Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
02266/0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Prev. soc. composta dai signori Magistrati;
R.G.. m. 2022/1998 dr. Vincenzo Trezza Presidente Cron. 4743 dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Camillo Filadoro Consigliere Ud. 24.10.2000 Consigliere dr. Gabriella Coletti ha pronunciato la seguente SENTENZA fiqunadhi sul ricorso proposto da: NO AR, elettivamente domiciliata in Roma alla via Arno m. 47 presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, che la rappresenta e difende per procura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE a margine del ricorso, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente;
per diritti L. 3000 CONTRO 16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro, in persona del Presidente e legale CANCELLERIA elettivamenterappresentante avv. prof. Pietro Magno, domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144 presso gli avvocati Antonino Catania ed Antonio Vincenzo Noto, - 1 4439 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dai quali è rappresentato e difeso im wirtù di pro- Rilasciata copia legale al Sig. AGOSTIN cura in calce al controricorso, per diritti ✓ II 2.7 FEB. 2001 controricorrente;
IL CANCELLIERE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di -· 7 giugno 1997, m. 242/97, Arezzo in data 21 marzo m. 1304/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 ottobre 2000; udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per delega dell'avv. Anto- mino Catania per l'INAIL; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore: Ge- merale dr. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. I 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 25 febbraio 1995 la signora TA GN conventiva l'INAIL finmanzi al Pretore giu- dice del lavoro dii Arezzo, esponendo: che nel corso della sua attività di lavoro aveva subito phù infortuni, im data 18 marzo 1974, im data 20 ottobre 1976 ed im data 21 gennaio 1986, riconosciuti dall'INAIL produttivi di postumi invalidanti a carattere permanente ed unificati nel 1986 im um'untica valutazione pari al 42% che successivamente nel febbraio 1991, a seguito di revi- 1'INAIL avevaportato tale invalidità al 25%, ma, ручива T sione, chiusa la collegiale fm disaccordo, la ricorrente aveva adito il Pretore di Arezzo, che le aveva riconosciuto un'invalidità del 30%; che im data 19 febbraio 1994 1'IMAIL, a seguito di nuova visita di revisione, aveva ridotto il grado d'invalidi- tà dal 30% al 19% con decorrenza 1° marzo 1994. Ciò premesso,la GN, experiti senza esito i ricorsi amministrativi, adiva il Pretore di Arezzo per consegui- re il riconoscimento dei postumi, consegunti agli infor- tundi citati, nella misura del 30% ed ottenere condanna dell'INWIL a corrispondere la relativa rendita dalla data della domanda amministrativa. L'Istituto si costituiva in giudizio, chiedendo il -- 3 rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata im fatto ed im diritto. Il Pretore, espletata una c.cjur. medico legale, che com- fermava nella misura del 19% l'inabilità lavorativa derivante complessivamente dagli eventi infortunfistici policront, riteneva la causa in decisione e, facendo applicazione del "principio della stabilizzazione dei postumi", accoglieva la domanda della ricorrente, af- fermando che la rendita di cui la GN beneficiava рум per effetto degli infortuni del 1974 e del 1976 doveva considerarsi consolidata in misura del 34% (anche se la domanda veniva accolta nei limiti del 30% per nom andare ultra petita), perchè, im sede di accertamento dei postumi connessi al nuovo infortunio del 1986, era stata appunto confermata detta misura, che dunque doveva consi- derarsi consolidata, quando il 25 gennaio 1991 la Gra- gnoli era stata sottoposta a muova visita di revisione. Avverso talle decisione proponeva appello l'INAIL, che sosteneva 1 'erroneità dell'assunto del Pretore. Resisteva all'accoglimento dell'appello la GN. - 7 giugno 1997, il Tribuna- Con sentenza im data 21 marzo le di Arezzo rigettava la domanda proposta dalla Gragno- 11. Osservava il Tribunale che erroneamente il Pretore aveva ritenuto di risolvere la questione, facendo applicazione 4 dell'art. 83 d.p.r. 1124 del 1965, cioè dell'istituto della revisione della rendita com riferimento al sin- golo infortunio;
che nel caso di specie si era infatti im presenza della costituzione di una rendita unica per infortuni policroni, istituto disciplinato dall'art. " 80 del citato d.p.r.. Richiamate le sentenze: 6 giugno 1989 n. 318 della Corte costituzionale e 19 dicembre 1990 n. 12023 delle Sezio- : ni Unite di questa Corte Suprema, il Tribunale osserva- va che nessuno degli infortuni subiti dalla GN при si era verificato"a distanza di oltre un decennio l'uno dall'altro" e quindi non sussisteva il "limite esterno", derivante dalla presunzione di cristallizzazione dei postumi, che imponessee di erogare una rendita in misura nom inferiore a quella liquidata;
