Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
La mancanza di data nel provvedimento emesso "in executivis", a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., non è causa di nullità della decisione, là dove la data di deliberazione si possa ricavare dagli atti, anche alla luce della presunzione che la decisione del giudice, riservata in una determinata udienza camerale, sia avvenuta lo stesso giorno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2012, n. 48336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48336 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 3227
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI EL - Consigliere - N. 12246/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA IC N. IL 12/09/1968;
avverso l'ordinanza n. 31/2011 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 25/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. GALASSO Aurelio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, priva della indicazione della data di deliberazione, depositata il 26 gennaio 2012, il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta del condannato IC AN per il riconoscimento della continuazione tra il delitto di estorsione tentata, aggravata ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, commesso in danno di EL IA, in San Cipriano di Aversa il 30 ottobre 2003, oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli, 23 gennaio 2007 (irrevocabile dal 29 febbraio 2008), e il delitto di associazione di tipo mafioso, accertato nel giugno 1998, con permanenza protratta sino al 29 giugno 2001, data della pronuncia in prime cure (oggetto della sentenza della medesima Corte, 17 luglio 2002 (irrevocabile dal 14 gennaio 2004), la quale aveva già ritenuto la continuazione con precedente reato associativo, perpetrato fino al maggio 1995, e con i delitti scopo di estorsione tentata, commessi in pregiudizio di AR NO e di SA BB nel febbraio e nell'agosto 1995 (reati oggetto della sentenza della ridetta Corte di appello 12 gennaio 2000). Il Collegio ha motivato: ai fini della configurabilità della continuazione tra il delitto associativo e i reati fine è necessario che questi ultimi "siano programmati nelle loro linee essenziali .. sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso"; orbene, nella specie, anche a prescindere dalla carenza della "contestualità temporale" tra i delitti di estorsione tentata commessi, i primi, nell'anno 1995, e il terzo nel 2003, "difettano elementi indicativi di una unitaria e preventiva ideazione del disegno criminoso"; ne' la finalità della agevolazione della consorteria camorristica vale a dimostrare la "unitarietà del disegno criminoso".
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa il 4 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Terni, e col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Abet, mediante atto recante la data dell'8 febbraio 2012.
2.1 - Con il primo motivo del ricorso personalmente redatto il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli art. 81 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, deducendo: il giudice della esecuzione ha illegittimamente addossato al condannato l'onere della prova della continuazione;
ha omesso la "approfondita disamina dei fatti"; ha trascurato di considerare che l'estorsione tentata si collega alla "unitarietà di ordine intellettivo" della associazione camorristica;
la sentenza di condanna ha, infatti, accertato, che la condotta estortiva fu commessa "in beneficio del clan" criminale;
la protrazione della permanenza fino al 29 giugno 2001 rende evidente la "contestualità temporale"; erroneamente il Tribunale ha supposto la necessità, ai fini del riconoscimento della continuazione, "di un unico atto volitivo" e della "contestualità temporale".
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 111, 125 e 292 cod. proc. pen., eccependo che il provvedimento impugnato è privo della indicazione della data. 2.3 - Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli art. 81 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, ritenuta meramente apparente, e travisamento degli atti.
