Articolo 37 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 36Articolo 38
Versione
15 agosto 1965
Art. 37.
La norma contenuta nell' articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , modificata dall' articolo 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' abrogata.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
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