Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 2
Nel vigente sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario (art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998), sono devolute a quest'ultimo tutte le controversie inerenti ad ogni fase dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla loro instaurazione fino all'estinzione, ivi comprese - per espressa previsione normativa - quelle concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali, a nulla rilevando che la relativa controversia presupponga la conoscenza incidentale di atti amministrativi di organizzazione.
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito sia stato richiesto anche di un provvedimento cautelare urgente di tutela del diritto azionato. (Nella specie, il giudice del lavoro, adito con ricorso per il merito contenente anche la richiesta di un provvedimento di urgenza, aveva respinto quest'ultima).
Commentari • 2
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- 2. Cass. SS.UU. n. 21710 del 2004Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2001, n. 9650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9650 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.P.SE.MA. - ISTITUTO DI PREVIDENZA SETTORE MARITTIMO in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PA NN, domiciliata in ROMA, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ARMANDO PROFILI, DOMENICO DUCCI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché a seguito di ordinanza dibattimentale di integrazione del contraddittorio in data 13/07/2000
nei confronti di
AR GIOVNN DE VI IN LANDI
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8129/99 del Pretore di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Giorgio RECCHIA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione dall'autorità giudiziaria ordinaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli, proposto ex artt. 700 e 414 cod. proc. civ., la dott. NN IS ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità ed inefficacia, previa sospensione degli effetti, della delibera del 3 febbraio 1999 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Previdenza Settore Marittimo (IPSEMA) ha attribuito alla dott. AR VA De VI le funzioni di Direzione Centrale Organizzazione e Personale, previa disapplicazione di altri provvedimenti presupposti risalenti ad epoca antecedente.
Nel corso del procedimento così instaurato, in contraddittorio con la dott. De VI, l'IPSEMA ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. NN IS resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza del 13 luglio 2000 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel confronti della dott. De VI, alla quale è stato quindi notificato il ricorso. La medesima non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa della parte resistente deduce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in pendenza di giudizio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., prospettando in relazione a questo profilo anche una carenza di interesse dell'ente ricorrente.
L'eccezione è infondata. Il ricorso introduttivo del giudizio, dinanzi al Pretore di Napoli risulta proposto ai sensi degli artt. 700 e 414 cod. proc. civ., con la richiesta sia di un provvedimento cautelare urgente di tutela del diritto azionato (successivamente respinta dal Pretore adito) sia di decisione nel merito sulla stessa pretesa;
l'istanza di regolamento di giurisdizione deve perciò considerarsi proposta nella pendenza di un giudizio di merito, e non trova applicazione il principio dell'inammissibilità del regolamento durante il procedimento cautelare (Cass. Sez. Un. 10 aprile 1997 n. 3125, 9 luglio 1997 n. 6228). L'inammissibilità del ricorso viene poi sostenuta sotto un ulteriore profilo, rilevandosi che l'istanza è stata proposta dal dott. Rocco Familiari in qualità di Presidente pro tempore dell'ente, senza che risulti provata l'attribuzione al medesimo della legale rappresentanza e del potere di conferire mandato ad litem. Anche questa eccezione è infondata, perché la rappresentanza dell'IPSEMA è conferita per legge al suo Presidente (art. 3 d.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e regolamento dell'ente approvato con d.P.R. 19 gennaio 1998 n. 27), mancando del resto una previsione normativa che richieda l'autorizzazione di un organo collegiale per agire in giudizio.
L'ente ricorrente deduce che in base all'art. 45 comma 17 del d.lgs. n. 80/1998 la cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo, e non al giudice ordinario, perché la delibera di attribuzione delle funzioni dirigenziali alla dott. De VI trova il suo immediato presupposto nel procedimento di nomina della stessa a dirigente generale, nomina proposta con atto del 28 aprile 1998. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario viene poi sostenuto sotto due altri profili, assumendosi che anche nel nuovo regime introdotto dall'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993, sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, si configurano atti costituenti esercizio di una potestà amministrativa, impugnabili davanti al giudice amministrativo in relazione alla lesione di interessi legittimi;
che la regola con cui è stata attribuita allo stesso giudice la cognizione delle controversie relative a procedure concorsuali di accesso all'impiego deve essere applicata analogicamente anche per le questioni relative agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, che implicano scelte discrezionali. La tesi è infondata. Nel vigente sistema di riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 18 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, sono attribuite alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria tutte le controversie inerenti ad ogni fase dei rapporti di lavoro considerati dalla stessa norma, dalla loro instaurazione fino all'estinzione (compresa ogni vicenda modificativa); ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, per gli atti di Indirizzo politico/amministrativo (art. 3 d.lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall'art. 3 del d.lg.s. n. 80/1990 e per gli atti relativi alle procedure concorsuali (quarto comma art. 68 n. 29/1993) ogni atto di gestione di tali rapporti risulta privo di connotazione autoritativamente discrezionale e rappresenta espressione non di una potestà amministrativa, ma - come prevede il citato art. 4 del d.lgs. n. 29/1993 - della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro;
ne' rileva, ai fini dell'applicazione della regola del riparto di giurisdizione, che la controversia presupponga la conoscenza incidentale di atti amministrativi di organizzazione (cfr. Cass. Sez. Un. 24 febbraio 2000 n. 41). L'assunto del ricorrente in ordine alla configurabilità, nell'ambito dei rapporti in questione, di atti emanati in esercizio di poteri discrezionali di scelta è inoltre smentito, quanto al conferimento di incarichi dirigenziali, dalla formulazione del medesimo art. 68 d.lgs. n. 29/1993, nel nuovo testo dettato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387/1998, che attribuisce espressamente al giudice ordinario la cognizione delle relative controversie. Il criterio di discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa stabilito dall'art. 45 comma 17 del d.lgs. n. 80/1998 impone poi di far riferimento all'epoca di emanazione dell'atto del datore di lavoro dal quale si fa derivare la lesione del diritto del dipendente (Cass. Sez. Un. 19 luglio 2000 n. 505, 7 novembre 2000 n. 1154). Nel caso di specie, la domanda della dott. IS indica come atto pregiudizievole della pretesa azionata la delibera adottata dall'ente in data 3 febbraio 1999; è dunque in relazione all'epoca di tale atto, successiva al 30 giugno 1998, che va stabilita la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del citato art. 45 comma 17 d.lgs. n. 80/1198, non rilevando a tal fine, per quanto già
osservato, la cognizione incidentale su atti amministrativi presupposti, risalenti ad epoca antecedente alla suddetta data. Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001