Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
In tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nella sottrazione di monetine e punti di un distributore di benzina che è d'uso lasciare a bordo del veicolo nonché di un parasole quale accessorio dello stesso veicolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2013, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2956
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 7867/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA OM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/04/2012 della Corte d'appello di Bologna R.G. n. 865/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/04/2012 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia MA OM, avendolo ritenuto responsabile, in concorso con altra persona separatamente giudicata, di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, di monetine, punti omaggio della Tamoil e della copertura in plastica del parasole del lato anteriore destro dell'autovettura di Bergamasco Roberto.
La Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha attribuito rilievo, in primo luogo, alla deposizione del teste ON CO, il quale, mentre sostava in un parcheggio, intorno alle ore 6 del mattino, aveva notato tre giovani aggirarsi con fare sospetto intorno alle autovetture in sosta, aprire la portiera di una Fiat Uno (uno di loro era entrato, mentre gli altri due erano rimasti all'esterno) e quindi sostare ed armeggiare intorno all'autovettura Opel Astra del Bergamasco. Sebbene egli non avesse individuato con esattezza le condotte tenute, aveva osservato che operavano di concerto, si erano "agitati" accanto al veicolo, per poi salire a bordo di una Fiat Punto, a bordo della quale sarebbero stati fermati, grazie alle indicazioni fornite dal medesimo ON. La Corte d'Appello, inoltre, ha valorizzato: a) il fatto che, sulla Fiat Punto, a bordo della quale era stato fermato anche il MA, era stato rinvenuto un cacciavite e uno degli oggetti sottratti all'autovettura del Bergamasco, ossia la copertura del parasole;
b) il fatto che l'autovettura del Bergamasco presentava varie parti danneggiate.
Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, la sentenza impugnata ha considerato che erano state sottratte monetine e punti di un distributore di benzina, che è d'uso comune lasciare a bordo del veicolo, e la copertura del parasole, che faceva parte degli accessori del veicolo.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione dell'imputato. In particolare, si lamenta che, nonostante l'avvenuta elezione di domicilio del MA presso la propria abitazione, il decreto era stato prima notificato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, e poi, a seguito dell'ordine di rinnovazione disposto dalla Corte territoriale, a mezzo fax, ma sempre presso il difensore e sempre ai sensi dell'art. 161, comma 4.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Al riguardo, si sottolinea che il teste ON non aveva visto l'autovettura del Bergamasco prima del furto, talché non poteva sapere se essa fosse o non danneggiata e non aveva visto l'imputato compiere le attività che gli vengono attribuite. Il mero rinvenimento nella Fiat condotta dai ragazzi di un pezzo di parabrezza, di fattura comune e di ampia diffusione, perde, secondo il ricorrente, la sua rilevanza dimostrativa, alla luce del mancato rinvenimento, all'interno del veicolo e sulla persona degli imputati, fermati immediatamente dalla Polizia, delle monete e dei buoni Tamoil sottratti.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine all'attribuibilità all'imputato della condotta di danneggiamento dell'autovettura del Bergamaschi, sottolineando che il teste ON non aveva visto le condizioni della vettura prima dell'episodio e non aveva sentito alcun rumore compatibile con la condotta produttiva dei danni.
2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, criticando il fatto che la sentenza impugnata non abbia illustrato le circostanze che potevano avere indotto il Bergamaschi a lasciare in auto, esposte alla vista, monete e buoni benzina, ossia oggetti facilmente asportabili, soprattutto in ora notturna e in un parcheggio non custodito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, dopo due rinvii per assenza di prova della notifica del decreto di citazione, sia quest'ultimo che l'ordinanza di rinvio dell'udienza del 13/03/2012 all'udienza del 20/04/2012 risultano notificati a mani dell'imputato.
2. Il secondo motivo è inammissibile, giacché, con motivazione esente da alcun vizio di illogicità, i giudici di merito hanno tratto dalla deposizione del teste e da quanto rinvenuto a bordo dell'autovettura sulla quale si trovava l'imputato, la coerente conseguenza del suo coinvolgimento nel furto.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte). Peraltro, la mancata individuazione di monete e di punti omaggio (e non di buoni di benzina) non incrina la tenuta del percorso argomentativo, alla luce dell'agevole occultabilità delle prime e dell'insignificante valore dei secondi, che giustifica anche la scelta di liberarsene immediatamente.
3. Inammissibile è anche il terzo motivo, giacché la sottrazione dei beni ha necessariamente comportato, secondo il logico percorso argomentativo dei giudici di merito, il riscontrato danneggiamento del deflettore, del finestrino posteriore destro e della serratura del portellone del cofano.
4. Inammissibile, per manifesta infondatezza, è pure il quarto motivo, in quanto la copertura del parasole rappresenta un accessorio del veicolo, mentre le monetine e i punti omaggio sono beni che, per il loro ridotto valore, è d'uso comune lasciare nell'autovettura. Sul punto, va confermato l'orientamento secondo cui, in tema di furto, per la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 4, n. 45488 del 08/07/2008, Valle, Rv. 241988: nella specie, è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante in relazione al furto di danaro ed effetti personali presenti all'interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica via).
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014