CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39835 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. PERONE Carmela conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39835 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 21 giugno 2022 la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza in data 27 ottobre 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha dichiarato OB OS responsabile del reato di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe) aggravato dalla finalità mafiosa nella forma dell'agevolazione del clan di camorra IN e - a fronte dell'avvenuta rinunzia a tutti i motivi tranne quelli inerenti il trattamento sanzionatorio - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche che ha valutato equivalenti alla sola recidiva, quindi ha applicato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sulla quantità di pena così determinata, pervenendo alla pena finale di cinque anni di reclusione. 2. Ricorre OS per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, che affida a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La difesa censura l'assenza di qualsivoglia confronto da parte della Corte territoriale con le argomentazioni svolte dalla Sezione Terza penale della Corte di appello di Napoli che, nella sentenza emessa il 28 febbraio 2022, ha escluso l'aggravante contestata ai coimputati nei riguardi dei quali è stato celebrato separato giudizio. Nonostante la sentenza fosse stata prodotta dalla difesa e di tanto giudice di appello avesse dato atto, il provvedimento impugnato non sviluppa alcuna riflessione su tale dato di rilievo. È, pertanto, rimasto inesplorato il motivo per il quale solo il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere aggravato dalla finalità di agevolare un sodalizio di camorra, mentre per tutti gli altri coimputati detta aggravante è stata esclusa. In ogni caso, la difesa lamenta la mancanza, in concreto, dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'aggravante contestate e ritenuta. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di mancata esclusione dell'operatività della recidiva. La Corte di appello, cui era stato devoluto analogo motivo, ha confermato la valutazione svolta sul punto dal giudice di primo grado, senza avere riguardo alla circostanza che il tempo trascorso tra le precedenti condanne e la loro diversa natura e gravità inducevano a ritenere la condotta oggetto del presente giudizio quale mera occasionale ricaduta nel delitto. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, in esito alla discussione orale, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure dedotte nel ricorso sono complessivamente infondate. 2. Priva di pregio la prima doglianza. 2.1. Non è superfluo premettere come, per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella sua dimensione agevolativa, la sua applicazione, giuridicamente compatibile con la fattispecie di partecipazione ad associazione per delinquere semplice, postuli l'accertamento di una cosciente finalizzazione della condotta a tale fine da parte di ciascun agente cui è riferita. In effetti, la compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 cit., nella sua dimensione agevolativa, con la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. risulta più volte affermata nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235, ma anche Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano Trusciglio, Rv. 266681, nonché, esplicitamente in motivazione, Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, Rv. 242686, mass. per altro). Trattasi di soluzione pienamente condivisibile. Come già evidenziato nelle decisioni appena citate, infatti, la finalità di agevolare un sodalizio di tipo mafioso, da un lato, non è logicamente o giuridicamente incompatibile con l'operatività di un'associazione per delinquere semplice e, dall'altro, non può essere ritenuta indifferente per il sistema sanzionatorio. Tuttavia, l'aggravante in questione è di natura soggettiva e presuppone, in caso di concorso eventuale o necessario nel reato, la necessità di accertare il dolo specifico di agevolazione mafiosa in capo a ciascun concorrente cui deve essere applicata. 