Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.88 del 1992, l'ultrasessantacinquenne invalido ha diritto alla pensione diretta purché il suo reddito, aumentato di quello del coniuge, non superi determinati limiti, che devono essere superiori a quelli previsti per l'ultrasessantacinquenne non invalido e che devono essere fissati dal giudice di merito in considerazione del caso concreto, cioè delle esigenze di cura e di assistenza delle relative spese imposte dalla invalidità patita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
DI AN, quale vedovo ed erede della defunta DI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 261/98 del Tribunale di LODI, depositata il 16/06/98; R.G.N. 579/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 1995, LI AU esponeva di essere nata il [...] e di beneficiare della pensione sociale dal luglio 1983.
Aggiungeva di essere stata dichiarata invalida totale in data 7 maggio 1986 dalla commissione di prima istanza dell'USL n. 56 di Lodi.
Soggiungeva che l'INPS con provvedimento 23 marzo 1992 le aveva revocato la pensione dal gennaio 1985 sulla scorta delle segnalazioni reddituali da lei stessa fornite e che avverso tale provvedimento aveva presentato ricorso, rigettato dall'Istituto in data 14 giugno 1993.
Tanto esposto, si rivolgeva al Pretore di Lodi affinché le riconoscesse il diritto al mantenimento della pensione sociale, anche per il periodo successivo alla revoca e condannasse l'INPS a pagarle i ratei di pensione non corrisposti dal mese di marzo 1992 sino alla pronuncia della sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno delle proprie pretese la ricorrente invocava la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 marzo 1992, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo parte dell'articolo 26 della legge n. 153/64, consentendo il mantenimento della pensione sociale agli ultra sessantacinquenni divenuti invalidi nonostante il superamento dei limiti di reddito.
L'istituto convenuto si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso sul presupposto che la predetta sentenza della Corte costituzionale, pur avendo espunto dall'ordinamento gli attuali limiti del reddito totale cumulato con quello del coniuge, aveva comunque lasciato immutato il principio della rilevanza dei redditi del coniuge;
pertanto, poiché il reddito, nella pensione sociale, costituiva requisito essenziale della prestazione, in presenza di una lacuna della legge, determinata dalla richiamata sentenza, il giudice non poteva attribuire il diritto ad una prestazione previdenziale di cui la legge non forniva definizione di tal essenziale requisito. Il Pretore con sentenza dell'11 luglio 1995 rigettava il ricorso, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello CE AU - erede di AU LI, deceduta nelle more del giudizio -, con ricorso depositato in data 20 giugno 1996, riproponendo le conclusioni e le motivazioni a sostegno della pretesa, già svolte in primo grado.
Si costituiva l'INPS chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande e la conferma dell'impugnata decisione.
Con sentenza del 3 aprile - 16 giugno 1998, l'adito Tribunale di Lodi confermava la sentenza di primo grado, osservando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1992 n. 88, dichiarativa della parziale incostituzionalità del cennato art. 26, si era verificato un vuoto legislativo in ordine al parametro reddituale da tener presente nell'ipotesi in oggetto di cumulo del reddito dell'ultra sessantacinquenne divenuto invalido con quello del coniuge, sicché, in assenza di un intervento legislativo e di criteri desumibili dall'applicazione analogica o estensiva di - altre norme, non potevano che applicarsi i limiti di reddito vigenti, ostativi, nel caso di specie, alla concessione della prestazione richiesta.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre CE AU, quale vedovo ed erede di LI AU, con un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, CE AU, vedovo ed erede di LI AU, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, come risultante per effetto della
sentenza della Corte cost. n. 88 del 9 marzo 1992, e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
In particolare, il ricorrente si duole che il Tribunale di Lodi, pur dando atto che la richiamata sentenza n. 88/1992 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 26 legge 153/1969 "nella parte in cui non prevede per i limiti reddituali un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultra sessantacinquenni divenuti invalidi rispetto agli ultra sessantacinquenni non invalidi", aveva poi escluso che il giudice, in mancanza di un intervento legislativo, potesse colmare la lacuna in relazione al caso concreto. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Per un ordinato iter motivazionale, è necessario preliminarmente porre in rilievo che la "pensione sociale" venne istituita con la legge 30 aprile 1969 n. 153, che all'art. 26 riconosceva ai cittadini ultra sessantacinquenni il diritto alla relativa prestazione, per intero se il titolare fosse assolutamente sprovvisto di reddito, in misura ridotta se il titolare da solo o in concorso col coniuge disponesse di redditi, ma in misura inferiore a dei limiti prefissati per legge (periodicamente elevati in proporzione agli aumenti della pensione sociale).