Il ricorrente oppone: il giudice della esecuzione ha obliterato la "concomitanza temporale, storico, criminale e ambientale di tutti i reati" e la identità del contesto associativo;
ha travisato il dato cronologico, trascurando che la permanenza del delitto associativo si era protratta fino al 29 giugno 2001; ha, ancora, ignorato il riconoscimento della continuazione tra i reati associativi e i reati fine, operato dal giudice della cognizione con opposta valutazione;
ha omesso la doverosa "approfondita verifica" della esistenza del medesimo disegno criminoso, prescritta dalla giurisprudenza di legittimità; non ha "analizzato" l'assunto della difesa, che aveva posto in luce come AN aveva tentato l'estorsione in danno di IA "nell'ambito e per conto della .. medesima consorteria criminale", per la quale aveva riportato le precedenti condanne, e come la continuazione era stata ritenuta in relazione "agli altri due episodi di tentata estorsione assolutamente analoghi a quello a carico del IA"; la permanenza del delitto associativo comporta la "la necessaria contemporaneità" colla "ideazione estemporanea del reato fine"; gli episodi estorsivi sono stati commessi "a distanza di pochi anni" e, soprattutto, sono tutti inquadrati nel medesimo "ambito associativo"; la Corte di appello di Napoli, colla sentenza del 17 luglio 2002, ha accordato la continuazione ai coimputati LL OL, DE CC e ER, in relazione a estorsioni commesse "in epoca recente e coeva" alla estorsione tentata al IA;
tale reato fu perpetrato "per mantenere in vita e rafforzare la capacità criminale" del clan dei Casalesi;
la celebrazione di distinti processi "per reati intimamente connessi" non deve pregiudicare il riconoscimento della continuazione, negata al ricorrente con sperequato trattamento rispetto ad altri soggetti, responsabili di reati "assolutamente speculari", laddove "la generica volizione iniziale" è sufficiente a integrare la previsione di legge della identità del disegno criminoso.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 30 aprile 2012, obietta: è da escludere "che AN, fin dai primi anni 90 quando aderì al sodalizio, avesse ideato e voluto la estorsione perpetrata nel 2003", siffatta circostanza "non solo non è rilevabile dal testo delle sentenze, me neppure è stata affermata dal ricorrente"; il riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo e taluni reati fine, peraltro ritenuto dal giudice della cognizione con motivazione "del tutto generica, .. non vincola in alcun modo il giudice della esecuzione in ordine ad altri episodi"; ne' la protrazione della permanenza del reato associativo, comunque cessata nel 2001, vale a suffragare l'assunto della identità del medesimo disegno criminoso, in carenza di elementi fattuali che consentano "di dedurre che fin dal momento costitutivo della associazione sono stati previsti e voluti in grandi linee in grandi linee" i delitti scopo, che appaiono, piuttosto, "frutto di decisioni estemporanee o contingenti".
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Destituita di giuridico pregio è l'eccezione, in rito, di nullità della ordinanza impugnata per la omessa indicazione della data della relativa deliberazione, formulata dal ricorrente, peraltro con non pertinente riferimento all'art. 292 cod. proc. pen.. La denunziata omissione non comporta, invero, in carenza di specifica previsione di legge, alcuna invalidità.
Esattamente, in termini, con riferimento ai provvedimenti del giudice della esecuzione questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale "la mancanza di data" nel "provvedimento emesso in executivis a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. .. , non è causa di nullità della decisione", laddove la data della deliberazione "si possa ricavare dagli atti" anche alla luce della presunzione "che la decisione del giudice di merito, riservata in una determinata udienza camerale, sia avvenuta lo stesso giorno" (Sez. 1, 9 giugno 1994, n. 2817, Santini, massima n. 198908), e, peraltro, considerato che il provvedimento camerale "assume rilevanza esterna con il deposito in cancelleria .. diversamente da quanto accade per le sentenze (Sez. 1, 28 aprile 2009, n. 3285, Scorciapino, massima n. 214237).
4.2 - Neppure, per il resto, ricorre il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a auo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa, apprezzabile interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 4.3 - Peraltro il riconoscimento da parte dello stesso ricorrente della genericità della inscenata "volizione iniziale", contraddice la postulazione della continuazione.
Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidato il principio di diritto, secondo il quale "l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un programma di attività delinquenziale", che sia meramente "generico", essendo, invece, necessaria "la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali" (v. da ultimo: Sez. 5, 12 luglio 2006, n. 40724, Pieri, massima n. 235480), epperò con deliberazione di carattere (non dunque generico, bensì) generale (Sez. 1, 22 giugno 2007, n. 28037, Assili Abdelkader;
Sez. 1, 10 dicembre 2008, n. 48204, Abello;
Sez. 1, 19 gennaio 2012, Branchicelli, non massimate). 4.4 - Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012