Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
Commette il delitto di truffa chi, nell'acquistare un veicolo, fa uso di documenti falsi ai fini dell'intestazione dello stesso, effettua il pagamento in parte in contanti ed in parte con un titolo di credito tratto su un conto corrente privo di fondi ed intestato ad una terza persona, e, poi, ritirato il bene, fa perdere le proprie tracce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2013, n. 32341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32341 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 04/04/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 914
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 34545/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI NO N. IL 05/03/1960;
NI PA N. IL 16/01/1948;
avverso la sentenza n. 6770/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
HI NO e NI LA, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 18.5.2012 con la quale la Corte d'Appello di Milano li ha rispettivamente condannati alla pena di anni uno di reclusione e 250,00 Euro di multa per la violazione degli artt. 110 e 640 c.p.;
art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt.110 e 494 c.p. (Fatti commessi in Eupilio (Co) il 23.9.12008,
entrambi recidivi ex art. 99 c.p., comma 2. I ricorrenti richiedono l'annullamento della decisione impugnata e rispettivamente deducono:
HI:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. D), la mancata assunzione della prova del confronto con TO NG.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), la carenza di motivazione sulla prova della penale responsabilità del ricorrente, perché i testimoni in aula non lo hanno riconosciuto.
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), erronea applicazione dell'art. 640 c.p., perché per l'acquisto del veicolo è stato consegnato al venditore un adeguato anticipo sul prezzo, in denaro contante e il saldo (costituito da un titolo di credito) non è stato dato dall'imputato esclusivamente per la circostanza del sopravvenuto arresto del ricorrente medesimo.
4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), violazione del diritto di difesa il ricorrente sostiene che avendo sostituito il proprio difensore di fiducia pochi giorni prima della udienza avanti alla Corte d'Appello, il nuovo difensore non è stato presente all'udienza, venendo sostituito da un difensore di ufficio al quale non sarebbero stati concessi i termini a difesa.
NI:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), erronea applicazione dell'art. 640 c.p., perché: a) la parte offesa non ha patito alcun danno;
b) non ricorrono gli estremi degli artifici e dei raggiri, perché l'atto di sostituzione di persona è stato dettato esclusivamente da ragioni da ricollegarsi alla latitanza e non già all'intento di conseguire un ingiusto profitto o di indurre in errore il venditore dell'autovettura; c) il fatto è riconducibile alla fattispecie del tentativo, posto che il HI non ha acquisito la proprietà del bene che è ritornato nella disponibilità della persona offesa.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), erronea applicazione degli artt. 477 e 482 c.p., perché l'alterazione e la falsificazione non riguarda un originale, ma la sola copia informale del documento di identità.
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio di motivazione perché manca la prova del reato in capo al HI che non è stato riconosciuto nel corso del giudizio.
In data 24.9.2012 il HI ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte motivi nuovi e aggiunti ex art. 585 c.p.p.. RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso del HI è manifestamente infondato perché, a fronte della motivazione in forza della quale la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il ricorrente non fornisce alcuna indicazione in ordine al carattere della decisività della prova richiesta e non ammessa. Il secondo motivo di ricorso del HI e il terzo motivo di ricorso della NI, che possono essere trattati congiuntamente, essendo fra loro sovrapponibili, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, pur prendendo in considerazione la circostanza del mancato riconoscimento del HI da parte dei testimoni nel corso del giudizio, perviene egualmente all'affermazione della penale responsabilità degli imputati attraverso un'articolata motivazione che non è stata oggetto di doglianza da parte della difesa. Si tratta nella specie di doglianze di contenuto generiche riguardanti aspetti di valutazione in fatto e che non tengono conto del differente percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello. Sotto questo punto di vista, pertanto, la censura assume il carattere della genericità, perché deduce una questione che è avulsa dal contesto motivazionale della sentenza impugnata.
Il terzo motivo di ricorso del HI e il primo motivo di ricorso della NI, considerabili congiuntamente, siccome entrambi attinenti agli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, sono manifestamente infondati.
