Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2003, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA UGGETTO: Canoni di smalti 04 392 /0 3 e depurazione delle acque reflu tura giuridica - Giudice compet IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUP SEZION NIT CIVILI mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Stt. Rafaele Presidente di Sezione R.G.N.28816, CORONA Dot Giovanni OLLA Presidenze di Sezione 10101 Consigliere Cron. Dott. Paolo VITIOREA Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Giovanni PACLINI Consigliere Ud.
7.11.02. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dot Ernesto LCPO Consigliere Cott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA sul ricorso proposto da: REGIONE CAMPANIA, 三门 persona del presidente delia Giunta Regionale in carica, elettivamente co- miciliato in Roma, Via del Tritono, n. 61, presso gli avv. Ogo Delia Gatta, Rocco De Girolamo e Al- fredo Alvino dell'Avvocatura Regionale, che la rap- - presentano e difendono per procura a margine del ri CO O ricorrente 2002 1419
contro
CELORO ARMANDO A A.S.A.M. - AZIENDA SPECIALE SERVIZI IDRICI INTEGRATI;
intimati nonché CO.DA.CONS T COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER I DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - SEZIONE DI SALERNO, in persona Cel presidente avv. Raffaella D'Angelo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 73, presso l'Ufficio Legaie Nazionale unitamente all' avv. Luigi Vingiani, che lo rappresenta e di- fende por procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castella Mare di Stabia Π. 1189 pubblicato il 30 luglio 2001; udita la reiazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ogo VITRONE;
udilo l'avv. Luigi VINGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto procu- ratore generale Dott. Domenico IANNELLI che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso con la dichia- razione della giurisdizione delle Commissioni Tri- butarie;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato RM EL conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Casteliamare di Stabia la Regio- ne Campania e l'A.S.A.M. Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati per sentirli condannare alla re- stituzione delle somme indebitamente versate a ti- tolo di canone o corrispettivo per il servizio di smaltimento e depurazione delle acque reflue attra- l'impianto di "Foce del Sarno". Scstenevaverso l'attore che tali somme non erano dovute dal momen- to che il Consiglio Comunale aveva dato atto, con delibera n. 15 del 27 febbraio 1997, che i lavori completamento del predettodi impianto егало all'epoca incompiuti e questo non eIa mai entrato in esercizio. L'A.S.A.M. contestava la fondatezza della do- manda e ne chiedeva il rigetto spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della Regione Campa- nia per farsi manievare per tutte le spese sostenu- te in giudizio in caso di soccorbenza. La Regione Campania eccepiva preliminarmente 1'incompetenza funzionale del giudice adito e la 3 propria carenza di legittimazione passiva chiedendo nel merilo il rigetto della domanda. Nel giudizio spiegava intervento il CO.DA.- CONS. il quale aderiva alle domande proposte da un suo associato e ne chiedeva l'accoglimento. Con sentenza del 20 - 30 luglio 2001 il Giudie di Pace escludeva la natura tributaria dei canoni di fognatura e depurazione in contestazione e, di- chiarata la propria competenza, accoglieva la do- manda ē condannava i convenuti in solido alla re- stituzione in favore dell'attore delle somme da es- sa richieste con gli interessi legali dalle rispet- tive scadenze in base alla considerazione che non potevano pretendersi canoni di uterza per un servi- zio che non veniva prestato, Contro la sentenza ricorre per cassazione la Regione Campania con un unico motivo. Resiste con cortroricorso illustrato da memo- ria il Co.DA.CONS. Non ha presentato difese l'A.S.A.M. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni sollevate dal CO.DA.CONS. il qua e sostiene, ri- spettivamente, 'inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, La viola- A zione della normativa in materia di rilascio della procura speciale, la formazione di un giudicato im- plic o sulia giurisdizione e la competenza del giudice ordinario per Lutte le domarde proposte successivamente al 3 ottobre 2000. La prima eccezione non ha fondamento poiché la mancata esposizione dei fatti di causa determina l'inammissibilità del ricorso solo quando dal SLO contesto e dai motivi in esso esposti non sia date intendere e precisare i limiti dell'impugnazione proposta. Ciò non si verifica nella specie in quan- to dall'esanie del ricorso si evince chiaramente l'intento della regione Campania di contestare la giurisdizione del giudice di pace sulla base del- l'asserita natura tributaria dei canoni di depura- zione delle acque reflue i quali sarebbero perciò dovuti indipendentemente dall'accertamento dell'av- venuta depurazione delle acque reflue. Nessuna irregolarità poi vizia la procura spe- ciale che risulta rilasciata dal presidente dolla giunta regionale indicato nominativamente nel con- testo della procura а margine dcl ricorso e ciò esclude ogni dubbio sull'anteriorità del rilascio della procura speciale e priva di rilevanza la il- leggibilità della sottoscrizione autenticata. 