che nella fattispecie quindi andava fatta applicazione esclusivamente del di– sposto degli artt. 78 80 del t.u. predetto;
che la- domanda dell'assicurata andava pertanto respinta. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 22 gen- nato 1998, la GN ha proposto ricorso per cassazio- me, affidato ad unico motivo,, ed illustrato da memoria. L'INAIL ha resistito com controricorso notificato il 2 marzo 1998. 5 - Motivi della decisione. Com l'unico motivo di ricorso, demungiando violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 del d.p.r. : m. 1124 del 1965, anche im relazione alla sentenza della Carte costituzionale. m. 318 del 1989, monchè motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che la sem- tenza m. 318 del 1989 della Conte costituzionale e la sentenza m. 12023 del 1990 della Cassazione si ri- feriscono a fattispecie di un secondo infortunio avve- руши nuto trascorso il decennio dal primo;
che la presente fattispecie è diversa e particolare, perchè il decen- ere nio dagli infortuni del 1974 e del 1976 largamente decorso alla data della revisione del 1991; che il prov vedimento intermedio di costituzione di rendita undica kre dal 1986 nom può incluire nel rapporto 'infortuni del la outl 1974 e del 1976 revisione del 1991, si deve appli- care il principio di assicurare quanto memo una rendita uguale a quella già erogata;
che 1 'infortunio del 1986 iguali si è aggiunto all' to def due precedenti, che nel 1986 sono stati confermati quanto al grado di inabilità senza alcuna modificazione, con inabilità immutata al 34%, aggiungendosi gli esiti del terzo infortunio (1986) fino al 42%. Aggiunge la ricorrente che in effetti gli esiti degli in- - E fortuni 1974 e 1976 sono rimasti immutati fimo alla re- visione del 1991, con il decorso di ben oltre 10 annä dalla costituzione delle rispettive rendite com danno globale del 34%, non avendo rilievo che nel 1986 si sia aggiunto un diverso infortunio in decisione del quale sið aggiunta autonomamente una percentuale dell'8 per cento 'imabilità per il terzo inmortuma, indipen- dente ed inimfluente af fini del consolidamento della rendita 1974-1976 (34%); che l'applicazione delle sen- tenze in questione non può nom comportare l'intangibilità della valutazione, come limite esterno, per consolidamen to oltre il decennio, al di sotto del quale non è consen tito andare (34%); che risulta pertanto evidente che la revisione del 1991 mom poteva non tenere conto di quel limite esterno già operante dal 1974-1976. Il ricorso è fondato. Sulla base, invero, dell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale m. 318 del 1989, ogni infor- tumio occorso al lavoratore deve essere considerato indi- pendente ed autonomo rispetto alla rendita unificata per altri precedenti infortuni, sicchè, in caso di revisione, le rendite precedenti, usufruite per oltre dieci anni, re- stano consolidate e non possono essere ritenute travolte da una revisione che, eventualmente, riconosca che la capa- cità lavorativa del soggetto, per qualsivoglia evenienza 7 si sia ridotta al di sotto del limite indennizzabile (Cass. 7 luglio 2000 m. 9133). Le svolte considerazioni inducono all'accoglimento del ri- Ak corso, in quanto la rendita per gli infortuni del 1974 e del 1976 si era consolidata. La sentenza deve essere pertanto cassata e, non essendo neces- sari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte deve pronunciare nel merito ex art. 384 c.p.c., com conferma della sentenza pre- torile, anche in ordine al regolamento delle spese. Sussistono giusti motivi per compensare la spese del giudizio di appello. Per quanto concerne le spese del giudizio di cassazione, esse seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Franco Agostini, difensore del ricorrente, e liquidazione come im dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., conferma la sentenza del Pretore anche per le spese. Compensa le spese del giudizio di appello e condanna l'Istituto a pagare alla ricorrente, e per questa al difensore distrattario avv. Franco Agostini, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 27000 oltre lire 3.000.000= per onorario difensivo. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2000. Il Presidente Пісенно Елена (dr. Vincenzo Trezza) Il Consigliere estensore Fundi (dr. Donato Figurelli) - 8 - Stilline I D , IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O L L Depositata in Cancelleria 0 A 3 1 S O 3 S B . 5 A I T 16 FEB. 2001 T . R D , oggi, A N A ' A S L T IL C LABORATORE E A 3 L S M P E 7 E DI CANCELLERIA O S - R D P P I 8 I - N M 1 S I G 1 N O A E D S E A I E D G T A E G , N E O E O L T S R T E T I A S R I I L G L D E E R O D : e 1 w