Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 5039
CASS
Sentenza 17 gennaio 2012

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La pratica della "fertirrigazione", quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. (Conf. Sez. III, n. 5044 del 2012, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 5039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5039
    Data del deposito : 17 gennaio 2012

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