Sentenza 4 ottobre 2013
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta la notifica eseguita in un luogo diverso da quello dichiarato o eletto dall'imputato al momento della scarcerazione, con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto di reclusione ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., anche se tale verbale non sia stato trasmesso all'autorità giudiziaria procedente.
Commentario • 1
- 1. Elezione di domicilio deve essere attuale e reale (Cass. 27891/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2020
Il sistema delineato dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza. La dichiarazione o elezione di domicilio, l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare o la nomina di un difensore di fiducia, non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del processo che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2013, n. 43774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43774 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 04/10/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1937
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 46411/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Modena;
avverso l'ordinanza del 26/09/2012 del Tribunale di Modena - sez. distaccata di Sassuolo - emessa nel procedimento a carico di:
GE HA nato il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 26/09/2012, il giudice monocratico del tribunale di Modena - sez. distaccata di Sassuolo - ordinava la restituzione degli atti al P.M. avendo rilevato, su eccezione della difesa, la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (e atti conseguenti) per omessa notifica al domicilio eletto dall'imputato ER HA, presso l'avv. Mavilla di Bologna.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il P.M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità della suddetta ordinanza in quanto "... nessun verbale di elezione di domicilio presso l'Avv. Mavilla è mai pervenuto agli atti del fascicolo, ne' vi si trova attualmente, nè evidentemente, è stato prodotto al fascicolo del dibattimento da parte del P.M. e neppure della Difesa;
Ne segue che, avvenuta la regressione degli atti disposta dalla impugnata ordinanza del 26.9.2012, il P.M., tenuto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale che ha rilevato la nullità, dovrebbe ora procedere mediante rinnovazione della notifica presso un domiciliatario che agli atti non risulta tale, in sostanza ponendo in essere un atto a sua volta certamente nullo anche se in ottemperanza di un provvedimento del giudice;
laddove un terzo esercizio dell'azione penale con la corretta notificazione degli atti ai sensi dell'art. 161 comma 4 appare invece preclusa dal contenuto stesso delle due ordinanze emesse dal giudice dibattimentale in date 7.7.2010 e 26.92012; Si realizza dunque una situazione tipica del vizio di abnormità, che si riscontra appunto (Cass., sez un., 26.3.2009, n 25957) nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico Ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Ne deriva intatti una valutazione di effettiva e sostanziale stasi di un procedimento per effetto di un atto illegittimo, commesso dal giudicante attraverso un reiterato macroscopico travisamento del materiale documentale disponibile, nel quale non esiste il verbale di elezione di domicilio posto a base dell'ordinanza che ha pronunciato la nullità; E da ciò, ancora, consegue il corretto inquadramento della fattispecie nella categoria della abnormità, e la necessità della presente impugnazione, onde ottenere una pronuncia rescindente dell'ordinanza, e la prosecuzione del processo".
3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, il ricorrente P.M., ricostruisce la vicenda processuale nei seguenti termini: ER IF veniva rinviato a giudizio dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Modena, sez. Sassuolo, con un primo decreto di citazione in data 15.4.2008. La notificazione all'imputato dello stesso (come pure del precedente avviso ex art. 415 bis c.p.p.) veniva eseguita mediante consegna di copia al difensore di ufficio, avv. Corradi del Foro di Modena, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, essendosi rilevata l'impossibilità di notifica al domicilio eletto (sempre presso il predetto Difensore), stante il rifiuto della domiciliazione. All'udienza dibattimentale del 7.7.2010 il Giudice, su eccezione della Difesa, rilevava la nullità della notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p. e ordinava la restituzione degli atti ai P.M.
osservando che la notifica non era stata effettuata presso il domicilio effettivamente eletto, ossia presso lo Studio dell'Avv. Mavilla del Foro di Bologna, come risulterebbe da verbale di elezione di domicilio in data 2.8.2012 redatto al momento della scarcerazione dell'imputato. Ritornati gli atti al P.M., una verifica analitica del fascicolo portava a constatare la assoluta mancanza in esso di qualsivoglia verbale di elezione di domicilio effettuato dall'imputato RP IF (sia pure sotto il nome alias di RP TI) presso lo Studio dell'Avv. Mavilla. Pur in presenza pertanto di un evidente errore nell'ordinanza del Tribunale, il P.M. si conformava, ed emetteva nuovamente avviso ex art. 415 bis c.p.p. e decreto di citazione a giudizio, notificando nuovamente entrambi gli atti presso il difensore di ufficio e avv. Corradi) ex art. 161 c.p.p., comma 4 e ad abundantiam scrivendo nell'intestazione del decreto di rinvio a giudizio, RP HA, nato a [...] il [...], CUI 01 WM568, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Corradi del Foro di Modena (agli atti non risulta esservi, ne' essere stata acquisita dal Giudice o prodotta dalle parti alcuna altra elezione di domicilio); l'atto andrà notificato all'Avv. Corradi ex art. 161 c.p.p., comma 4 anche in case di rifiuto della domiciliazione;
Ciononostante la Difesa, radicatosi il giudizio dibattimentale preliminarmente eccepiva una seconda volta la nullità delle notifiche dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio, nuovamente deducendo omissione di notifica all'imputato al domicilio eletto presso l'Avv. Mavilla di Bologna. Nella memoria difensiva che illustrava tale eccezione, la difesa assumeva che l'elezione di domicilio doveva aversi per certa alla luce di una comunicazione della Casa Circondariale di Modena (all. 11) che effettivamente attestava l'avvenuta elezione di domicilio dai parte del ER IS (alias HAQIF) all'atto delle dimissioni dal carcere".
Si può, quindi, affermare, sulla base di quanto affermato dallo stesso P.M., che due sono gli elementi di fatto:
1. l'imputato, all'atto della scarcerazione elesse domicilio presso l'avv. Mavilla di Bologna: tanto risulta dall'attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Modena;
2. la suddetta comunicazione, però, non fu mai comunicata al P.M. procedente non essendovi traccia nel fascicolo processuale. Ora, la norma che occorre tener presente per risolvere la questione sollevata dal ricorrente è l'art. 161 cod. proc. pen., comma 3 il quale prevede due disposizioni: a) l'obbligo, da parte dell'imputato detenuto che dev'essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento, "di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto"; b) l'immediata trasmissione da parte del direttore dell'istituto del verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione: il suddetto obbligo è importante perché, a norma dell'art. 161 cod. proc. pen., comma 1 del quale il detenuto è reso edotto, in caso di mancanza o rifiuto della suddetta comunicazione, "le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore", così come, a norma dell'art. 161 cod. proc. pen., comma 4 nel caso in cui la notificazione divenga impossibile presso il domicilio eletto.
Ora, nel caso di specie, l'imputato elesse il domicilio presso l'avv. Mavilla di Bologna ma, per motivi sconosciuti, la suddetta dichiarazione non fu trasmessa all'autorità che dispose la scarcerazione.
Quello che rileva, però, è che l'imputato adempì all'obbligo previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., comma 3 e, quindi, aveva il diritto di vedersi eseguire le notifiche presso il domicilio dichiarato.
La circostanza che la suddetta elezione non fu trasmessa all'autorità che aveva disposto la scarcerazione, se non costituisce "in colpa" il P.m. che, all'oscuro dell'elezione di domicilio, eseguì le notificazioni presso il difensore di ufficio, non può andare di certo a detrimento dell'imputato proprio perché la notificazione degli atti processuali (in specie quella del rinvio a giudizio) costituisce il cardine principale su cui si fonda il diritto al giusto processo in cui l'imputato, essendo reso edotto della data in cui si celebrerà il suo processo, ha modo di difendersi.
Nel caso di specie, poi, la pretesa del P.M. ricorrente di continuare a farsi scudo del dato formale della mancata trasmissione del verbale di elezione di domicilio, laddove era stata prodotta una certificazione della Casa Circondariale che attestava che l'imputato aveva eletto domicilio presso l'avv.to Mavilla di Bologna, è fuorviante.
Infatti, una volta accertato che l'elezione vi fu e che, quindi, l'imputato aveva assolto al suo obbligo, correttamente il giudice del dibattimento, rilevò una nullità che, ove non sanata, avrebbe pregiudicato la regolarità del processo avendo potuto essere dedotta e rilevata anche d'ufficio nei successivi gradi di giudizio, diventando, quindi, del tutto irrilevante i motivi per cui "nessun verbale di elezione è mai pervenuto agli atti del fascicolo, ne' vi si trova attualmente, ne' evidentemente, è stato prodotto al fascicolo del dibattimento da parte del P.M. e neppure della Difesa". Pertanto, nessuna abnormità - sotto il profilo della stasi processuale - è ipotizzabile proprio perché, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, essendo stato accertato che l'imputato, all'atto della scarcerazione, aveva eletto domicilio presso l'avv.to Mavilla di Bologna, le notifiche andavano effettuate presso il suddetto domicilio.
In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: "sono affette da nullità assolute le notifiche eseguite in un luogo diverso da quello indicato dall'imputato che, all'atto della scarcerazione, dichiari o elegga domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, ex art. 161 cod. proc. pen., comma 3 anche nel caso in cui il suddetto verbale, per qualsiasi motivo, non venga trasmesso o non pervenga all'autorità che ha disposto la scarcerazione. Di conseguenza, ove venga eccepita la nullità e si accerti, con idonea attestazione dello stesso Istituto penitenziario, che l'imputato aveva assolto all'obbligo di eleggere il domicilio, il giudice deve dichiarare la nullità delle noti fiche e trasmettere gli atti al P.M. che è tenuto ad osservare il provvedimento al fine di instaurare in modo corretto il contraddicono, non essendo configurabile alcuna ipotesi di abnormità sotto il profilo della stasi del procedimento".
P.Q.M.
DICHIARA Inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013