2.2. Di tali principi il giudice di appello ha fatto corretta applicazione, rendendo (p. 5 della sentenza impugnata) un'articolata motivazione, muovendo dalle risultanze investigative, puntualmente sintetizzate nella sentenza, dalle quali è risultato in primo luogo l'incontestata appartenenza, con ruolo di vertice, del ricorrente al "gruppo degli spagnoli", federato all'associazione per delinquere denominata Santa Maria della Fede, specializzata nella commissione, in diverse province italiane, di reati di truffa ai danni di persone anziane ovvero in condizioni di minorata difesa. Ha ricordato come fosse emerso che OS si occupasse di mansioni 3 direttive e organizzative tipiche, quali il reclutamento e la retribuzione dei sodali (in misura percentuale fissa del 20% sui ricavi dell'attività illecita), il riciclaggio dei proventi di detta attività attraverso un esercizio commerciale con sede a Barcellona, che fungeva altresì da luogo privilegiato d'incontro tra i sodali dello stesso OS e di LU RO, esponente dell'omonimo gruppo criminale, anch'egli in posizione apicale nel citato "gruppo degli spagnoli". In tale quadro fattuale, la Corte di appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolare il clan IN che ha reputato realizzata dal gruppo guidato dal ricorrente grazie al finanziamento, con i proventi delle truffe, delle casse del sodalizio di tale clan, il cui danaro era destinato al reimpiego in ulteriori attività illecite, al sostentamento degli affiliati, ivi compresi quelli detenuti, e dei loro familiari, così contribuendo al mantenimento della primazia e del controllo sul territorio. Ha, a tale fine, valorizzato (con argomentazioni che hanno richiamato la conforme decisione di primo grado): i) gli accertati collegamenti di almeno tre dei protagonisti dei gruppi criminali federati nell'associazione di Santa Maria della Fede con l'organizzazione di natura camorristica dei IN;
il) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NN RT, DO De RO e IR De Magistris), convergenti sul dato dell'esistenza di un interesse di detta organizzazione nel nuovo business delle truffe agli anziani e della circostanza che detta attività criminale fosse svolta sotto l'egida garante del clan IN, al quale era assicurata parte dei profitti, in misura variabile dal 30% al 40% (dichiarazioni di IR De Magistris). Dunque, ha ritenuto certamente sussistente l'aggravante in parola, implicitamente escludendo l'alternativa ricostruzione sulla quale insiste il ricorrente, ossia quella della natura di "tangente" della indicata percentuale versata al clan, rimarcando che proprio il clan controllava e finanziava l'attività truffaldina e che il ruolo apicale di OS e le mansioni in concreto da questi svolte lo rendessero certamente consapevole della finalizzazione all'attività truffaldina al mantenimento del clan camorristico. A fronte di tale motivazione, non manifestamente illogica, la difesa si è limitata a generiche censure in punto d'insussistenza degli elementi per la configurabilità dell'aggravante, piuttosto concentrando vanamente le proprie doglianze sulla diversa ricostruzione che altra Sezione della stessa Corte di appello di Napoli avrebbe fatto della natura di "tangente" al clan IN, asseritamente pagate alla stregua di normali imprenditori al clan dominante. Tali considerazioni, tuttavia, sono interamente versate in fatto e scontano l'ulteriore vizio di avere la difesa trascurato che la sentenza alla cui ricostruzione (più favorevole al ricorrente) fa riferimento, per quanto consta, non è divenuta 4 irrevocabile, sicché la differente valutazione operata da altro giudice di merito, in assenza di travisamenti delle prove (qui non invocati nel ricorso), non è suscettibile di incidere sulla sentenza oggetto di odierno scrutinio. Non può, dunque, invocarsi alcun contrasto tra giudicati che, ove si dovesse realizzare, potrà essere risolto con lo strumento della revisione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, concernente l'esclusione dell'operatività della recidiva. La sentenza impugnata con motivazione sintetica e, tuttavia, adeguata, anche attraverso il richiamo a quella, più articolata/ del giudice di primo grado (p.134 e 135), ha ritento l'episodio delittuoso oggetto del giudizio certamente significativo della maggiore pericolosità dell'imputato, del quale sono richiamati i gravi precedenti penali (anche specifici), non mancando di evidenziare come le condotte in scrutinio fossero state commesse nonostante la precedente esperienza in carcere e dopo avere OS goduto di numerosi benefici penitenziari, indice dell'impermeabilità dell'imputato all'effetto special preventivo derivante dalle precedenti condanne. Tale motivazione s'inserisce perfettamente nell'a lveo del consolidato principio di diritto espresso in sede di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rvr 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini dell'indagine sulla sua sussistenza, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali Nel caso di specie, invero, nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con la rinnovata condotta delittuosa e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da essa espressa, da intendere come espressione di maggiore allarme sociale. Siffatta motivazione è incensurabile in questa sede, siccome esente da qualsivoglia vizio del ragionamento logico. 