5 Non si è formato poi alcun giudicato implicito sulla giurisdizione in quanto la ricorrente, seppur genericamente, ha impugnato la sentenza del giudice di pace nella sua globalità poiché, come già si è l'eccepito difetto di giurisdizione èosscrvato, strumentale rispetto all'asserita debenza del cano- ne di depurazione in considerazione della sua natu- ra di prestazione a carattere tributario. Né, poi, può ravvisarsi alcun onere di impugnazione nei con- fronti dell'intervento spiegato dal CO. DA.CONS., il cui mancato esercizio darebbe luogo al giudicato implicito sulla giurisdizione poiché il controri- corrente ha spiegato un mero intervento adesivo di- pendente volto a sostenere la fondatezza della do- manda degii attor , che rivestono la qualità di propri associati, ma non ha proposto alcuna autono ma domanda in giudizio né la sentenza impugnata ha emesso una pronuncia nei suoi confronti che possa radicare una soccombenza della Regione e, quindi, un onere di impugnazione a suo carico. Anche l'eccezione subordinata secondo cui, quanto meno dal 3 ottobre 2000, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, sarebbe venuto meno il transitorio differimento imposto all'inizio del l'efficacia delle norme del 1998 che affermavano la 6 natura pr vatistica del corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione è priva di fondamento, poiché la giurisprudenza di questa Corte ha già avu to modo di affermare che le norme emanate nel 2000 hanno avuto unicamente l'effetto di far venir meno per il futuro il differimento del passaggio ad una disciplina unitaria delle diverse componenti del servizio idrico integrato e dcila corrispondente tariffa senza incidere sulla qualificazione del rap porti che, come nella specie, si sono formati sulla base della diversa disciplina sostanziale anterior- mense operante ¡vedi, amplius: SS.UU. 13 giugno 2002, n. 8444]. Va infine dichiarata priva di rilevanza ia questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 Cost. sollevata dal con- troricorrente nell'ipotesi che dovesse ritenersi la natura tributaria dei canoni in contestazione - te- nuto conto del fatto che la questione sottoposta ail'esame di queste Sezioni Unite si esaurisce nel l'individuazione del giudice fornito di giurisdi- zione in materia, cui resta devoluta ogni questione circa la deborza di tali canoni pur in assenza di un servizio di depurazione delle acque reflue. 7 Respinte tutte le eccezioni sollevate dal con- troricorrente può passarsi all'esame del ricorso con il quale la Regione Campania censura la senten- za la sentenza del giudice di pace in relazione al- la statuizione relativa all'affermazione della com- petenza in materia del giudice ordinario e ribadi- sce la competenza del giudice tributario sulle con- troversie in materia di canoni di fognatura e di depurazione della acque refluc facendo riferimento alla recente pronunzia delle Sezioni Unite di que- sta Corte (sent. 20 luglio 2001, 11. 9883) la qua le, in una controversia avente il medesimo oggetto, promossa nei confronti di essa Regione da taluni u- tenti e dalla Sezione di Castellamare di Stabia del CODACONS - Coordinamento delle Associazioni a Dife- sa dell'Ambiente e dei Diritti dei Consumatori e degli litenci, ha ribadito la giurisdizione delle commissioni tributarie rigettando tutte le eccezic- ni proliminari sollevate dai ricorrenti. Tale orientamento merita conferma e deve per- ciò riaffermarsi giurisdizione delle commissioni senzatributarie anche nella presente controversia necessità di ulterior: argomentazioni in aggiunta a quelle già contenute nolla motivazione della pre- detta sentenza, confermata da unla successiva pro- 8 nuncia (SS.UU. 13 giugno 2001, n. 8444) la quale ha ribadito che il canone per il servizio di depura- zione delle acque reflue integra un tributo comuna- le secondo la disciplina vigence anteriormente al 3 ottobre 2000 data di entrata in vigore dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, abrogando l'art. €2, comm± 5 e 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 3 , co. 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 148, che ha invece qualificato il corrispettivo di cet o servizio come quota di tariffa ai sens degli artt. 13 e sequenti della legge 5 gennaio 1994, 11. 36 - e che consequentemente, la domanda avente a oggetto la non debenza di detto canone con riferimento ad un periodo compreso nella previgente disciplina spetta alla giurisdizione del le commis- sioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto precisarsi la portata oggettiva della pro- nuncia affermativa della carenza di giurisdizione del giudice di pace е sostiene che essa dovrebbe comportare la cassazione senza rinvio della pronun- cia impugnata anche con riferimento alla domanda di 9 rimborso proposta dagli attori nei confronti dell'A.S.A.M. e alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti di essa ricorrente. L'istanza ΠΟΠ merila accoglimento poiché la Mancala impugnazione da parte dell'A.S.A.M. della pronunciata nei suci confronti condanna solidale come ritenuto in precedenti pronunzie comporta rese tra le stesse parti - il passaggio in giudica- to della statuizione di condanna con il riconosci- mento implicito della giurisdizione del giudice di pace, mentre l'accoglimento dell'impugnazione per carenza di giurisdizione del giudice adito proposta dalla Regione non comporta la cacucazione ai sensi de 'art. 336 cod. proc. civ., della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, nor. ravvi- sandosi alcun rapporto di dipendenza della domanda di garanzia dalla pronuncia di difetto di giurisdi- zione del giudice adito. Né vale il rilievo che la Regione potrebbe co- sì essere chiamata a rimborsare e somme che l'A.S. A.M. dovesse corrispondere all'actore, poiché essa potrà pur sempre ripetere tali importi nel caso in cui il giudice tributario ne affermasse la debenza. Le spese giudiziali restano interamente compen Satc tra le parti in considerazione del fatto che 10 detza pronuncia è intervenuta dopo la proposizione del prescate giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cas- SA senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali. Così docisc in Roma, il 7 novembre 2002. Mg. Vitrow IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. лопом IL CANCEL ERE 01 Giovanni Glambattista жи Depositatz in Cancellaria 26. MAR. 2003 mbattista 11