Successivamente, l'art. 12 la legge 30 marzo 1971 n. 118, all'art. 12, istituiva la pensione di inabilità a favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore a diciotto anni, richiamando, ai fini della concessione del beneficio, le condizioni economiche stabilite per la corresponsione della pensione sociale, e quindi il menzionato requisito reddituale;
disponendo, al contempo, che al compimento del sessantacinquesimo anno di età i titolari di pensione di inabilità avrebbero percepito, in sostituzione di tale prestazione, la pensione sociale.
Le analogie fra la disciplina della pensione sociale e quella della pensione di inabilità, caratterizzate dal richiamo da parte di tale ultima normativa alle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale, confermate dagli interventi legislativi immediatamente successivi (legge 16 aprile 1974 n. 114, art. 8; legge 3 giugno 1975 n. 60, art. 3 e 7), venivano però negate e contraddette dalla successiva legislazione, a cominciare dalla legge 21 febbraio 1977 n. 29, art. 1, che incrementava i limiti di reddito previsti per la pensione di inabilità, differenziando e rendendo più favorevole il requisito reddituale previsto per tale istituto, rispetto a quello previsto per la pensione sociale;
e soprattutto dalla legge 29 novembre 1980 n. 33, che all'art. 14 septies elevava i suddetti limiti di reddito per la pensione di inabilità, escludendo la rilevanza del reddito del coniuge quale che ne fosse stato l'ammontare.
Allo scopo di facilitare il conseguimento dei benefici in discorso si instaurò, quindi, la prassi amministrativa di riconoscere, a coloro che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non godevano di alcuno dei benefici stessi, il diritto alla pensione di inabilità sulla base del requisito reddituale più favorevole previsto per quest'ultima provvidenza e di commutarla subito dopo e automaticamente in pensione sociale. Tale prassi venne ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato (parere n. 463/87-Pd 872214) e fu, pertanto, abbandonata, sicché ne risultò che: a) gli invalidi civili che giunti al sessantacinquesimo anno di età già percepivano la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità li vedevano automaticamente trasformati in pensione sociale;
b) coloro che prima del compimento della suddetta età non erano titolari di alcun trattamento di invalidità potevano ottenere la pensione sociale soltanto in presenza del relativo (e più oneroso) requisito reddituale.
Con l'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495 la suddetta prassi illegittima venne tuttavia avallata dal legislatore attraverso l'interpretazione autentica degli artt. 10 e 11 della legge n. 854 del 1973 nel senso che i mutilati e gli invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età dovevano considerarsi ammessi al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per le prestazioni economiche erogate da parte del Ministero dell'Interno.
Il d.l. n. 495 del 1987 non veniva convertito in legge, tuttavia i relativi effetti erano fatti salvi dall'art. 1, comma due, del successivo d.l. 8 febbraio 1988, n. 25, convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93 con il quale si stabiliva altresì (art. 1, comma uno) che: "l'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni già liquidate in ore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di età". Con l'art. 8 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 veniva espressamente chiarito che la pensione di inabilità poteva essere concessa ai soli mutilati, invalidi civili e, sordomuti "di età compresa tra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno" di età.
Con l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 veniva modificato l'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 nel senso di escludere le pensioni di inabilità civile in argomento dal divieto di cumulo con altre prestazioni concesse per l'invalidità; con la stessa disposizione si ritornava inoltre all'equiparazione del requisito reddituale richiesto per le "pensioni assistenziali agli invalidi civili" corrisposte dal Ministero dell'Interno (con esclusione di quelle riconosciute ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi totali) al limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS".
