, comma 171 della Legge N°296/2006 dispone che gli enti locali, per i tributi di propria competenza, procedono alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stato o avrebbero dovuto essere effettuati.
Rilevato che l'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato è il 2017 e che il versamento della relativa tassa doveva essere effettuato nel corso dello stesso anno, il termine entro cui il Comune di AN poteva notificare l'avviso di accertamento impugnato andava a scadere il
31.12.2022. Tuttavia, l'art.67 del D.L. 17.3.2020 N°18 ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, compreso i termini di prescrizione e di decadenza;
ragione per cui i termini di prescrizione e di decadenza relativi alla pretesa impugnata, che ordinariamente scadevano il 31.12.2022, in conseguenza della predetta sospensione dei termini, andavano a scadere il 26 marzo 2023.
Va osservato che, a seguito delle modifiche apportate con la legge di conversione N°27 del
24.04.2020, in vigore dal 30.04.2020, è stato modificato il comma 4 del citato art.67, prevedendo l'applicazione in deroga delle disposizioni previste dall'art.12 del D.Lgs. 24.09.2015, N°159, limitatamente ai commi 1 e 3 e non anche del comma 2, il quale prevede un'ulteriore proroga dei termini di decadenza.
Conseguentemente, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento impugnato doveva essere notificato entro il 26.03.2023.
L'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente in data 30.05.203, oltre il termine di decadenza ed il Comune di AN assume nelle controdeduzioni di avere provveduto alla sua notifica in data 15.03.2023.
Pur tenendo in considerazione la scissione dei termini di decadenza per il notificato ed il notificante, osserva questo Giudice che il Comune di AN non ha prodotto in giudizio alcuna prova dell'avvenuta consegna dell'atto all'ufficiale notificatore prima dello spirare del termine decadenziale.
Il ricorso è fondato e va accolto. Per l'effetto, va annullato l'atto impugnato ed il Comune di
AN va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di AN al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
AN, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE US SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 898/2023 depositato il 22/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Legale Difensore Di Se Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Via Alcide De Gasperi N. 47 93100 AN CL
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 153 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 29.07.2023 l'Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da se stessa, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Comune di AN, avverso l'avviso di accertamento della TARI/2017, N°153 del 15.03.2023, notificatole in data 30.05.2023, mediante il quale le veniva contestato l'omesso versamento della TARI relativa al possesso dell'immobile, catastalmente identificato nel foglio 92, particella 8 sub 1 e veniva accertata l'imposta dovuta in € 263,16, oltre interessi, sanzioni e spese, per il complessivo importo di € 356,00.
In data 22.08.2023 la ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento del tributo preteso, in violazione dell'art.1, comma 171 della Legge N°296/2006, essendo stato l'atto notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere pagata.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.
In data 14.12.2023 il Comune di AN depositava controdeduzioni con le quali insisteva nella legittimità dell'atto impugnato, deducendo che esso era stato tempestivamente notificato per effetto della proroga dei termini per la notificazione, di cui all'art.67 del D.L. 17.03.2020, N°18 e del richiamo a quanto prescritto dall'art.12, commi 1 e 3 del D.Lgs. N°159/2015, assumendo che il termine di decadenza andava a scadere il 26.03.2024.
Deduceva, ancora che l'atto era stato notificato in data 15.03.2023.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso verte su un'unica eccezione: l'intervenuta decadenza del Comune di AN dal potere di accertamento.
L'art.1, comma 171 della Legge N°296/2006 dispone che gli enti locali, per i tributi di propria competenza, procedono alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stato o avrebbero dovuto essere effettuati.
Rilevato che l'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato è il 2017 e che il versamento della relativa tassa doveva essere effettuato nel corso dello stesso anno, il termine entro cui il Comune di AN poteva notificare l'avviso di accertamento impugnato andava a scadere il
31.12.2022. Tuttavia, l'art.67 del D.L. 17.3.2020 N°18 ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, compreso i termini di prescrizione e di decadenza;
ragione per cui i termini di prescrizione e di decadenza relativi alla pretesa impugnata, che ordinariamente scadevano il 31.12.2022, in conseguenza della predetta sospensione dei termini, andavano a scadere il 26 marzo 2023.
Va osservato che, a seguito delle modifiche apportate con la legge di conversione N°27 del
24.04.2020, in vigore dal 30.04.2020, è stato modificato il comma 4 del citato art.67, prevedendo l'applicazione in deroga delle disposizioni previste dall'art.12 del D.Lgs. 24.09.2015, N°159, limitatamente ai commi 1 e 3 e non anche del comma 2, il quale prevede un'ulteriore proroga dei termini di decadenza.
Conseguentemente, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento impugnato doveva essere notificato entro il 26.03.2023.
L'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente in data 30.05.203, oltre il termine di decadenza ed il Comune di AN assume nelle controdeduzioni di avere provveduto alla sua notifica in data 15.03.2023.
Pur tenendo in considerazione la scissione dei termini di decadenza per il notificato ed il notificante, osserva questo Giudice che il Comune di AN non ha prodotto in giudizio alcuna prova dell'avvenuta consegna dell'atto all'ufficiale notificatore prima dello spirare del termine decadenziale.
Il ricorso è fondato e va accolto. Per l'effetto, va annullato l'atto impugnato ed il Comune di
AN va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di AN al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
AN, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)