Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7532 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
H REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIO7 532 LA CORTE SUPREMA DIC S Oggetto REGOLAMENTO DI COMPETENZA mi S gg.r Magistrati:Composta dagli R.G.N. 10893/00 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 17328 - Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. 249 Consigliere Dott. Massimo BONOMO Uda CORTE SUPPEMA Dott. Luigi MACIOCE Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. L-SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3020 - il 4.GIU, 2001 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL CANCELLIERE INDUSTRIALE SpA, in persona del legale FACTOR rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI CORTE SUPREMA DI CASSAZION. GRAVIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in UFFICIO COPIE Richiesta copia studiocalce al ricorso;
dal Sig. FL per diritti 3000 ricorrente 4. GIU, 2001
contro
IL CANCELLIGE FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE SpA, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. UFFICIO COPIE CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo Richiesta copia studio dal Sig. 2001 rappresenta e difende unitamente all'avvocato معدة ITALO per diritti L. 4 GIU. 2001 1156 BOZZI, giusta procura a margine del controricorso;
IL CANCELLIERE 1 - resistente contro elettivamente LL MA ER, SA IN MA, 22, presso domiciliate in ROMA VIA DEI GIORDANI l'avvocato FRANCESCO FABBRI, che le rappresenta e BAGGI, giusta difende unitamente all'avvocato DANIELA delega a margine dellla memoria difensiva;
- resistenti -
contro
DI EL, RE EL, ON NA, FI GE, FO NA, RO MA ER, PI NN MA, LA UR, IC IT, LI CE, SERVI MA UI, DA FA, LE IN, ER UI, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI MARCUCCI, ALBERTO GHIDONI, LUCA GUAGLIONE, giusta delega a margine del ricorso;
resistenti
contro
INTESA GESTIONI CREDITI SpA, BANCA NAZIONALE DELL AGRICOLTURA SpA;
intimate avversO la sentenza n. 93/00 del Tribunale di PAVIA, depositata il 18/05/00; 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, 0, in subordine, lo rigetti nel merito, dichiarando la competenza del Tribunale di Pavia, con le conseguenze di legge. Fatto Con sentenza 18 maggio 2000 il Tribunale di Pavia, su ricorso dei creditori, ha dichiarato il fallimento della Factor Industriale s.p.a. Con ricorso notificato ai creditori istanti ed al curatore (25 maggio 2000) la società fallita ha propo- sto regolamento di competenza, con due motivi. Hanno depositato memoria difensiva le seguenti parti: il fal- limento Factor Industriale;
EN AR, EN Cre- sta, NA FI, NG FI, NA LA, Ma- ria ES OS, NA MA PP, LA NI, Ri- ta CO, EC OZ, MA UI SE, EF AD, TO VA e UI ON;
MA ES Belli e Tina MA Pisati. Il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissi- bilità del ricorso, rilevando (con argomentazione svol- 3 ta anche dal fallimento) che l'eccezione di incompeten- za non era stata sollevata tempestivamente dalla Factor nella fase anteriore. In subordine, ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memo- rie. Diritto 1. Il ricorso è ammissibile, in quanto la regola si è richiamato il requirente, secondo la quale cui l'incompetenza funzionale deve essere rilevata non ol- tre la prima udienza di trattazione (art.38, primo com- ma, c.p.c.), - si intenda questa in senso temporale ov- vero con riferimento agli incombenti che in essa devono trovare attuazione non è applicabile in sede prefal- limentare, tenuto conto della sommarietà del procedi- mento camerale previsto per la dichiarazione di falli- mento (che si svolge in forme di cognizione abbreviate ed incomplete rispetto a quelle previste nel giudizio di cognizione ordinario), del carattere eminentemente pubblicistico cui esso è informato, e del fatto che il potere di accertamento del giudice non è necessariamen- te correlato alla iniziativa ed al comportamento dei soggetti interessati, né trova un limite nelle circo- stanze denunciate dagli stessi. Il comportamento processuale tenuto dalla Factor in sede camerale non ha, dunque, determinato preclusioni 4 alla proposizione del regolamento di competenza.
2. Il primo motivo del ricorso, col quale si conte- sta la competenza del Tribunale di Pavia per essersi la società trasferita a Roma, giusta delibera assembleare del 15 gennaio 1998, è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono: -il trasferimento ha coinvolto la sola sede legale, in epoca di poco antecedente all'insorgere delle situa- zioni debitorie posta а base della dichiarazione di fallimento (v. istanze di fallimento della Intesa Ge- stione Crediti e della Banca Nazionale dell'Agricoltura); -in Pavia è rimasta una sede secondaria amministra- tiva (v.visura Camera di commercio di Pavia del 29 di- cembre 1999, ove si trovava l'unico sistema informativo di elaborazioni dati, necessario per lo svolgimento dell'attività, e dove ancora operavano, alla data del fallimento, quindici dipendenti (v.verbale della Guar dia di finanza di Pavia del 21 gennaio 2000), mentre nella sede romana era in servizio una sola dipendente;
-l'attività della società è sostanzialmente ferma al gennaio 1998 (v.dichiarazione della AR all'udienza camerale in data 11 maggio 2000). In base a tali considerazioni si deve, dunque, con- cludere che, essendo rimasto in Pavia il centro diret- 5 tivo dell'impresa, e, non avendo questa sostanzialmente più operato dopo quella data, è ininfluente l'avvenuto trasferimento della sede sociale a Roma, dovendo essere dato rilievo, ai fini della individuazione della sede principale dell'impresa e del tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, al momento del deposito in cancelleria del ricorso per la dichiarazione di falli- mento (cfr., ex plurimis, Cass.2795/1997, Cass.7601/1999, e Cass. 4578/1999).
3. Il secondo motivo, relativo all'assoggettabilità della Factor Industriale alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, è inammissibile, in quanto la questione con esso proposta attiene al merito della A controversia (cfr.Cass. 912/1994).
4. Si deve, dunque, dichiarare la competenza del Tribunale di Pavia a conoscere della controversia de qua. La ricorrente, conseguentemente, deve essere con- dannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pavia e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuna delle tre parti resi- stenti, cui si liquidano, per onorari, lire 4 milioni. Così deciso il 30 aprile 2001 in Roma, nella camera 6 di consiglio della prima Sezione Il Consigliere estensore Vincenzo Proto linan CORTE 4 7 civile. Il Presidente Corrado Carnevale louar lam ma 40000 280000 6 SET. 2001MA 2 UFFICIODELLE 4 Serie Registrato in cata at 260S... versate S. 290.000 DUECENTOROVANTAMILA p. 11 Dirigente Area SEzi (lire (D.ssa MA Grazia (PPO) Il Responsabile SEzio quiziari (Dr. M. RACCHIN)