Sentenza 14 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. sentenza penale passaggio da “prova” a “giudicato”Maurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2019
Il nuovo ruolo della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo tributario: il passaggio da “prova” a “giudicato” Il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 prevede che la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi, a condizione che :1) sia di assoluzione piena (“perché il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”); 2) sia emessa a seguito di dibattimento; 3) sia stata pronunciata nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario. L'efficacia riflessa del giudicato, inoltre, si estende ai terzi (nei casi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 IO 8 9 Z 1 5 A / . R 4 / T N 6 IS - 2 . G B A .R E I . .P R L R L D A A A L . T D E B D U E A I B T T S REPUBBLICA ITA0 03 8 0 / 03 I N A A 1 R E I 3 S T 1 R I . E N T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco R.G. N. 4148/00 717 Presidente Cron. Consigliere Dott. Massimo ODDO Rep. Consigliere - Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud.19/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LI MA, nella qualità di amministratore e liquidatore della "la sammaritana snc", elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, difeso dall'avvocato OTTAVIO PANNONE, giusta procura a margine;
ricorrente contro 2002 MINISTERO DELLE FINANZE;
1611 intimato - -1- Commissione avverso la sentenza n. 38/99 della tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 09/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 15-12-1989, DO TA, quale socio amministratore e liquidatore della "La Sammaritana s.n.c.", si opponeva all'avviso di accertamento n. 751000069 dell'Ufficio Imposte Dirette di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto maggior ricavi, a titolo di Irpef, per l'anno 1985 riscontrati da indagini svolte dal Nucleo di Polizia Giudiziaria presso la Procura di S. Maria C.V.. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di S. Maria C.V., con sentenza n. 283/91, accoglieva parzialmente il ricorso, determinando il reddito di partecipazione in questione in misura proporzio- nale al reddito conseguito dalla società La Sammaritana. A seguito delle impugnazioni proposte sia dalla contribuente che dall'Ufficio, la Commissione Tri- butaria Regionale della Campania, con la sentenza in esame n. 38/18/99, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio, rideterminava il reddito di partecipazione in questione nella misura del 50% del reddito societario. Affermava, in particolare, detta Commissione Regionale di "prendere atto delle motivazioni dei giudici penali per quanto attiene ai reati ascritti alla DO, nella qualità di amministratrice della società e di socia della stessa". Ricorre per cassazione la DO, in proprio e nella suddetta qualità, con tre motivi;
non ha svolto attività difensiva l'Ufficio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 2909 c.c., e re- lativo difetto di motivazione, per avere la Commissione di secondo grado erroneamente ritenuto che la sentenza penale definitiva, emessa a seguito dell'accertamento in oggetto dal Tribunale di S. Ma- ria C.V., avesse efficacia di giudicato nel processo tributario, anche in relazione al non essere stato l'Ufficio, non costituitosi parte civile, presente nel processo penale. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Commis- sione Regionale omesso qualsiasi esame delle eccezioni formulate dall'odierna ricorrente, limitan- dosi unicamente a far proprie le motivazioni dei giudici penali. Con il terzo motivo, infine, si deduce il difetto di motivazione in ordine all'impugnata decisione per avere i giudici di secondo grado "acriticamente recepito la soluzione già adottata dai giudici pena- li". Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione alle suesposte doglianze laddove censurano l'acritico recepimento delle argomentazioni dei giudici del Tribunale penale di S. Maria C.V., senza alcuna ulteriore autonoma valutazione. Sulla base di ormai consolidati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 5730/98, Cass. n. 889/2002 e n. 516/2002), la sentenza del giudice penale, stante l'implicita abroga- zione dell'art. 12 della 1. n. 516/82 da parte dell'art. 654 c.p.p. nella sua recente ed attuale formula- zione, assume efficacia vincolante nel processo civile, amministrativo e tributario solo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale e sempreché la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, come appunto avviene nei casi nei quali la normativa tributaria introduca criteri presuntivi di accertamento. L'autonomia, infatti, del processo tributario, riguardo, in specie, ai profili probatori, richiede da parte dei giudici dello stesso, indipendentemente dall'essersi formato un giudicato penale in ordine al medesimo accertamento fiscale, di procedere "in proprio" all'individuazione dei fatti materiali dimostrativi della violazione finanziaria, eventualmente integrata dalla condivisione, purché moti- vata, dei rilievi svolti dai giudici penali;
inoltre, la particolare natura del contenzioso tributario, ov- viamente non riscontrabile nel processo penale, impedisce che qualora a quest'ultimo non abbia "partecipato" (quale parte civile) l'Ufficio, la relativa sentenza possa avere incidenza ed efficacia nell'ambito tributario. Nella vicenda in esame l'Ufficio non si è costituito parte civile in sede penale e la sentenza impu- gnata risulta del tutto carente di motivazione, e in tal senso è fortemente censurabile, sia perché "ripete" quanto argomentato in sede penale, sia perché non indica le ragioni della condivisione di quanto espresso in detta sede, sia perché non esprime un autonomo convincimento secondo le re- gole del processo tributario con particolare riferimento all'imposta in esame. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente
P.Q.M.
fase, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. In Roma, il 19-4-2002 О брив Очибал Il Presidente L'estensore Агилок Чело IL CANCELLIERE C Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.4 GEN. 2003 CANCELLIERE C1 Oggi Arnad Casanb Carous E N ZIO D.P.R. 26/4/1986 ISTRA 5 . REG N - B A LL. D IA AI SENSI DEL TE A R . B A ESEN TA T U 1 IB 13 IA R . T R N E T A M