CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19891 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena e nel resto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 19 maggio 2025 la Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza emessa il 12 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti con la quale l’imputato MA Mario. All’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata continuata e condannato alle pene di legge. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19891 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa. Assumeva che il caso di specie risultava caratterizzato, oltre che dall’utilizzo del web per le comunicazioni fra l’imputato e le persone offese, dall’utilizzo ulteriore, e successivo al primo contatto, di strumenti di comunicazione classici come il contatto telefonico, così che non poteva ritenersi che l’utilizzo di un portale telematico avesse agevolato la commissione delle condotte criminose. Deduceva inoltre che la nuova circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen. escludeva implicitamente che in presenza di contatti reali fra la vittima e il soggetto attivo, fra i quali i contatti telefonici, potesse rilevarsi una minorata difesa. 2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, agli aumenti di pena a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.1. Assumeva, in particolare, che in relazione alla ritenuta recidiva, la Corte d’appello aveva fornito una motivazione non convincente avendo dato esclusivo rilievo ai precedenti penali ed avendo omesso di effettuare una valutazione complessiva delle condotte in considerazione;
deduceva inoltre che la tecnica elementare utilizzata per la commissione dei reati e la modestia dei profitti realizzati, oltre che la contenuta intensità del dolo, deponevano per una non accentuata pericolosità sociale dell’imputato. 2.2.2. Deduceva, per altro verso, che nel calcolo della pena la Corte di merito aveva omesso di considerare il disposto di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., a tenore del quale nel caso di ricorrenza di più aggravanti ad effetto speciale doveva essere applicato solo l’aumento per la circostanza più grave, con la possibilità di un ulteriore aumento, laddove nel caso di specie, a fronte della contestazione della circostanza di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen. e della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., la Corte territoriale aveva effettuato un doppio aumento di pena, essendo stata individuata la pena base con riferimento alla fattispecie aggravata di cui al terzo comma del citato 3 art. 640 cod. pen. e su tale pena era stato operato un aumento di pena di due terzi in ragione della contestata recidiva. 2.2.3. Assumeva, infine che le argomentazioni spese in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non erano convincenti in quanto si erano risolte nella constatazione dell’assenza di elementi da valutarsi positivamente per l’imputato, dovendosi considerare che l’imputato aveva ammesso i fatti e aveva accusato anche altri soggetti. 3. In data 27 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. Come è noto, pur nella varietà di casi esaminati, la giurisprudenza aveva da sempre avvertito come fosse da evitare "la generalizzazione della ricorrenza dell'aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale si finirebbe, in realtà, per attribuire carattere "circostanziato" ad una delle possibili modalità della condotta di truffa;
e, conseguentemente, la medesima giurisprudenza aveva costantemente richiesto la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l'autore" (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 – 01; più di recente, Sez. 2, n. 2818 del 15/01/2025, Balestra, non mass.). A ribadire la necessità dello scrutinio caso per caso, in una vicenda simile a quella oggetto dell'odierno processo, questa stessa Sezione aveva ribadito che è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete, negando la ricorrenza dell'aggravante in concreto, avendo rilevato che l'imputato aveva fornito la propria reale identità e che la vettura offerta in vendita era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, [...], Rv. 281800 - 01). Di tal che, si era concluso che una valutazione in corpore vili della maggiore pericolosità della condotta, anonimizzata dal ricorso al moderno mercato virtuale, sia comunque necessaria. Tale conclusione trova ora conferma dall'aggiunta del n.
2-ter al secondo comma dell'art. 640 cod. pen., ad opera dell'art. 16, comma 1, lett. t) della L. 28 giugno 2024, n. 90 (in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici). Detta disposizione, attraverso 'esplicito riferimento all'uso di "strumenti informatici o telematici (e quindi non telefonici, n.d.r.) idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione", delimita nettamente il perimetro della aggravante, escludendo implicitamente che laddove vi siano contatti 'reali' (cioè telefonici) o trasparenza di informazioni (fornendo i propri dati identificativi) vi possa essere la minorata difesa. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio cha il giudice di merito abbia fatto piena applicazione del principio sopra esposto nel ritenere la ricorrenza dell’aggravante de qua, avendo l'autore tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (v., in tal senso, Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, [...], Rv. 287452 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore). In particolare, la Corte territoriale ha argomentato evidenziando come, nella fattispecie, il contatto telefonico intervenuto nel corso delle trattative fra l’imputato e le parti offese non aveva consentito alle stesse di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore (“sebbene il contatto telefonico si inserisse nel contesto delle modalità della trattativa … si è trattato di un uso ulteriore di mezzi di comunicazione classici e a distanza che non hanno affatto neutralizzato l’insidia del vantaggio dello strumento della rete che è stata perpetrata con l’anonimato della truffa contrattuale online … contatto telematico a distanza che non ha consentito alla p.o. (neppure con il mistificante contatto telefonico che occasionava false generalità) di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore”; v. pag. 5 del provvedimento impugnato). Ma non solo. Il contatto telefonico si inserisce nel prodromo ma anche nello sviluppo delle trattative iniziate on line, proseguite con l’uso da parte dell’agente di false generalità e sempre con l’utilizzo di un telefono non intestato all’imputato, con il chiaro fine di schermare l’identità dell’agente. Ed ancora: ai contatti iniziali non 5 sono mai seguiti incontri di persona né si è mai manifestata la disponibilità di offrire in visione i beni offerti in vendita. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione alle doglianze concernenti la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Quanto al primo profilo la Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi richiamando le argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, con particolare riferimento ai molteplici precedenti per reati di truffa, commessi a partire dal 1998, che, a fronte di un’imputazione avente ad oggetto un numero considerevole di reati di truffa, hanno indotto il giudicante a trarre da tali elementi conseguenze improntate a logica, ritenendo l’MA “un professionista delle truffe a tempo pieno” (v. pag. 6 della sentenza impugnata). 3.2. Quanto al secondo profilo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha valorizzato congruamente l’assenza di qualsivoglia elemento da valutarsi positivamente per l’imputato, idoneo a contrastare il giudizio negativo fondato sui numerosi precedenti per il reato di truffa a carico del ricorrente. 3.3. Diversamente, il motivo risulta fondato, in relazione al trattamento sanzionatorio, nei limiti di cui si dirà. 3.3.1. La Corte territoriale ha confermato anche in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado, con la quale la pena è stata calcolata in violazione del disposto di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., a tenore del quale se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. 3.3.2. Nel caso di specie, ricorrono due circostanze aggravanti ad effetto speciale: quella di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen., che prevede un aumento di pena superiore a un terzo rispetto alla pena per il reato non aggravato, e quella di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., che prevede un aumento di pena di due terzi (v., in tema, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, [...], Rv. 249664 – 01, che ha statuito che la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia 6 obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.; la Corte ha anche precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo;
nello stesso senso, v. Sez. 2, n. 6574 del 26/01/2022, [...], non mass.). 3.3.3. Ciò premesso, il Tribunale, dopo aver individuato la pena base in relazione al reato di truffa aggravato ex art. 640, comma 2-ter, cod. pen. in anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, ha applicato un aumento di pena pari a due terzi per la recidiva qualificata, pervenendo, per quel che qui interessa, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (pena ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, definitivamente diminuita per il rito ad anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa), in tal modo applicando entrambi gli aumenti di pena previsti dalle due dette circostanze aggravanti ad effetto speciale, ciò in palese violazione del disposto di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina;
nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e deve essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso il 18/03/2026 7 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CA AN EL
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena e nel resto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 19 maggio 2025 la Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza emessa il 12 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti con la quale l’imputato MA Mario. All’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata continuata e condannato alle pene di legge. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19891 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa. Assumeva che il caso di specie risultava caratterizzato, oltre che dall’utilizzo del web per le comunicazioni fra l’imputato e le persone offese, dall’utilizzo ulteriore, e successivo al primo contatto, di strumenti di comunicazione classici come il contatto telefonico, così che non poteva ritenersi che l’utilizzo di un portale telematico avesse agevolato la commissione delle condotte criminose. Deduceva inoltre che la nuova circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen. escludeva implicitamente che in presenza di contatti reali fra la vittima e il soggetto attivo, fra i quali i contatti telefonici, potesse rilevarsi una minorata difesa. 2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, agli aumenti di pena a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.1. Assumeva, in particolare, che in relazione alla ritenuta recidiva, la Corte d’appello aveva fornito una motivazione non convincente avendo dato esclusivo rilievo ai precedenti penali ed avendo omesso di effettuare una valutazione complessiva delle condotte in considerazione;
deduceva inoltre che la tecnica elementare utilizzata per la commissione dei reati e la modestia dei profitti realizzati, oltre che la contenuta intensità del dolo, deponevano per una non accentuata pericolosità sociale dell’imputato. 2.2.2. Deduceva, per altro verso, che nel calcolo della pena la Corte di merito aveva omesso di considerare il disposto di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., a tenore del quale nel caso di ricorrenza di più aggravanti ad effetto speciale doveva essere applicato solo l’aumento per la circostanza più grave, con la possibilità di un ulteriore aumento, laddove nel caso di specie, a fronte della contestazione della circostanza di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen. e della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., la Corte territoriale aveva effettuato un doppio aumento di pena, essendo stata individuata la pena base con riferimento alla fattispecie aggravata di cui al terzo comma del citato 3 art. 640 cod. pen. e su tale pena era stato operato un aumento di pena di due terzi in ragione della contestata recidiva. 2.2.3. Assumeva, infine che le argomentazioni spese in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non erano convincenti in quanto si erano risolte nella constatazione dell’assenza di elementi da valutarsi positivamente per l’imputato, dovendosi considerare che l’imputato aveva ammesso i fatti e aveva accusato anche altri soggetti. 3. In data 27 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. Come è noto, pur nella varietà di casi esaminati, la giurisprudenza aveva da sempre avvertito come fosse da evitare "la generalizzazione della ricorrenza dell'aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale si finirebbe, in realtà, per attribuire carattere "circostanziato" ad una delle possibili modalità della condotta di truffa;
e, conseguentemente, la medesima giurisprudenza aveva costantemente richiesto la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l'autore" (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 – 01; più di recente, Sez. 2, n. 2818 del 15/01/2025, Balestra, non mass.). A ribadire la necessità dello scrutinio caso per caso, in una vicenda simile a quella oggetto dell'odierno processo, questa stessa Sezione aveva ribadito che è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete, negando la ricorrenza dell'aggravante in concreto, avendo rilevato che l'imputato aveva fornito la propria reale identità e che la vettura offerta in vendita era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, [...], Rv. 281800 - 01). Di tal che, si era concluso che una valutazione in corpore vili della maggiore pericolosità della condotta, anonimizzata dal ricorso al moderno mercato virtuale, sia comunque necessaria. Tale conclusione trova ora conferma dall'aggiunta del n.
