Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore della materia - al cui rispetto deve conformarsi la decisione equitativa del conciliatore - quello posto dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1432 702 REPUBBLICA ITAL OME DEL POPOLO TALIA ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4804/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rel. Consigliere 3753 Cron. Dott. Roberto PREDEN Rep.Consigliere Dott. Michele LO PIANO Ud. 20/11/01Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA SSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO E Richiesta copia studio S EN TENZA REP dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 4.2.02 IZ FR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE IL CANCELLIERE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IZ GREGORIO, CORTE SUPREMA DI CESSATION UFFICIO COPIE con studio in 95128 CATANIA VIA ETNEA 760/A, giusta Richiesta copia studie delega in atti;
dal Sig. CDS. per diritti ricorrente 4.2.02 IL CANCELLIERE
contro
UNIVERSO ASSIC SPA, PORTO ALFIO;
intimati - avversO la sentenza n. 121/97 del Giudice conciliatore di CATANIA, emessa il 19/12/97 e depositata il 30/12/97 2001 (R.G. 2083/93); 1975 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12.5.1993, CE NN ZO conveniva davanti al Giudice conciliatore di Catania Alfio Porto e la S.p.a. Universo Assicurazioni per sen- tirli condannare al risarcimento dei danni, nella misu- ra di L. 1.000.000, conseguenti all'incidente stradale verificatosi il 24.11.1992, nel quale l'auto dell'attore era stata investita, ad un incrocio, dalla motocicletta del Porto, che non si era fermata allo STOP. La Universo Assicurazioni resisteva, deducendo che la collisione era stata determinata dalla condotta di guida dell'attore, non adeguata alle condizioni ambien- tali. Il giudice conciliatore, con sentenza del 30.12.1997, rigettava la domanda. Considerava che "nessuna prova è stata fornita in merito alla esatta dinamica dell'incidente ed in ogni caso sull'addebitabilità dello stesso al proprietario della 2 moto". Avverso la sentenza il IZ ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico mezzo. Non hanno svolto difese gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico, complesso motivo, il ricorrente dedu- ce quanto segue.
1.1. Il giudice conciliatore, in assenza di conte- stazione sulla dinamica del sinistro da parte del con venuto, e non avendo il medesimo fornito la prova libe- ratoria di cui all'art. 2054, comma 1, C.C., avrebbe dovuto ritenere sussistente la responsabilità esclusiva del conducente della moto.
1.2. Il detto giudice, non essendo stata contesta- to dal convenuto l'avvenuto scontro tra i due veicoli, avrebbe, in via subordinata, dovuto applicare la pre- sunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
2. Il primo profilo di censura muove da un inesatto presupposto, e va quindi disatteso. Il convenuto ha infatti contestato la ricostruzio- ne delle modalità dell'incidente prospettata dall'attore, deducendo che gli eventi si erano verifi- cati in maniera sensibilmente diversa, tale da determi- nare la responsabilità del conducente dell'autovettura. 3 3. Il secondo profilo di censura è fondato. Parte convenuta non ha posto in discussione che tra i due veicoli si fosse verificato uno scontro, ma, come già rilevato, ha solo contestato le modalità della col- lisione. Consegue che, il giudice conciliatore, avendo rite- nuto che l'istruttoria non aveva consentito di accerta- re quale fosse stata l'esatta dinamica della collisio- ne, ai fini della concreta individuazione delle rispet- tive responsabilità dei due conducenti, avrebbe dovuto considerare che, in presenza di uno scontro tra veicoli (nella specie incontroverso), l'art. 2054, comma 2, C.C. prevede che si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a determinare l'evento dannoso. Di tale principio il giudice conciliatore ha rite- nuto, senza alcuna motivazione, di non avvalersi, e di pervenire al rigello della domanda. Ma in tal modo ha disatteso il criterio sussidiario dettato dalla norma suindicata. E poiché la norma dettata dall'art. 2054, comma 2, costituisce "principio regolatore della materia" in te- ma di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli (sent. n. 2967/96), la sua violazione è denun- ciabile con ricorso per cassazione avversO le sentenze 4 pronunciate secondo equità dal giudice conciliatore, poichè tale giudice era tenuto a prestare osservanza ai dell'art. 113, comma 2,detti principi, ai sensi c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace).
4. In conclusione, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata.
5. L'avvenuta soppressione dell'ufficio del giudice conciliatore (fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti: art. 44 della legge n. 374 del 1991), al quale è subentrato il giudice di pace (dal 1°.5.1995: art. 49 n.della legge 374 del 1991, come modificato dalla legge n. 673 del 1994), de- termina che il rinvio va effettuato a quest'ultimo.
6. Il giudice di rinvio, che si designa nel Giudice di pace di Catania, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 20-11-2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Sh M IL CANCELLIERE C1 5 Gina Casoli