Con l'art. 13. comma terzo, della stessa legge n. 412/91, l'art. 1, comma due, del d.l. n. 25 del 1988 - di cui si è sopra detto - veniva autenticamente interpretato nel senso che "la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni". L'esegesi di tale disposizione è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte, le quali hanno portato all'affermarsi del diritto vivente secondo cui l'art. 13, comma terzo cit. ha inteso interpretare l'art 1, comma due, cit. nel senso che il diritto alla pensione sociale sostitutiva compete - alle condizioni reddituali più favorevoli stabilite per l'accesso alle prestazioni di invalidità civile erogate dal Ministero dell'Interno - ai sordomuti, ai mutilati e agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età solo se nel periodo di vigenza del non convertito d.l. n. 495 del 1987 (compreso tra il 10 dicembre 1987 e il 7 febbraio 1988) sia stato adottato, da parte dell'INPS, il provvedimento di liquidazione della pensione stessa, salva restando, per i provvedimenti adottati anteriormente, la sanatoria degli effetti del d.l. n. 495 del 1987 (v. per tutte: Cass. Sez. un. sentt. nn. 1618 e 1823 del 1993). Con l'art. 3, comma sei, della legge 23 dicembre 1995, n. 335 la pensione sociale è stata sostituita con l'assegno sociale con effetto dal primo gennaio 1996; in tale disposizione si specifica che "alla formazione del reddito" - rilevante per l'erogazione della provvidenza - "concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari a norma del codice civile" (segue un'elencazione di emolumenti che non si computano).
Nel corso di tale legislazione la Corte costituzionale è intervenuta con decisioni varie, tra cui quella di cui alla sentenza n. 88 del 1992, espressamente richiamata dal Giudice a quo, nella quale è stata, tra l'altro, affermata la non contrarietà rispetto al principio di eguaglianza dell'applicazione della pensione sociale c.d. sostitutiva delle condizioni reddituali più favorevoli previste per la pensione o assegno di invalidità civile anziché di quelle più onerose richieste in generale per la pensione sociale. Nella stessa sentenza, però, si è anche affermata - giova ribadire - la illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge ostativo del conseguimento della pensione sociale, non prevedeva un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultra sessantacinquenni divenuti invalidi. Nella medesima sentenza si precisa in proposito che "la configurazione di simile meccanismo, è rimessa alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi sopra enunciati e secondo i criteri chiariti da questa Corte nella sentenza n. 295 del 1991". In detta richiamata sentenza non solo si sottolineava l'esigenza di riequilibrare in via legislativa il sistema dei requisiti reddituali applicabili rispettivamente alle prestazioni di invalidità e alla pensione sociale, ma si ribadiva anche l'affermazione, già contenuta nella sentenza n. 769 del 1988, della validità del principio del cumulo dei redditi dei coniugi cui si ispira il sistema di attribuzione della pensione sociale.
Ritiene il Collegio che la sentenza n. 88 del 1992 è formulata in modo da non interdire l'intervento del giudice nel caso concreto, non contenendo alcuna affermazione dell'esclusiva competenza del legislatore a definire il "meccanismo di determinazione del limite di reddito cumulato". Anzi, attraverso il richiamo alla sentenza n. 295 del 1991, ha finito col ribadire il principio che il giudice comune è abilitato a porre rimedio alle omissioni legislative in via di individuazione del caso concreto. In tale ultima sentenza, infatti, si afferma: "La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa - com'è quella ravvisabile nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di questo - mentre lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normativa astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via d'individuazione della regola del caso concreto".
Ed in tal senso deve intendersi anche il riferimento della successiva sentenza n. 196 del 26 maggio 1995 - richiamata dall'INPS - circa la necessità dell'intervento del legislatore al fine di "porre rimedio, nel sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di invalidità e della pensione sociale, al difetto di coerenza provocato dall'art. 14 septies (legge 29 febbraio 1990 n. 33)".
Il ricorso va, quindi, accolto e conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che, nel procedere al riesame dovrà attenersi alla seguente regola di diritto, desunta dalle stesse indicazioni fornite dal Giudice delle leggi: "ai sensi dell'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, come rivisitata dalla Corte cost. con sentenza del 9 marzo 1992 n. 88, l'ultra sessantacinquenne invalido ha diritto alla pensione diretta purché il suo reddito, aumentato con quello del coniuge,- non superi determinati limiti, che non devono essere identici bensì devono essere superiori a quelli previsti per l'ultra sessantacinquenne non invalido, limiti da fissarsi dal giudice di merito in considerazione del caso concreto, cioè delle esigenze di cura e di assistenza e delle relative spese imposte dalla invalidità patita". Il Giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile