Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Qualora il difensore proponga impugnazione prima che gli sia notificato l'avviso di deposito del provvedimento deliberato all'esito dell'udienza camerale, così avvalendosi della facoltà cui l'avviso stesso è preordinato, la formalità della notificazione diviene superflua e nessuna invalidità consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento. (Fattispecie in tema di provvedimento emesso all'esito di procedimento di sorveglianza)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 37346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37346 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 3093
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013139/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AO N. IL 23/04/1968;
avverso ORDINANZA del 31/10/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con decreto ministeriale in data 28/9/06 è stato prorogato nei confronti di LL AO - detenuto dal 24/10/03 in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma per partecipazione all'associazione terroristica ed eversiva denominata "brigate rosse - partito comunista combattente" e per concorso in violazione aggravata delle leggi sulle armi, in una rapina aggravata commessa in Firenze il 6/2/03 e in altri reati, fatti per cui è stato condannato con sentenza 8/7/05 della Corte di assise di Roma divenuta definitiva il 28/6/07 - il regime carcerario differenziato di cui all'art. 41 bis o.p. al quale è stato sottoposto con decreto in data 30/9/05. Il reclamo proposto dal prevenuto contro il provvedimento di proroga è stato respinto dal Tribunale di sorveglianza di Trieste con ordinanza in data 31/10/06. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, integrato da motivi nuovi, con il quale eccepisce la nullità dell'ordinanza del Tribunale per non essergli la stessa stata notificata, il che ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 6 sarebbe invece dovuto avvenire senza ritardo, e deduce l'inesistenza dei presupposti giustificativi della proroga. Il gravame deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. Il primo motivo di ricorso, stante il principio di tassatività delle nullità, è manifestamente privo di fondamento in quanto nessuna sanzione processuale è stabilita in caso di mancato rispetto del breve termine, individuabile nel silenzio della legge in quello ordinatorio previsto in via generale dall'art. 128 c.p.p., entro cui a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 6 devono avvenire il deposito del provvedimento conclusivo del procedimento e, senza ritardo, la notificazione del relativo avviso all'interessato e al difensore, il quale ultimo d'altra parte si è nel caso di specie regolarmente avvalso della facoltà al cui esercizio l'avviso stesso è preordinato per cui - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 2^ 6/4/00, Rivaila, rv. 216.588) - la formalità della notifica è divenuta superflua e nessuna invalidità può farsi conseguire nel giudizio impugnazione dal suo lamentato mancato adempimento.
Quanto al secondo motivo di ricorso occorre ancora una volta ricordare che - come espressamente detto nell'art. 41 bis o.p., comma 2 sexies, norma introdotta con la L. 23 dicembre 2002, n. 279 - in questa materia l'unico profilo deducibile con il ricorso per cassazione è la violazione di legge, mentre non può essere dedotto il vizio di motivazione a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, sì da tradursi in violazione di legge per mancata osservanza da parte del giudice del merito dell'obbligo stabilito dall'art. 125 c.p.p., comma 3. Il che nel caso di specie non può dirsi, poiché il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la propria decisione con esauriente e corretta motivazione, sorretta da apparato argomentativo basato su concreti elementi che in linea di fatto non possono essere messi in discussione in questa sede, con la quale le informazioni competenti organi poste a base del decreto ministeriale sono state sottoposte ad autonomo e adeguato vaglio critico.
Si è invero nell'ordinanza impugnata evidenziato non solo l'accertato inserimento del LL, con compiti di responsabilità e in epoca recente, nella menzionata associazione terroristica ed eversiva ma anche come, a fronte di questa situazione di radicato coinvolgimento in un sodalizio di particolare pericolosità tutt'ora operante, dalle ultime informazioni non fosse emerso alcun significativo elemento, che non sia il mero ancora limitato trascorrere del tempo, da cui si potesse desumere che la capacità del prevenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione di appartenenza fosse venuta meno e risultasse anzi da una missiva da lui inviata nel mese di agosto 2005 alla brigatista detenuta BL ZZ IA, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, che non vi era stato, malgrado una sorta di atteggiamento autocritico sotto il profilo "politico", un suo vero distacco dall'organizzazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007