Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
N 6 8 O 9 1 Z A / I 5 L 4 / R . O 6 01279 /0 1 T M 2 A S - . T R . G B U P . O . B L I K D L R L A A E T . D D B I A S E T A N T E I 1 N S R 3 E I 1 E S A E . T N PO LO ITALIANO A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA contributi comodid Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente DELLI PRISCOLIDott. Mario R.G.N. 13189/98 Consigliere Cron. 2689 Dott. Enrico PAPA el. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 08/11/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI 9 CANCELLERIA ha pronunciato la seguente - SENTENZA sul ricorso proposto da: CG408037 CS SPECIALE BON ARNEO, in persona del legale GRECO Pol rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIAROMA, VIA GIUSTINIANI 18 presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, difesa dall'avvocato (avviso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIOVANNI PIAZZA MAZZINI 56 73100 LECCE UFFICIO COPIE postale), giusta mandato in calce;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente - per diritti L. 3000
contro
IL CANCELLIERELANGEN 2001 ON NN;
- intimato 2000 avverso la sentenza n. 79/98 del Giudice di pace di 1826 NARDO', depositata il 28/03/98; -1- 5 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 * dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NN FI, proprietaria, di un immobile ricadente nel comprensorio teatro della attività del CONSORIZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, con atto del 23 maggio 1997, citò dinanzi al Giudice di pace di Nardò l'ente summenzionato, contestando il diritto del medesimo di esigere da lei l'importo di £. 33.492, del quale le era stato intimato il pagamento, a titolo di contributo di bonifica relativo all'immobile suindicato per l'anno 1997, con cartella esattoriale ritualmente notificatale. delIl giudice di pace, nel contraddittorio CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, prima, con sentenza non definitiva del 13 dicembre 1997, dichiarò la propria competenza ratione materiae et valoris a conoscere dell'insorta e ciò, previa reiezione di eccezionivertenza - tempestivamente sollevate al riguardo dalla conve- nuta - poi, con sentenza definitiva del 28 marzo 1998, in accoglimento della domanda attorea dichiarò non dovuto il discusso contributo. IL CONSORIZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELLO ARNEO ricorre, con due motivi, il primo dei quali censura, per la articolato in una duplice 3 cassazione delle sentenza suindicate, la secondo delle quali notificatagli il 16 maggio 1998. NN FI, cui il ricorso è stato notificato il 15 luglio 1998, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - IL CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELLO ARNEO, con la prima delle due doglianze sviluppate nel primo motivo di ricorso, deduce che la pronun- cia nei termini illustrati resa sulla fattispecie dal Giudice di pace di Nardò deve essere cessata per "difetto di competenza per materia del Giudice adito (e per) violazione delle norme sulla compe- tenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c., degli artt. 862 e 864 c.c., degli artt. 21 e 59 r.d. 13.2.1933 n. 215 e dell'art. 10 Cooli commi 2, 3 e 4 Legge Regionale della Puglia 31.5.1980 n. 54 in relazione all'art. 360 n. 2 e 3 c.p.c.", più specificamente, lamentando che erro- neamente il detto giudice ha negato la natura tributaria dei contributi consortili e, quindi, la competenza per materia del tribunale a conoscere delle controversie, del genere di quella in esame ad essi relative. La censura è fondata. In proposito, è sufficiente rilevare che Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9493 del 23.9.1998 e id., sent. n. 496 del 22.7.1999 - alle quali adde id. Sez. I civ., sent., n. 1093 dell'1.2.2000 e id., sent. n. 1985 del 22.2.2000 - hanno enunciato il principio, condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione della considerata vertenza, secondo i cui contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, e, di conseguenza, per la controversie ad essi relative (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle commissioni tributarie a mente dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 e ricadenti, quindi, nell'ambito : della giurisdizione ordinaria) sussiste la compe- tenza per materia del tribunale a norma dell'art. 9, comma 2, cod. proc. civ.. Alla stregua di tale enunciazione, 16 sentenz impugnate, siccome rese da giudice incompetente ratione materiae, devono essere senz'altro cassate e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere della causa in argomento. 2) - L'accoglimento della censura di cui al paragrafo precedente, travolgendo nella totalità la pronuncia impugnata, assorbe la delibazione delle 5 restanti, sottordinate, doglianze, con le quali il ricorrente ha chiesto la cassazione delle discusse sentenze di merito, deducendo "incompetenza per valore del giudice di pace (e) violazione delle norme sulla competenza e violazione e falsa appli- cazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 2 e 3 c.p.c.", nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.". 3)- Le spese, dell'intero giudizio, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, 1'8 novembre 2000 EPolliPrif N Il Relatore IO Il Presidente Z Mario Belli Suscol Ciellonni A S estimon IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano حسن ة DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3.0 GEN. 2001 Oggi. CANCELLIERE C1 Casang