Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
LO L 4 7 O .3 B ) E N E , E 1 IN04848/03 C N 9 Aula 'B' IO A 9 -1 P Z I 1 A 1 R D - IST 1 E 2 IC G . L E D R 9 IU 3 A D E G TE 6 KEP E 4 N . .N E T S T T E R (IS A ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto [Responsabilite SEZIONE TERZA CIVILE Iffer accesse mounters are Composte dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sli stala fenttica - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 2283/02 - Cron. 10810 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - 7 - Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. - Dott. Antonio Consigliere SEGRETO Ud.31/01/03 - - Consigliere - C.C. Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del AMMINISTRAZIONE Presidente p.t. della Giunta Provinciale Prof. Amato Lamberti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIEPOLO 21, pres so lo studio dell'avvocato BRUNELLO MILETO, difesa dagli avvocati ALDO DI FALCO, SERENA LOVERO, giusta delega in atti;
: - ricorrente
contro
MARCIANO MARIA;
intimata avverso la sentenza n. 1901/01 del Giudice di pace di 2003 PORTICI, emessa il 12/02/01 e depositata il 28/05/01 268 -1 (R.G. 4312/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di + - il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto consiglio | LUPO;
T.. udito l'Avvocato Brunello MILETO (per delega Avv. Aldo DI FALCO); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore - Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si rigetti il ricorso Сол le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso che AR AR ha convenuto davanti al Giudice di pace di Portici l'Amministrazione provinciale di Napoli, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti dal suo autoveicolo che, il 7 novembre 1993, in Ercolano, sulla via provinciale B. Cozzolino, era finito in una buca ricoperta d'acqua; Premesso che, costituitasi la parte convenuta, il Giudice adito ha accolto la domanda attorca ed ha condannato la Amministrazione provinciale di Napoli al risarcimento dei danni, liquidati in L.300.000, oltre gli interessi legali dal sinistro:
Considerato che
l'Amministrazione provinciale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, e che l'intimata non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Considerato che
il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto proposto avverso una sentenza del giudice di pace che, in relazione al valore della causa, è di equità (art. 113, secondo comma, c.p.c.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art.2051 c.c. é inammissibile, perché, secondo l'orientamento - di questa Corte (pacifico dopo la sentenza delle Sez. un 15 ottobre 1999 n.716), le sentenze di equità del giudice di pace sono censurabili davanti a questa Corte, oltre che per motivi processuali, solo per violazione di norme costituzionali o comunitarie, di rango superiore alle norme ordinarie, tra le quali non rientra l'art.2051 c.c.: Ritenuto che il secondo motivo del ricorso con cui si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione dell'art.1227 c.c." in ordine alla sussistenza della situazione di pericolo acculto (c.d. insidia o trabocchetto) - è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha motivato sul fatto che la buca sul manto stradale "mancava di ogni e qualsiasi segnale di pericolo, né vi erano transenne od equipollenti mezzi di protezione", onde ha ritenuto sussistente una situazione di pericolo occulto, sia nell'elemento obiettivo della non visibilità che in quello soggettivo della imprevedibilità;
Ritenuto che
, pertanto, il ricorso dell'Amministrazione provinciale va rigettato:
Considerato che
, non essendosi l'intimata costituita, manca il presupposta per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 31 gennaio 2003. Il PresidentePresidente Il Relatore-Estensore Елини врвиди CANCELLIERE ©I Con sale Marie LI Depositata in Cancelleria pggi. २९.०३.०३ L CANCELLIERE 01 Dott.ssa AR Aletto 2