Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e spetta al giudice il compito, ove la richiesta comprenda espressamente anche detta sostituzione, di controllarne l'ammissibilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2012, n. 27975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27975 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/06/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 913
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 12750/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ZO N. IL 28/04/1954;
avverso la sentenza n. 205/2012 GIP TRIBUNALE di PIACENZA, del 27/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG. Dott. LETTIERI Nicola che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27.2.2012 il Tribunale di Piacenza applicava a RI NZ, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento per la rilevazione del tasso alcolemico presente nell'organismo. Il giudice rigettava la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ritenendo ostativi i precedenti dell'imputato nonché l'aggravante di aver causato un incidente stradale. Ricorre per cassazione il RI assumendo che con la richiesta di applicazione della pena era stata chiesta anche la sostituzione della pena detentiva con il lavorio di pubblica utilità, dolendosi del diniego di detta sostituzione, e facendo presente che non era stata contestata l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 136 C.d.S., comma 2 bis).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Come sopra detto nella parte narrativa, il giudice ha disatteso fa richiesta - inserita nell'accordo finalizzato all'applicazione della pena, e di cui lo stesso giudice ha dato atto nella sentenza - di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ritenendo che non ricorressero i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta.
Orbene, questa Corte ha già chiarito che, nell'ipotesi di sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, la eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena, di controllarne la ammissibilità, "rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione" (Sez. Un. sentenza n. 295 del 12-10-1993, rv. 195618; conf. Sez. Un. sent. nn. 8 e 9 del 12-10-1993, non massimate;
conf. Sez. 6, 18 aprile 2007, Shullani). Sotto tale profilo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012