4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso dev'essere rigettato. Il Consigliere estensore Il Presidente Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. PERONE Carmela conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39835 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 21 giugno 2022 la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza in data 27 ottobre 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha dichiarato OB OS responsabile del reato di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe) aggravato dalla finalità mafiosa nella forma dell'agevolazione del clan di camorra IN e - a fronte dell'avvenuta rinunzia a tutti i motivi tranne quelli inerenti il trattamento sanzionatorio - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche che ha valutato equivalenti alla sola recidiva, quindi ha applicato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sulla quantità di pena così determinata, pervenendo alla pena finale di cinque anni di reclusione. 2. Ricorre OS per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, che affida a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La difesa censura l'assenza di qualsivoglia confronto da parte della Corte territoriale con le argomentazioni svolte dalla Sezione Terza penale della Corte di appello di Napoli che, nella sentenza emessa il 28 febbraio 2022, ha escluso l'aggravante contestata ai coimputati nei riguardi dei quali è stato celebrato separato giudizio. Nonostante la sentenza fosse stata prodotta dalla difesa e di tanto giudice di appello avesse dato atto, il provvedimento impugnato non sviluppa alcuna riflessione su tale dato di rilievo. È, pertanto, rimasto inesplorato il motivo per il quale solo il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere aggravato dalla finalità di agevolare un sodalizio di camorra, mentre per tutti gli altri coimputati detta aggravante è stata esclusa. In ogni caso, la difesa lamenta la mancanza, in concreto, dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'aggravante contestate e ritenuta. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di mancata esclusione dell'operatività della recidiva. La Corte di appello, cui era stato devoluto analogo motivo, ha confermato la valutazione svolta sul punto dal giudice di primo grado, senza avere riguardo alla circostanza che il tempo trascorso tra le precedenti condanne e la loro diversa natura e gravità inducevano a ritenere la condotta oggetto del presente giudizio quale mera occasionale ricaduta nel delitto. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, in esito alla discussione orale, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure dedotte nel ricorso sono complessivamente infondate. 2. Priva di pregio la prima doglianza. 2.1. Non è superfluo premettere come, per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella sua dimensione agevolativa, la sua applicazione, giuridicamente compatibile con la fattispecie di partecipazione ad associazione per delinquere semplice, postuli l'accertamento di una cosciente finalizzazione della condotta a tale fine da parte di ciascun agente cui è riferita. In effetti, la compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 cit., nella sua dimensione agevolativa, con la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. risulta più volte affermata nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235, ma anche Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano Trusciglio, Rv. 266681, nonché, esplicitamente in motivazione, Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, Rv. 242686, mass. per altro). Trattasi di soluzione pienamente condivisibile. Come già evidenziato nelle decisioni appena citate, infatti, la finalità di agevolare un sodalizio di tipo mafioso, da un lato, non è logicamente o giuridicamente incompatibile con l'operatività di un'associazione per delinquere semplice e, dall'altro, non può essere ritenuta indifferente per il sistema sanzionatorio. Tuttavia, l'aggravante in questione è di natura soggettiva e presuppone, in caso di concorso eventuale o necessario nel reato, la necessità di accertare il dolo specifico di agevolazione mafiosa in capo a ciascun concorrente cui deve essere applicata. 