Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
Il limite dei due anni di pena detentiva entro il quale, in caso di pena patteggiata, è interdetta l'applicazione di pene accessorie (nella specie, quelle previste dall'art. 12 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in tema di reati concernenti le imposte sui redditi e sul valore aggiunto) deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2010, n. 35148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35148 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
35 148 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA GIULIANA FERRUA Dott.
- Rel. Consigliere - N. 1185 Dott. ALFONSO AMATO
- Consigliere - Dott. VITO SCALERA REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 46994/2009 Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
- Consigliere -SILVANA DE BERARDINIS Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MI PI N. IL 15/01/1942
2) ON UN N. IL 04/06/1942
avverso la sentenza n. 31004/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 25/11/2009 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
1
NG TR e CO RU ricorrono avverso la sentenza in epigrafe,con la quale è stata applicata la pena ex art.4440pp, deducendo violazione di leggel.
I ricorsi sono parzialmente fondati.
Manifestamente infondata è la doglianza inerente il mancato proscioglimento ex art.129cpp,posto che la sentenza di patteggiamento ha significazione di esclu=
sione delle cause di non punibilità e che una piu'
incisiva motivazione al riguardo si impone solo quando dagli atti di causa e dalle deduzione delle parti di dombri la sussistenza di una di esse.Evenienza, questa,
che esula dal caso di specie.
-Destituita di fondamento è pure la censura concernente la qualificazione giuridica del fatti, poichè la possi- bilità di sindacare la sentenza di patteggiamento sotto tale profilo non può spingersi alla rivisitazione del futto così come contestato e recepito nell'accordo delle parti, cui la sentenza ha dato il crisma(v.S.U.
cc.19.1.2000, n.5, Neri,rv.215825).
-Palesemente infondato, infine, è il motivo attinente all'arronea applicazione delle pene accessorie previste dall'ert.12 d.lgs.n.74/00, poichè il limite di anni due di pena detentiva(soli o congiunti a pena pecuniaria),
entro cui è fatto divieto di applicare le pene accessorie, nell'ipotesi di reati avvinti in continuazione, deve intendersi riferito alla pena unica finale complessiva irrogata(sez.VI, cc.20.2.08,n.32406, Noschese).Limite
che risulta ampiamente superato nella specie.
-Fondato è il motivo concernente l'erronea applica zione della pena accessoria prevista dall'art.29cp,
dal momento che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di legittimità, in caso di condanna per reati in continuazione, l'entità della pena,ui fini dell'applicazione delle pene accessorie, va de terminata-
gon riferimento alla pena base,non alla pena complessiva risultante dall'aumento ex art.81cpv cp(sez.I,111.7.97,
n.8605.Panetta; sez.VI, 27.3.08,n.17616,Pizza).
Ne deriva che nel caso in esame la pena base fissata per il reato piu' grave (a.3 e m.9 recl.per NG¡
a.3 e m.6 per CO), ridotta per la diminuente del rito, è inferiore al limite di anni tre previsto dal'
l'art.29cp per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque
-La sentenza va,dunque, annullata senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai p.u.per unni cinque, che va eliminata. I ricorsi sono inammissibili nel resto.
PT.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con'
fronti di entrambi i ricorrenti limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 7.7.10
Il Presidente
м Il cons.est.
Aleuto
Depositata in Cancelleria
Roma, 29.SET. 2010...
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
eguese