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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 11759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11759 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA ST AS, nato a [...] il giorno 1/2/1964 rappresentato ed assistito dall’avv. Loris Maria Nisi e dall’avv. Marino Punturieri - di fiducia avverso l’ordinanza in data 15 gennaio 2026 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal presidente relatore Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS RZ, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 gennaio 2026, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta presentata nell’interesse di AS ST, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con la quale lo stesso aveva richiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per effettuare una visita medica presso l’ASP – Dipartimento territoriale di Melito Porto Salvo - al fine di procedere al rinnovo della patente di guida. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11759 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 25/03/2026 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 284 cod. proc. pen. Sulle premesse che il ST è agli arresti domiciliari da due anni, che non ha mai violato la misura cautelare nonostante i plurimi permessi di allontanamento che gli sono stati concessi, che lo stesso ha subito una condanna a 7 anni di reclusione ed è in regime custodiale dal 2 agosto 2012, rileva al riguardo la difesa del ricorrente che non è stato corretto non consentire all’imputato di allontanarsi temporaneamente dal luogo degli arresti domiciliari precludendogli la possibilità di rinnovare la patente di guida e che il requisito dell’urgenza menzionato nell’ordinanza non è di per sé elemento necessario per la concessione del richiesto permesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia il mezzo di impugnazione avverso il decreto in esame. E’ noto che nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati orientamenti difformi in materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato o imputato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto inoppugnabili tali provvedimenti in quanto non incidenti sulla libertà personale (e quindi non ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost) limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficio che non si configura come diritto dell'imputato (così Sez.6, n. 3942 del 02/11/1995, Matragrano, Rv. 203319), altri hanno invece ritenuto il provvedimento impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare e quindi tale da qualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" (così Sez.4, n. 11406 del 23/02/2016; Mancini, Rv. 266303). Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle Sezioni Unite “Lombardi” di questa Corte (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1967, P.M. in proc. Lombardi, Rv. 206465-01) che ha affermato che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale;
ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'ad 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito;
la Corte ha tuttavia precisato che la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento a quei provvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio da 2 prendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertanto quello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nel provvedimento da impugnare;
se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., in caso contrario si dovrà proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Osserva il Collegio che nel caso in esame, non vi è una maggiore afflittività nel senso sopra indicato, posto che con il provvedimento impugnato il giudice si è limitato a rigettare l'istanza finalizzata a consentire all’odierno ricorrente di recarsi presso l'ASP al fine di accedere alla procedura per il rinnovo della patente di guida, con la conseguenza che correttamente è stato proposto ricorso per cassazione, non incidendo il provvedimento di diniego in maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari in corso di applicazione. 2. Venendo al merito della questione, la motivazione della Corte di appello sopra richiamata è perfettamente logica, e sulla stessa il motivo di ricorso contrappone inammissibili valutazioni di merito;
non ravvisandosi alcuna violazione di legge, nozione nella quale rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, e tantomeno di vizi di motivazione in quanto la valutazione espressa dalla Corte di appello, ancorché sintetica, è tale da consentire di comprendere in modo esauriente le regioni del rigetto dell’istanza 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il Presidente 3
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal presidente relatore Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS RZ, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 gennaio 2026, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta presentata nell’interesse di AS ST, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con la quale lo stesso aveva richiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per effettuare una visita medica presso l’ASP – Dipartimento territoriale di Melito Porto Salvo - al fine di procedere al rinnovo della patente di guida. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11759 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 25/03/2026 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 284 cod. proc. pen. Sulle premesse che il ST è agli arresti domiciliari da due anni, che non ha mai violato la misura cautelare nonostante i plurimi permessi di allontanamento che gli sono stati concessi, che lo stesso ha subito una condanna a 7 anni di reclusione ed è in regime custodiale dal 2 agosto 2012, rileva al riguardo la difesa del ricorrente che non è stato corretto non consentire all’imputato di allontanarsi temporaneamente dal luogo degli arresti domiciliari precludendogli la possibilità di rinnovare la patente di guida e che il requisito dell’urgenza menzionato nell’ordinanza non è di per sé elemento necessario per la concessione del richiesto permesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia il mezzo di impugnazione avverso il decreto in esame. E’ noto che nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati orientamenti difformi in materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato o imputato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto inoppugnabili tali provvedimenti in quanto non incidenti sulla libertà personale (e quindi non ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost) limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficio che non si configura come diritto dell'imputato (così Sez.6, n. 3942 del 02/11/1995, Matragrano, Rv. 203319), altri hanno invece ritenuto il provvedimento impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare e quindi tale da qualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" (così Sez.4, n. 11406 del 23/02/2016; Mancini, Rv. 266303). Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle Sezioni Unite “Lombardi” di questa Corte (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1967, P.M. in proc. Lombardi, Rv. 206465-01) che ha affermato che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale;
ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'ad 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito;
la Corte ha tuttavia precisato che la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento a quei provvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio da 2 prendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertanto quello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nel provvedimento da impugnare;
se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., in caso contrario si dovrà proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Osserva il Collegio che nel caso in esame, non vi è una maggiore afflittività nel senso sopra indicato, posto che con il provvedimento impugnato il giudice si è limitato a rigettare l'istanza finalizzata a consentire all’odierno ricorrente di recarsi presso l'ASP al fine di accedere alla procedura per il rinnovo della patente di guida, con la conseguenza che correttamente è stato proposto ricorso per cassazione, non incidendo il provvedimento di diniego in maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari in corso di applicazione. 2. Venendo al merito della questione, la motivazione della Corte di appello sopra richiamata è perfettamente logica, e sulla stessa il motivo di ricorso contrappone inammissibili valutazioni di merito;
non ravvisandosi alcuna violazione di legge, nozione nella quale rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, e tantomeno di vizi di motivazione in quanto la valutazione espressa dalla Corte di appello, ancorché sintetica, è tale da consentire di comprendere in modo esauriente le regioni del rigetto dell’istanza 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il Presidente 3