Sentenza 4 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato, poiché l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia.
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- 1. Guida in stato di ebbrezza: l'avviso al difensore non deve essere dato necessariamente per iscrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 settembre 2020 la Corte d'appello di Campobasso, …
Leggi di più… - 2. Etilometro non revisionato, alcoltest nullo (Tr. Trento, 363/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2020
"Test non permesso”, “volume insufficiente”: dato che la legge prevede l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro, nel giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l‘alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, essendo del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2018, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2018 |
Testo completo
05011-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2368/2018 GIACOMO FUMU - Presidente - UP 04/12/2018 DONATELLA FERRANTI - R.G.N. 26588/2018 SALVATORE DOVERE Relatore- DANIELA RITA TORNESI EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MP LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione. Il difensore presente avvocato TERRANOVA LINO in difesa di MP LO si riporta ai motivi;
sul quarto motivo si riporta alle conclusioni del Procuratore Generale. the RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di EM AO dal Tribunale di Milano, con la quale questi è stato giudicato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravato dall'aver provocato un incidente stradale ed è stato condannato alla pena ritenuta equa.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Lino Terranova.
2.1. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 552, co. 3 cod. proc. pen. per aver la Corte di Appello rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione a giudizio per mancato rispetto del termine di comparizione perchè tardiva. Per il ricorrente, essa poteva essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di secondo grado perché la eventuale nullità si atteggerebbe diversamente a seconda che riguardi di rinvio a giudizio o di citazione diretta a giudizio.
2.2. Con un secondo motivo deduce la nullità dell'accertamento del tasso alcolemico, per non essere stato dato previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'avviso fosse stato dato;
anche la Corte di Appello è caduta in errore, non avendo correttamente valutato l'omessa sottoscrizione dell'interessato dell'atto contenente l'avviso.
2.3. Il terzo motivo denuncia il vizio della motivazione in merito alla statuizione concernente l'aggravante contestata;
per l'esponente non si è verificato un incidente, secondo la nozione valevole per l'art. 186, co.
2-bis Cod. str.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. per non essere stata dichiarata dalla Corte di Appello l'estinzione del reato per prescrizione maturata, tenuto conto delle sospensioni del termine, con il decorso del 26.3.2018. 2.5. I 19.11.2018 è stato depositato atto recante 'Motivo nuovo', con il quale si ribadisce che la nullità derivante dal mancato rispetto del termine di comparizione ha natura intermedia e che essa può essere eccepita, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, prima della deliberazione della sentenza di appello;
come avvenuto. Aggiunge osservazioni a favore dell'orientamento giurisprudenziale per il quale il termine non rispettato deve essere concesso nuovamente per intero. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 2 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che nella specie l'azione penale è stata esercitata mediante citazione diretta a giudizio (e non con richiesta di decreto penale) l'intera prospettazione del ricorrente fonda sulla assunzione quale premessa fattuale di un termine iniziale coincidente con il 27.4.2016, data della notifica all'imputato della nuova citazione a giudizio, e di un termine finale coincidente con il 24.5.2016, data della nuova udienza fissata. In realtà, poiché in questa seconda udienza non venne svolta alcuna attività processuale, per la dichiarazione di astensione fatta dal difensore, il termine finale deve essere individuato nel 10.11.2016, quando si celebrò l'udienza successiva. Sicché l'imputato ebbe un termine ben più ampio di sessanta giorni. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato anche per altri profili. La violazione del termine a comparire (nella specie sessanta giorni, stabiliti dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen.) comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, cod. proc. pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata (Sez. 5, n. 16732 del 31/01/2018 dep. 16/04/2018, Reinard, Rv. 272865). L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013 - dep. 20/09/2013, B, Rv. 257098). Tale regola si applica anche nel caso in cui anche il secondo termine sia inferiore a quello di legge (per aver il giudice ritenuto, erroneamente, di poter saldare i due periodi). Ma in tal caso, poiché la parte vi assiste, la nullità deve essere eccepita prima della pronuncia dell'ordinanza o immediatamente dopo, come dispone l'art. 182, comma 2 cod. proc. pen.: "Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4." Pertanto, nel caso che occupa il termine entro il quale avrebbe dovuto esser eccepita la nullità non è quello indicato dal ricorrente entro deliberazione della sentenza di appello (ex art. 180, ultimo alinea) - ma coincide con quello immediatamente successivo alla lettura dell'ordinanza con la quale si disponeva la citazione dell'imputato per un'udienza fissata prima del sessantesimo giorno. Ne consegue che l'eccezione, formulata solo con l'atto di appello, è tardiva.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Come conferma il ricorrente medesimo, il verbale di accertamenti da atto che al EM era stato dato l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia (in tal senso anche la th testimonianza assunta). La assenza della sottoscrizione del EM nulla toglie alla validità dell'atto (che comunque non è condizione decisiva della sua valenza probatoria), giacché il verbale è atto dell'operatore e non necessita di essere sottoscritto dall'interessato; ove questi lo faccia attesta di averne avuto conoscenza. Non erra la Corte di Appello quando afferma la necessità della sottoscrizione da parte dell'imputato solo nel caso in cui egli abbia nominato il difensore. Cioè quando l'atto riporta una dichiarazione della parte, che quindi con la sottoscrizione ne conferma la provenienza ed il contenuto. Nel caso di specie è mancata qualsiasi dichiarazione del EM ed il verbale ha la sola funzione di rappresentare i fatti attestati dal verbalizzante.
3.3. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. Giova rammentare il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, Cod. str., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 253734). Pertanto, la Corte di Appello non ha errato nel ritenere integrata l'aggravante perché verificatosi un urto, pur lieve, tra due autovetture.
3.4. E' manifestamente infondato il motivo con il quale si eccepisce l'avvenuta prescrizione in corso di giudizio di secondo grado. In ragione della sospensione verificatasi, il termine massimo di prescrizione risulta decorso interamente solo con trascorrere del 23.4.2018; la sentenza di appello è intervenuta prima di tale data. Il termine in parola risulta decorso alla data della presente pronuncia;
ma non essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, per la inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818), non può essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere Giacomo Fumu Humen DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIA #Oggi 1 FEB 2019 Dott.ssarehe Caliendo oggi,. 5