Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3085 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.to Pezzella Maria Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.to Pacifico Controparte_1
Rodolfo presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tuttavia, la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 29.01.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione relativa.
2. I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_3 collocazione e residenza abituale con la madre, presso la casa coniugale.
3. La casa coniugale, sita in NO NO (CE), alla Via Napoli, Parco Nima n. 189 condotta in locazione con tutti gli arredi, sarà assegnata alla moglie, la quale ivi vivrà con i figli minori e ed ove sono Per_1 Persona_3 state trasferite formalmente le residenze della Sig.ra e dei minori. Si precisa che la sig.ra Controparte_1 CP_1 ha provveduto ad effettuare gli adempimenti burocratici per il subentro ed intestazione del contratto di locazione a suo nome già avvenuti.
4. Il sig. si obbliga a riconsegnare contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e presso il Parte_1 proprio difensore il telecomando del cancello motorizzato del Parco Nima, 189 di Via Napoli NO Scalo (CE).
5. I coniugi danno atto e concordano che il sig. previo accordo con la sig.ra potrà accedere alla Per_3 CP_1 casa familiare solo per ragioni ed esigenze eccezionali collegate ai figli minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia dei bambini) e per preservare il loro superiore interesse.
6. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo;
i coniugi provvederanno reciprocamente e regolarmente ad informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.
7. Quanto al mantenimento dei minori:
A. Il signor si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Per_3 CP_1 minori la somma complessiva di € 600,00 (euro seicento/00) mensili da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo l'indice ISTAT. Tale somma sarà versata entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie le cui coordinate verranno dalla stessa comunicate;
B. il sig. dichiara espressamente di rinunciare in favore della sig.ra alla intera sua quota Parte_1 CP_1 parte di spettanza dell'assegno unico erogato dall'INPS, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario per consentire l'erogazione, per intero, della relativa somma in favore della moglie.
Pertanto, l'intero assegno unico verrà da quest'ultima percepito, come già in effetti lo percepisce.
C. Il sig. corrisponderà alla moglie, altresì, il 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche - Parte_1 specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per i figli minori, preventivamente concordate e previa esibizione di idonea documentazione.
D. Il sig. inoltre, si obbliga a provvedere al pagamento dei ticket per la mensa scolastica relativi al Parte_1 figlio minore spesa di circa € 52,00 mensili;
tuttavia, i coniugi danno atto e dichiarano che qualora anche Per_2
l'altro figlio minore dovesse fare il tempo pieno a scuola con necessità di acquisto ticket mensa l'intera spesa per Per_1
l'acquisto dei detti ticket occorrenti per entrambi i figli minori verrà divisa tra i due genitori nella misura del 50%.
8. Quanto al diritto di visita:
A. Nella settimana con weekend di spettanza della madre: il sig. vedrà e terrà con sé i figli minori: il martedì dall'uscita di scuola prelevandoli personalmente o a mezzo Per_3 persona di sua fiducia da lui delegata con pernotto, riaccompagnandoli il giorno dopo a scuola;
e il giovedì, prelevandoli personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, dall'uscita di scuola, facendoli pranzare con lui, sino alle ore 21,00 di sera quando il padre dopo averli fatto cenare con sé li riaccompagnerà presso l'abitazione materna
Nella settimana con weekend di spettanza del padre: il sig. vedrà e terrà con sé i figli minori due giorni infrasettimanali precisamente il martedì e il Per_3 giovedì, prelevandoli personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, dall'uscita di scuola, facendoli pranzare con lui, sino alle ore 21,00 di sera quando il padre dopo averli fatto cenare con sé li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Si precisa che in assenza di scuola (sempre in riferimento ai giorni di martedì e giovedì sopra indicati), il padre, personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, potrà prelevare i minori presso la casa familiare nei giorni indicati dalle ore 9.00 e riportandoli dalla madre alle ore 21.00 presso la casa familiare, ad eccezione del martedì con il pernotto con il padre.
B) I minori, a settimane alterne pernotteranno presso il padre, il quale li prenderà con sé dal venerdì dall'uscita di scuola, riportandoli presso il domicilio della madre alle ore 20.00 della domenica;
Si precisa, che il padre potrà contattare i figli telefonicamente nei giorni di permanenza con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi.
C) Quanto al periodo extra scolastico, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, in relazione ai mesi di giugno e luglio, fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità e ai giorni di visita del padre, i coniugi sin d'ora concordano che i minori saranno iscritti ad attività ludiche presso un campo estivo al fine di contemperare le esigenze dei figli con quelle lavorative dei genitori.
Si precisa che i genitori, nei giorni di loro spettanza, provvederanno a prelevarli direttamente presso la struttura da concordare e i relativi costi ludici saranno a carico di entrambi in parti uguali.
Le parti statuiscono che in mancanza di accordo e/o in ordine all'iscrizione dei minori presso il campo estivo i figli minori nel succitato periodo resteranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
1) nella settimana con week end di spettanza della madre:
I minori staranno con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì quando il padre li preleverà dalla mattina alle ore 9,00 e li riaccompagnerà presso la madre per le ore 21,30;
Resta inteso che staranno con la madre nei giorni di martedì e giovedì e il week-end.
2) nella settimana con week end di spettanza del padre:
I minori staranno con il padre il martedì e giovedì quando il padre li preleverà dalla mattina alle ore 9,00 e li riaccompagnerà presso la madre per le ore 21,30 (oltre al week-end);
Resta inteso che staranno con la madre lunedì, mercoledì e venerdì.
E così di seguito a settimane alterne.
D) Quanto al mese di agosto di ciascun anno: i minori staranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi salvo diverso accordo tra genitori medesimi che potranno prevedere anche settimane alterne tra di loro (7 giorni consecutivi) nei limiti di complessivi 15 giorni per uno da concordarsi tra i due genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
E) Quanto alle festività natalizie: Le festività natalizie saranno così regolate: un anno il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre pernottando con il padre il quale li preleverà dalle ore 17.00 del pomeriggio riaccompagnandoli dalla madre il giorno successivo alle ore 11.00 e il primo gennaio, (giorno di Capodanno), prelevandoli alle ore 11,30 del mattino riaccompagnandoli alle ore 20.00 dalla madre e l'anno successivo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il 25 dicembre prelevandola alle ore 11,30 del mattino riportandoli alle 20.00 presso il domicilio della madre nonchè il 31 dicembre i bambini pernotteranno con il padre il quale li preleverà dalle ore 17.00 del pomeriggio riaccompagnandoli dalla madre il giorno successivo alle ore 11.00 così, di seguito, ad anni alterni.
F) Quanto alla festa dell'epifania - ad anni alterni: un anno i minori staranno con il padre dal 05 gennaio ore
19,00 al 06 gennaio ore 16,00 e l'anno successivo il 06 gennaio ore 16,00 al 07 gennaio ore 16,00 quando verranno riaccompagnati dalla madre o, in caso di scuola presso la scuola.
G) Quanto alle festività pasquali: Quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni ed indipendentemente dal diritto di visita di ciascun genitore: un anno i minori staranno con il padre la Domenica di Pasqua dalle ore 10.30 fino alle 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre e l'anno successivo il Lunedì di pasquetta, dalle ore 10,30 alle ore 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre.
H) Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
I) Quanto alle festività dei genitori: i minori, nel giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché in quello della festa della mamma e del papà, staranno col genitore festeggiato, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre.
L) Quanto ai festeggiamenti per il compleanno e onomastico dei minori: I festeggiamenti del compleanno e dell'onomastico dei figli verranno concordati da entrambi i genitori, previo ascolto dei minori sulle relative modalità; sul punto i genitori precisano che diversamente, il compleanno dei figli sarà festeggiato in modalità separata, alterneranno tal giorno a rotazione presso ognuno di loro, stessa cosa dicasi per ricorrenze ulteriori riguardanti i minori.
9. Al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano e danno atto che:
A. il sig. si farà carico dei debiti contratti a suo nome in favore della famiglia noti e non noti alla Parte_1 coniuge in costanza di matrimonio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: debiti contratti per l'arredamento, infissi etc.) nonché dei debiti eventualmente esistenti relativi ai canoni di locazione arretrati e di quelli condominiali nonché in relazione alle utenze domestiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gas;
etc.);
B. I coniugi dichiarano di avere un conto corrente cointestato presso Banca Biper e si impegnano ad effettuare le relative operazioni di chiusura entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto. Le spese di chiusura del conto corrente saranno ripartire in parti uguali tra i coniugi. Il sig. a eccezione delle spese di chiusura del conto, si Parte_1 obbliga a tenere indenne la sig.ra da qualsivoglia importo a debito insistente sul detto conto corrente Controparte_1
e/o ad esso direttamente e/o indirettamente collegato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scoperti di conto corrente, mutui, anticipazioni, eventuali debiti provenienti da carte di credito e/o debito nulla escluso); C. I coniugi danno atto che dispongono ciascun di una propria autovettura, pertanto l'autovettura Peugeot 107 Tg.
DN980KL intestata alla sig.ra rimarrà nella sua disponibilità e l'autovettura Renault Scenic tg. CP_1
FS373WC intestata al sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo. Ù Per_3
10. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno di mantenimento.
11. I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione dei regali di nozze e di ogni altro bene mobile;
12. Il sig. dichiara di aver ritirato e portato via con sé dalla casa coniugale di ogni bene di sua Parte_1 esclusiva proprietà e di non aver null'altro a pretendere;
13. Le condizioni di cui al presente atto - fermi restando ed impregiudicati tutti gli obblighi di legge in capo ai ricorrenti anche nei confronti dei figli - decorreranno sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
14. I ricorrenti rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche per i figli minori, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.;
15. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
16. Il sig. conferma di aver già rilasciato il consenso per il trasferimento di residenza dei minori e Parte_1 della coniuge presso la casa familiare dove già vivono [Via Napoli, Parco Nima n. 189 NO NO (CE) –
Fraz. Scalo]
17. Ciascuna parte corrisponderà al proprio avvocato il compenso per l'opera prestata nella presente procedura ed i procuratori costituiti con la sottoscrizione del presente atto altrsì rinunciano reciprocamente al vincolo/beneficio di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 della L.P.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO NO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 1, parte I, Ufficio 1, anno 2014);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
4) Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso