Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19891
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto piena applicazione del principio secondo cui l'aggravante della minorata difesa è configurabile solo se l'autore ha tratto specifici vantaggi dall'uso della rete, evidenziando che, nonostante il contatto telefonico, l'anonimato della truffa contrattuale online e l'uso di false generalità hanno schermato l'identità dell'agente, impedendo alle parti offese di verificarne l'identità e la serietà.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della recidiva

    La Corte d'appello ha reso una motivazione immune da vizi richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, che ha ritenuto l'imputato 'un professionista delle truffe a tempo pieno' sulla base dei molteplici precedenti per reati di truffa.

  • Rigettato
    Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di merito ha valorizzato congruamente l'assenza di qualsivoglia elemento da valutarsi positivamente per l'imputato, idoneo a contrastare il giudizio negativo fondato sui numerosi precedenti per il reato di truffa.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. nel calcolo della pena

    La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale la pena è stata calcolata in violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., avendo applicato sia l'aumento per la truffa aggravata ex art. 640, comma 2-ter, cod. pen. sia l'aumento per la recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., anziché applicare solo la pena prevista per la circostanza più grave e poi eventualmente aumentarla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19891
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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