2-ter al secondo comma dell'art. 640 cod. pen., ad opera dell'art. 16, comma 1, lett. t) della L. 28 giugno 2024, n. 90 (in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici). Detta disposizione, attraverso 'esplicito riferimento all'uso di "strumenti informatici o telematici (e quindi non telefonici, n.d.r.) idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione", delimita nettamente il perimetro della aggravante, escludendo implicitamente che laddove vi siano contatti 'reali' (cioè telefonici) o trasparenza di informazioni (fornendo i propri dati identificativi) vi possa essere la minorata difesa. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio cha il giudice di merito abbia fatto piena applicazione del principio sopra esposto nel ritenere la ricorrenza dell’aggravante de qua, avendo l'autore tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (v., in tal senso, Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, [...], Rv. 287452 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore). In particolare, la Corte territoriale ha argomentato evidenziando come, nella fattispecie, il contatto telefonico intervenuto nel corso delle trattative fra l’imputato e le parti offese non aveva consentito alle stesse di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore (“sebbene il contatto telefonico si inserisse nel contesto delle modalità della trattativa … si è trattato di un uso ulteriore di mezzi di comunicazione classici e a distanza che non hanno affatto neutralizzato l’insidia del vantaggio dello strumento della rete che è stata perpetrata con l’anonimato della truffa contrattuale online … contatto telematico a distanza che non ha consentito alla p.o. (neppure con il mistificante contatto telefonico che occasionava false generalità) di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore”; v. pag. 5 del provvedimento impugnato). Ma non solo. Il contatto telefonico si inserisce nel prodromo ma anche nello sviluppo delle trattative iniziate on line, proseguite con l’uso da parte dell’agente di false generalità e sempre con l’utilizzo di un telefono non intestato all’imputato, con il chiaro fine di schermare l’identità dell’agente. Ed ancora: ai contatti iniziali non 5 sono mai seguiti incontri di persona né si è mai manifestata la disponibilità di offrire in visione i beni offerti in vendita. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione alle doglianze concernenti la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Quanto al primo profilo la Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi richiamando le argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, con particolare riferimento ai molteplici precedenti per reati di truffa, commessi a partire dal 1998, che, a fronte di un’imputazione avente ad oggetto un numero considerevole di reati di truffa, hanno indotto il giudicante a trarre da tali elementi conseguenze improntate a logica, ritenendo l’MA “un professionista delle truffe a tempo pieno” (v. pag. 6 della sentenza impugnata). 3.2. Quanto al secondo profilo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha valorizzato congruamente l’assenza di qualsivoglia elemento da valutarsi positivamente per l’imputato, idoneo a contrastare il giudizio negativo fondato sui numerosi precedenti per il reato di truffa a carico del ricorrente. 3.3. Diversamente, il motivo risulta fondato, in relazione al trattamento sanzionatorio, nei limiti di cui si dirà. 3.3.1. La Corte territoriale ha confermato anche in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado, con la quale la pena è stata calcolata in violazione del disposto di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., a tenore del quale se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. 3.3.2. Nel caso di specie, ricorrono due circostanze aggravanti ad effetto speciale: quella di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen., che prevede un aumento di pena superiore a un terzo rispetto alla pena per il reato non aggravato, e quella di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., che prevede un aumento di pena di due terzi (v., in tema, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, [...], Rv. 249664 – 01, che ha statuito che la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia 6 obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.; la Corte ha anche precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo;
nello stesso senso, v. Sez. 2, n. 6574 del 26/01/2022, [...], non mass.). 3.3.3. Ciò premesso, il Tribunale, dopo aver individuato la pena base in relazione al reato di truffa aggravato ex art. 640, comma 2-ter, cod. pen. in anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, ha applicato un aumento di pena pari a due terzi per la recidiva qualificata, pervenendo, per quel che qui interessa, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (pena ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, definitivamente diminuita per il rito ad anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa), in tal modo applicando entrambi gli aumenti di pena previsti dalle due dette circostanze aggravanti ad effetto speciale, ciò in palese violazione del disposto di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina;
nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e deve essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso il 18/03/2026 7 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CA AN EL