Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2013, n. 43774
CASS
Sentenza 4 ottobre 2013

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Massime1

È affetta da nullità assoluta la notifica eseguita in un luogo diverso da quello dichiarato o eletto dall'imputato al momento della scarcerazione, con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto di reclusione ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., anche se tale verbale non sia stato trasmesso all'autorità giudiziaria procedente.

Commentario1

  • 1Elezione di domicilio deve essere attuale e reale (Cass. 27891/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2020

    Il sistema delineato dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza. La dichiarazione o elezione di domicilio, l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare o la nomina di un difensore di fiducia, non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del processo che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2013, n. 43774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43774
Data del deposito : 4 ottobre 2013

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