2.2. Di tali principi il giudice di appello ha fatto corretta applicazione, rendendo (p. 5 della sentenza impugnata) un'articolata motivazione, muovendo dalle risultanze investigative, puntualmente sintetizzate nella sentenza, dalle quali è risultato in primo luogo l'incontestata appartenenza, con ruolo di vertice, del ricorrente al "gruppo degli spagnoli", federato all'associazione per delinquere denominata Santa Maria della Fede, specializzata nella commissione, in diverse province italiane, di reati di truffa ai danni di persone anziane ovvero in condizioni di minorata difesa. Ha ricordato come fosse emerso che OS si occupasse di mansioni 3 direttive e organizzative tipiche, quali il reclutamento e la retribuzione dei sodali (in misura percentuale fissa del 20% sui ricavi dell'attività illecita), il riciclaggio dei proventi di detta attività attraverso un esercizio commerciale con sede a Barcellona, che fungeva altresì da luogo privilegiato d'incontro tra i sodali dello stesso OS e di LU RO, esponente dell'omonimo gruppo criminale, anch'egli in posizione apicale nel citato "gruppo degli spagnoli". In tale quadro fattuale, la Corte di appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolare il clan IN che ha reputato realizzata dal gruppo guidato dal ricorrente grazie al finanziamento, con i proventi delle truffe, delle casse del sodalizio di tale clan, il cui danaro era destinato al reimpiego in ulteriori attività illecite, al sostentamento degli affiliati, ivi compresi quelli detenuti, e dei loro familiari, così contribuendo al mantenimento della primazia e del controllo sul territorio. Ha, a tale fine, valorizzato (con argomentazioni che hanno richiamato la conforme decisione di primo grado): i) gli accertati collegamenti di almeno tre dei protagonisti dei gruppi criminali federati nell'associazione di Santa Maria della Fede con l'organizzazione di natura camorristica dei IN;
il) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NN RT, DO De RO e IR De Magistris), convergenti sul dato dell'esistenza di un interesse di detta organizzazione nel nuovo business delle truffe agli anziani e della circostanza che detta attività criminale fosse svolta sotto l'egida garante del clan IN, al quale era assicurata parte dei profitti, in misura variabile dal 30% al 40% (dichiarazioni di IR De Magistris). Dunque, ha ritenuto certamente sussistente l'aggravante in parola, implicitamente escludendo l'alternativa ricostruzione sulla quale insiste il ricorrente, ossia quella della natura di "tangente" della indicata percentuale versata al clan, rimarcando che proprio il clan controllava e finanziava l'attività truffaldina e che il ruolo apicale di OS e le mansioni in concreto da questi svolte lo rendessero certamente consapevole della finalizzazione all'attività truffaldina al mantenimento del clan camorristico. A fronte di tale motivazione, non manifestamente illogica, la difesa si è limitata a generiche censure in punto d'insussistenza degli elementi per la configurabilità dell'aggravante, piuttosto concentrando vanamente le proprie doglianze sulla diversa ricostruzione che altra Sezione della stessa Corte di appello di Napoli avrebbe fatto della natura di "tangente" al clan IN, asseritamente pagate alla stregua di normali imprenditori al clan dominante. Tali considerazioni, tuttavia, sono interamente versate in fatto e scontano l'ulteriore vizio di avere la difesa trascurato che la sentenza alla cui ricostruzione (più favorevole al ricorrente) fa riferimento, per quanto consta, non è divenuta 4 irrevocabile, sicché la differente valutazione operata da altro giudice di merito, in assenza di travisamenti delle prove (qui non invocati nel ricorso), non è suscettibile di incidere sulla sentenza oggetto di odierno scrutinio. Non può, dunque, invocarsi alcun contrasto tra giudicati che, ove si dovesse realizzare, potrà essere risolto con lo strumento della revisione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, concernente l'esclusione dell'operatività della recidiva. La sentenza impugnata con motivazione sintetica e, tuttavia, adeguata, anche attraverso il richiamo a quella, più articolata/ del giudice di primo grado (p.134 e 135), ha ritento l'episodio delittuoso oggetto del giudizio certamente significativo della maggiore pericolosità dell'imputato, del quale sono richiamati i gravi precedenti penali (anche specifici), non mancando di evidenziare come le condotte in scrutinio fossero state commesse nonostante la precedente esperienza in carcere e dopo avere OS goduto di numerosi benefici penitenziari, indice dell'impermeabilità dell'imputato all'effetto special preventivo derivante dalle precedenti condanne. Tale motivazione s'inserisce perfettamente nell'a lveo del consolidato principio di diritto espresso in sede di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rvr 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini dell'indagine sulla sua sussistenza, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali Nel caso di specie, invero, nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con la rinnovata condotta delittuosa e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da essa espressa, da intendere come espressione di maggiore allarme sociale. Siffatta motivazione è incensurabile in questa sede, siccome esente da qualsivoglia vizio del ragionamento logico. 4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso dev'essere rigettato. Il Consigliere estensore Il Presidente Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 aprile 2023