Sentenza 5 dicembre 2007
Massime • 1
Agli effetti di cui all'art. 358 cod. pen., riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'esercente un'attività professionale di soccorso stradale e di depositario di autoveicoli a seguito di incidenti. (Fattispecie in cui l'imputato risultava essersi appropriato di un motoveicolo affidatogli in custodia dalla Polizia a seguito di un incidente stradale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2007, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 05/12/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1512
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1715/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG CO, n. a San OB il 7 marzo 1937;
nei confronti della sentenza in data 27 settembre 2005 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava quella del Tribunale della città in data 12 giugno 2001, appellata dal CO IG, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 314 c.p., per essersi appropriato della Vespa Piaggio targata MI 592402 di proprietà di OB NA, la quale gli era stata affidata in custodia dalla Polizia a seguito di incidente stradale (in Villa S. Giovanni, il 1 aprile 1993).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato il quale deduce la violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza non spiegherebbe le ragioni per le quali era pervenuta alla condanna in punto di mancato riconoscimento della fondatezza della tesi sostenuta con l'atto di appello, secondo cui egli non poteva considerarsi custode del mezzo anzidetto nell'interesse della Pubblica Amministrazione in quanto non si trattava di veicolo sottoposto a sequestro, bensì, semplicemente, custode e depositario per conto del privato proprietario NA OB, a titolo di deposito necessario ex art. 1766 c.c., e quindi non incaricato di pubblico servizio;
egli poteva, al più, essere ritenuto responsabile per il reato di appropriazione indebita, non perseguibile per mancanza di querela.
Secondo la sentenza impugnata, integrata da quella conforme di primo grado, era emerso che il motoveicolo era stato affidato dalla polizia stradale alla ditta di autosoccorso facente capo al titolare IG CO a seguito di un incidente in cui era rimasto coinvolto lo scooter di proprietà di Soccorsa NA, condotto, nell'occasione, da OB NA. Il mezzo non era mai stato restituito nonostante vari tentativi da parte del NA. La Corte ribadiva che l'imputato, nell'occasione, rivestiva sicuramente la qualità di incaricato di pubblico servizio in quanto il mezzo gli era stato affidato dalla polizia stradale, ancorché non sequestrato, per la sua qualità professionale di esercente l'attività di soccorso stradale e di depositario di autoveicoli a seguito di incidenti.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata correttamente ribadisce che il IG esercitava professionalmente, almeno di fatto, l'attività di soccorso stradale ed è pacifico che il motoveicolo gli era stato affidato dalla polizia stradale per il deposito a seguito di un incidente stradale. Non tanto la qualità dell'affidante assume rilevanza per la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ne' l'indagine sul conto di chi fosse stato affidato lo scooter, quanto l'attività prestata dall'imputato, la quale rientra indubbiamente tra quelle ora nominate, indipendentemente dalla qualità pubblica o privata del titolare o legale rappresentante della ditta o dell'ente esercenti e incaricati del pubblico soccorso stradale.
Ciò discende dalla nozione di incaricato di pubblico servizio data dall'art. 358 c.p., comma 1, il quale, dopo aver chiarito che rientrano nella previsione normativa coloro che sono incaricati di un pubblico servizio, aggiunge che l'incarico pubblico può essere svolto "a qualunque titolo".
A nulla rileva che il veicolo affidato all'esercente il pubblico soccorso fosse stato sottoposto o meno a sequestro, essendo la questione rilevante solo ai fini del soggetto tenuto al pagamento del compenso al custode e potendo certamente affermarsi che, nella specie, al pagamento era tenuto il privato sino al giorno in cui il veicolo si era trovato nei locali dell'imputato, senza nulla togliere, per questo, alla natura pubblica del servizio prestato e alla conseguente qualifica assunta dall'imputato. Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008