Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8522 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
8522/01 I L 8 L O 6 s B E r e p N O I 9 m Z 1 R e A - t R 1 s i T 1 s S NOME DEL POPOLO ITALIANO - I l 4 G a 2 E R . e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE h L A c i D 3 f i 2 E d 1 sezione civile oggetto T o . N T m E R S composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: attività di carrozziere E A dr. Pasquale Reale Presidente e iscrizione registro. dr. Giovanni Verucci Consigliere R.G. N. 19309/99 dr. Salvatore Salvago Consigliere Consigliere rel. Cron.19555 dr. Fabrizio Forte dr. Bruno Spagna Musso Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 08.03.2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NT E NZA UFFICIO COPIE su ricorso iscritto al n° 19309 del Ruolo Generale de-* Richiesta copie SOLE 24 ORE gli affari civili dell'anno 1999, proposto per diritti L. 3000 dal Sig. DA 2001 DEL COMMERCIO" UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, "E DELL'ARTIGIANATO DI PESARO E URBINO, in persona del le- gale rappresentante, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale del- lo Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
CONTRO
GO IM, elettivamente domiciliato in Roma, V. Filippo Civinini n. 49, presso l'avv. Fulvio Lunari, che lo rappresenta e difende giusta procura a 627 2001 2 margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro- Sez. di- staccata di Fano, n.60 del 16 giugno - 15 luglio 1999. Udita, all'udienza dell'8 marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito l'avv. Fulvio Lunari, che ha domandato il riget- to del ricorso. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Pesaro-Fano, con sentenza del 15 luglio 1999, accoglieva l'opposizione di MI Zango- lini all'ordinanza del direttore dell'Ufficio Provin- ciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Pesaro e Urbino (U.P.I.C.A.), condannando quest'ul- timo alle spese di causa. Con l'ordinanza si era sequestrata l'attrezzatura del- l'officina dell'opponente, al quale era stato ingiunto il pagamento di £.10.000.000 quale sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 122, per avere esercitato attività di carrozziere, senza iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, e secondo il tribunale 1' 3 - opponente aveva provato con testimoni di non avere e- sercitato tale attività ma quella di finissaggio di parti meccaniche per conto di altra impresa cui era legato da contratto d'opera, essendo occasionale ed episodica la "raddrizzatura" delle lamiere danneggiate di due automobili a lui affidata da un carrozziere re- golarmente iscritto al registro ed apparendo comunque insufficiente la strumentazione nella officina per l' esercizio dell'attività di autocarrozziere. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con unico motivo l'U.P.I.C.A. di Pesaro-Urbino. Lo LI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, pure per insufficiente motivazione, per aver il tribunale ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato la fonda- tezza della sanzione, ricavando l'inesistenza dell'at- tività contestata dalla mancanza delle attrezzature e strumentazioni rientranti tra quelle del D.M. 538/94, indispensabili per l'iscrizione al registro degli au- toriparatori, senza rilevare che nel caso l'attività era stata svolta abusivamente e poteva esercitarsi in- dipendentemente da dette apparecchiature, essendo ir- rilevante l'iscrizione dello LI al registro de- 4 gli esercenti attività di "lavorazioni meccaniche per conto terzi" non soggetta alla legge 122/92 e compati- bile con la lavorazione svolta di carrozziere. Le stesse dichiarazioni di controparte al verbalizzan- te, relative ad una sua attività di carrozziere, dimo- strano la fondatezza della contestazione. Il controricorrente deduce l'inammissibilità del ri- corso, che vorrebbe far ripetere in questa sede il giudizio di merito, introducendo anche dichiarazioni dello LI che non erano in atti in quel giudizio non producibili in fase di legittimità.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto il tribunale, con motivazione adeguata e coeren- te, ha ritenuto che non vi fossero nel caso"prove suf- ficienti della responsabilità dell'opponente" ai sensi dell'art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689. In effetti, la sentenza ritiene che dalla prova testi- moniale sia emerso l'esercizio da parte dello Zangoli- ni di un'attività di finissaggio di parti meccaniche, per conto di una società di fatto il cui amministrato- re ha confermato quanto previsto dal contratto d'opera stipulato dall'opponente e da detta società, mentre per le due autovetture di cui è cenno nel verbale di con- testazione, il preteso trasgressore avrebbe svolto so- lo un'attività di"raddrizzatura" di lamiere danneggia- - 5 te, non detenendo le attrezzature necessarie a fare il carrozziere, per cui l'eventuale lavorazione del tipo di quella di autocarrozziere era da ritenere episodica e occasionale e tale da non imporre l'iscrizione nel registro. Se il verbale è fidefaciente in ordine alla mancata iscrizione dell'opponente al registro, il giudizio sull'esistenza in concreto dell'attività di autocar- rozziere è superabile, come accaduto, con l'ammessa prova testimoniale e con quella documentale dal tribu- nale, valutate in modo logico e congruo, per cui il ricorso deve essere rigettato perchè infondato. La stessa motivazione relativa alla incerta prova del- l'attività contestata evidenzia la sussistenza di giu- sti motivi per compensare interamente le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2001. Il presidente fyph than Il Consigliere estensore Joly LLI ে BO 9 8 E 6 . E N penale N ZIO 1, A 8 ISTR 1-19 a 2? 2001 al sistem REG -1 4 IL CANCELLIERE 2 A . D L TE odifiche 3 ESEN 2 . T R m A