Le considerazioni svolte da entrambi i ricorrenti sono doglianze che attengono ad aspetti di fatto, e puntano ad una ricostruzione alternativa della vicenda, essendo irrilevanti altresì le ragioni per le quali il HI abbia proceduto all'acquisto dell'autovettura con le modalità descritte nel capo di imputazione. In diritto va osservato che, integra pacificamente gli estremi degli artici e dei raggiri volti ad indurre in errore il venditore, l'acquisto di un veicolo, facendo uso di documenti di identità falsi, ai fini della intestazione, pagandolo in parte in contanti e in parte con un titolo di credito tratto su un conto corrente privo di fondi, appartenente ad una terza persona, ritirando il veicolo e facendo perdere le tracce di sè.
L'uso di una falsa identità, anche ai fini della intestazione del veicolo e il pagamento parziale del bene, costituiscono condotte decettive idonee ad indurre in errore la persona offesa, la quale ritrae il danno derivante dal cedere un bene ricevendo solo parte del prezzo venendo messo nelle condizioni di non poter tutelare il proprio credito atteso l'atteggiamento in concreto assunto dall'acquirente. Nel caso in esame ricorrono pertanto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e la circostanza che successivamente alla conclusione del contratto e alla cessione del veicolo, il venditore riesca a rientrare nel possesso del veicolo, per caso fortuito, è evenienza che non dispiega alcun effetto sulla fattispecie perfezionata che risulta essere già consumata, nel momento in cui le parti si sono accordate per la vendita della cosa mobile la cui proprietà è trasferita per il mero consenso manifestato dalle parti. In fatto va altresì rilevato che il HI ha anche acquisito il possesso del mezzo dal settembre del 2008 al gennaio del 2009, cioè fino al momento del suo arresto (per altra causa). Il secondo motivo di ricorso della NI è manifestamente infondato. In esso si asserisce che l'alterazione del documento di identità intestato ad TO NG (e consegnato al HI che lo ha utilizzato per lo acquisto dell'autovettura), avrebbe riguardato la sola fotocopia e non già l'originale della carta di identità.
Si tratta di considerazione inammissibile in questa sede, perché attiene alla ricostruzione del fatto, che viene prospettato dalla ricorrente in forma alternativa rispetto quanto asserito nella sentenza impugnata. La Corte d'Appello, rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che al venditore dell'autoveicolo SI AB, venne esibito un originale alterato del documento di identità (dell'TO NG) e da tale originale venne successivamente tratta la fotocopia utilizzata dal venditore. Sul punto la difesa ricorrente non ha fornito alcuna indicazione di vizi della motivazione o di travisamento delle prove, con la conseguenza che la doglianza è inammissibile.
Il quarto motivo di ricorso del HI è inammissibile, perché è generico, privo di una specificazione indicazione degli atti relativi alla nomina di un nuovo e diverso difensore da parte dell'imputato con revoca del precedente legale, avendo la Corte d'Appello (v. Pag. 3 nota 1) inoltre affermato che l'avvocato FRANZINI (che aveva proposto gli atti di appello) è rimasto quale unico difensore di entrambi gli imputati, ne' risultando altrimenti che nella specie ricorressero le ipotesi previste nell'art. 108 c.p.p., commaa 1, non risultando provata una reale e concreta esigenza difensiva e la conseguente menomazione del diritto di difesa (Cass. Sez. U 29.9.2011 n. 155), dovendosi, infine qui richiamare il condiviso principio per il quale la mera assenza (come nel caso di specie) del difensore all'udienza non integra alcuna delle ipotesi indicate dal menzionato art. 108 c.p.p., per poter ottenere la concessione di un termine a difesa (Cass. Sez. 5, 22.4.2010 n. 21899) Per le suddette ragioni i ricorsi degli imputati sono inammissibili. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale del HI comporta, ope legis, analogo giudizio in riferimento al contenuto della memoria contenente i motivi nuovi ex art. 585 c.p.p.. Gli imputati vanno pertanto condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p., ravvisandosi nella condotta processuale dei ricorrenti estremi di responsabilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 apri 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013