Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14650 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 4650/0 2 IN OME DEL POPOLO LA D CASSAZIONE Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8010/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. IG Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Cron.34092 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 3814 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud.14/06/02 AMATUCCI - Consigliere - Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per 6 OTT. 2002 GE ZO, GE LU, GE UM, domiciliati IL CANCELLIERE in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SILVIO DE GES, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI VITERBO, in persona del Presidente Dr. Santino Clementi, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato EF CASANOVA, difesa dall'avvocato TORQUATO BARBACCI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 1367 nonchè contro 1 MPS SPA, ALTRONICS SPA, AZ AR ET in proprio e n.q. di geneitore esercente la patria potestà sulla minore GE LA, nonchè GE EF, GE TT;
- intimati avverso la sentenza n. 19/99 del Tribunale di VITERBO, emessa il 20/12/98 e depositata 1'08/01/99 (R.G. 111/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. IG Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di in subordine per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. NZ, UM EL, IG EL e IA Oret- ta IN, in proprio e quali esercenti la patria po- testà sulla minore DI, e EF e NE An- geli, con ricorso del 28 ottobre 1996 al tribunale di Viterbo, hanno proposto opposizione contro l'esecuzione immobiliare promossa in loro danno dal Monte dei Paschi di Siena. Gli opponenti hanno dedotto che la procedura esecu- tiva immobiliare presentava i seguenti vizi: la notifi- 2 cazione dell'atto di precetto non era stata effettuata a tutti condebitori ed agli altri creditori intervenuti nell'esecuzione%;B non era stato considerato che era sta- to già effettuato un pagamento parziale e che erano in corso tra le parti trattative per la definizione della lite.
2. Il tribunale di Viterbo, con sentenza dell'8 gennaio 1999, ha rigettato l'opposizione. Il tribunale ha considerato: che le trattative in corso ed il versamento di acconti non incidevano sulla "sostanza del credito azionato esecutivamente"; che la notificazione dell'atto di precetto e quella dell'atto di pignoramento erano state compiute regolarmente;
che l'opposizione era stata proposta oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza legale dell'atto di pi- gnoramento.
3. NZ, UM e IG EL hanno impugnato la decisione mediante ricorso per cassazione, notificato agli altri opponenti ed ai creditori della procedura esecutiva tra il 14 ed il 23 aprile 1999. Resiste con controricorso la spa Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, che ha depositato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difen- siva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. Il ricorso non è ammissibile.
1.1. Nel processo esecutivo il debitore è legitti- mato a proporre opposizioni, contestando il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (art. 615 cod. proc. civ.), oppure contestando che gli atti, mediante i quali è fatta valere l'azione esecuti- va, e quelli che seguono nel corso del processo, siano legittimi (art. 617 cod. proc. civ.). In entrambi i casi, il giudice dell'opposizione de- ve qualificare l'opposizione proposta, tenendo conto dell'effettivo contenuto delle contestazioni, indipen- dentemente dalle espressioni adoperate nell'atto di op- posizione o da altri elementi meramente formali. Da questa qualificazione dipende il mezzo di impugnazione contro la decisione sull'opposizione. La sentenza emessa è impugnabile con l'appello, se stata qualificata come opposizionel'azione è all'esecuzione; è impugnabile con il ricorso per cassa- zione, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, se l'azione è stata definita come opposi- zione agli atti esecutivi, in questo senso esiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte: Cass. 18 gennaio 1988, n. 334; 6 luglio 2001, n. 9200, esempli- ficativamente. Il vantaggio di questo criterio interpretativo evidente: offre alle parti uno strumento oggettivo e sicuro di tutela del suo diritto di impugnare (Cass. 27 luglio 1973, n. 2217) ed evita la ricerca, difficile e di esito incerto, del contenuto sostanziale del provve- dimento da impugnare. Se è proposto ricorso per cassazione, è nel potere della Corte procedere all'esame della decisione, ai fi- ni dell'ammissibilità del ricorso in sé e della ammis- sibilità delle censure in esso contenute. Infatti, la qualificazione effettuata dal giudice a quo serve per stabilire un criterio certo d'individua- zione del giudice della impugnazione, ma non vieta al giudice di questa di dare alla opposizione un più ap- propriato nomen iuris, se ciò è giuridicamente rilevan- te. Quando le contestazioni contenute nell'opposizione esecutiva si configurino, nello stesso procedimento o nella stessa decisione, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve adoperare un secondo sistema e ritenere che la sentenza, formal- mente unica, contiene sostanzialmente due decisioni di- stinte, soggette, rispettivamente, ad appello ed a ri- corso per cassazione ai sensi del secondo comma del- l'art. 111 della Costituzione: in questo senso, oltre alla giurisprudenza citata, Cass. 23 novembre 1963, n. 5 n. 1994;3016; 18 marzo 1968, n. 880; 10 luglio 1973, 15 aprile 1980, n. 2459; 9 febbraio 1982, n. 770; 15 novembre 1983, n. 6795; 23 marzo 1998, n. 3069. Nel caso particolare, infine, nel quale il giudice non abbia dato alcuna definizione all'opposizione, in- dicandola genericamente come "opposizione a precetto", (con la quale possono essere contestati, sia il diritto della parte istante di agire in executivis, sia la re- golarità formale dei singoli atti del procedimento ese- cutivo), oppure non definendola in nessun altro modo, la qualificazione dell'opposizione, se all'esecuzione o agli atti, deve essere compiuta d'ufficio dal giudice dell'impugnazione non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa: spetta, cioè, anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso: Cass. 3 giugno 1996, n. 5081; 23 ago- sto 1997, n. 7929. 1.2. A queste considerazioni si aggiunga che, per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima inve- ste l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni: Cass. 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871. 6 L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo;
in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei prov- vedimenti svolti o adottati nel corso del processo ese- cutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché della notificazione di questi: Cass. 17 agosto 1965 n. 1963 e 12 novembre 1996, n. 9879, per tutte.
2. Nel presente giudizio sono state proposte oppo- sizioni sia all'esecuzione, sia agli atti esecutivi. Sono opposizioni all'esecuzione quelle con le quali è stato dedotto che era stato già effettuato un paga- mento parziale e che erano in corso tra le parti trat- tative per la definizione della lite. Sono opposizioni agli atti esecutivi quelle con le quali è stata denunciata la nullità della notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento.
2.1. Il tribunale ha dato una qualificazione di- stinta e corretta alle due forme di opposizioni sulle quali era chiamato a decidere, indicando che la prima è opposizione all'esecuzione e la seconda è opposizione agli atti esecutivi.
2.2. Con i due motivi i ricorrenti si dolgono del mancato esame delle eccezioni relative all'avvenuto pa- 7 gamento della somma di lire 90 milioni e, in questo modo, impugnano la sentenza, per violazione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui questa ha deciso sull'opposizione all'esecuzione. I ricorrenti, tuttavia, non s'avvedono che questa parte della decisione non poteva essere impugnata di- rettamente attraverso il ricorso per cassazione, ma con il diverso mezzo dell'appello. Da qui l'inammissibilità del ricorso, come indicato in premessa.
3. Le spese di questo giudizio sono poste a carico dei ricorrenti in solido ed in favore della sola spa Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della Cassa di Risparmio del- la Provincia di Viterbo, che liquida in € 61,50 oltre onorari liquidati in € 3.000,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- logt 129, 1 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 20.66 456т 749,77 14 giugno 2002. 806,61 IG Francesco Di Nanni, Est. hy of 155,77 Il Presidente Fiduccia DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 15 OTT. 2002 Innocenze Battista IL CANCEL HERE C18 Oggi Innocom autista