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Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2023, n. 25369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25369 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI UI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 14/11/2022 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER LO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna emessa nei confronti di UI ZI in ordine al reato di concorso in corruzione, mantenendo ferma anche la confisca del profitto del reato determinato in €1.600,00. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25369 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 17/05/2023 2. Avverso tale sentenza il ricorrente propone tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di derubricazione della corruzione nella meno grave fattispecie di cui all'art. 346-bis cod.pen. Sulla base dell'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, sarebbe emerso che ZI, avendo conosciuto un agente di polizia addetto all'Ufficio immigrazione, si era limitato a mettere in contatto il predetto con alcuni immigrati che necessitavano di pratiche presso tale ufficio. Il ruolo del ricorrente, pertanto, era consistito esclusivamente nel facilitare il contatto tra gli immigrati e l'agente di polizia, essendo rimasto del tutto estraneo alle successive c:ondotte corruttive poste in essere esclusivamente dal pubblico agente. In tale contesto, il ricorrente non aveva percepito alcuna quota del prezzo della corruzione, infatti, al ZI erano state versate somme di circa €50/100 da parte degli immigrati a titolo di "mancia" per l'intermediazione con i pubblici agenti e non certò il maggior importo di €400,00/1.000,00 indicato nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod.pen., nonostante il ricorrente avesse tenuto un comportamento processuale collaborativo e fondamentale per l'individuazione dei soggetti stranieri coinvolti nella vicenda che, altrimenti, non sarebbero stati agevolmente individuati. Inoltre, la gravità complessiva della condotta addebitata al ricorrente era assolutamente modesta, specie se confrontata con i gravi fatti emersi nel corso dell'indagine a carico di plurimi pubblici ufficiali. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in merito alla quantificazione della confisca, stabilita nella somma di €1.600,00, sul presupposto che le condotte relative ai coniugi egiziani EL e ZO, aventi ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno, andrebbero considerati come un'unica "pratica". Peraltro, non risulterebbe giustificato il pagamento di una somma di denaro al solo fine di ottenere il celere disbrigo della pratica e, infine, non risulterebbe alcun contatto tra il ricorrente e la ZO. CONSIDERATO IIM DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso tende a fornire una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella concordemente offerta dai giudici di merito, al fine di addivenire alla derubricazione del reato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 2 346-bis cod.pen. Nella motivazione resa dalla Corte di appello si descrive compiutamente la condotta del ricorrente, specificandosi che questi «prendeva i contatti con le persone extracomunitarie interessate e comunicava i loro nomi al pubblico ufficiale. Quest'ultimo, una volta ottenuto il permesso, contattava ZI UI affinchè avvertisse lo straniero per il ritiro del documento e la consegna di una busta contenente la somma di denaro prezzo da pagare per l'illecita attività » (così a p.13). Nel prosieguo della motivazione, la Corte di appello ribadisce che il pubblico ufficiale, a seguito dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, contattava gli stranieri tramite ZI, il quale si faceva consegnare il prezzo dell'accordo corruttivo, oscillante tra €400,00 ed €1.000,00, di cui una percentuale veniva trattenuta da ZI quale remunerazione per la propria attività. Anche nella sentenza resa in primo grado, la condotta è descritta in modo sostanzialmente identico, anche con riferimento all'importo corrisposto a ZI dagli stranieri che viene indicato nella somma di quantomeno €400,00. 2.1. La ricostruzione in fatto, insuscetitibile di rivalutazione in sede di legittimità, restituisce una condotta pienamente integrante il concorso nella corruzione, in luogo della diversa ipotesi del traffico di influenze. Il ricorrente, infatti, non si limitava affatto a porre in contatto il privato con il pubblico agente, restando estraneo all'accordo corruttivo, bensì poneva in essere una condotta partecipativa, tant'è che i privati interessati alle pratiche amministrative curate dai pubblici ufficiali corrotti corrispondevano direttamente a ZI il prezzo della corruzione e solo dopo l'ottenimento dell'atto amministrativo (permesso di soggiorno o rinnovo dello stesso). Nel caso di specie, pertanto, la remunerazione percepita da ZI non era finalizzata esclusivamente a remunerare la sua intermediazione, bensì era causalmente dipendente dall'ottenimento dell'atto amministrativo da parte del pubblico ufficiale partecipe dell'accordo corruttivo. La giurisprudenza, occupandosi della delimitazione dei rapporti tra traffico di influenze illecite e concorso nella corruzione, ha chiarito che il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Sez.6, n.28978 edl 27/6/2013, Angeleri, Rv. 255618; Sez.6, n. 4113 del 14712/2016, dep.2017, Rigano, Rv. 269736; Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-08). Nel caso di specie, il ricorrente percepiva personalmente il prezzo della corruzione, con l'impegno di divedere l'importo con il pubblico agente, sicchè la 3 Il Consigliere estensore Il Pre idente condotta accertata rientra appieno nello schema corruttivo. 3. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod.pen., e manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione resa dalla Corte d'appello. In motivazione si dà atto della sostanziale marginalità del contributo offerto da ZI, atteso che il coinvolgimento degli stranieri dal medesimo indicati era già emerso in sede investigativa e, quindi, le dichiarazioni dell'imputato nulla avevano aggiunto all'impianto accusatorio. Per quanto concerne, invece, la complessiva valutazione di tenuità della condotta, se ne evidenzia l'irrilevanza, avendo il ricorrente invocato l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 323-bis cod.pen. che, a differenza di quanto previsto dal primo comma, non fa riferimento alla offensività del fatto. 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla quantificazione del profitto del reato, stabilito in complessivi €1.600,00, è aspecifico, posto che il ricorrente si limita a sollevare censure in punto di fatto, sostenendo che la pratica relativa al permesso di soggiorno richiesto dai coniugi egiziani EL e ZO doveva considerarsi come unitaria e, quindi, non dar luogo ad una duplice dazione di denaro. Si tratta di doglianze del tutto generiche, fondate su una mera ricostruzione alternativa del fatto e che non si confronta con la concorde descrizione della condotta effettuata dai giudici di merito. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
„ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER LO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna emessa nei confronti di UI ZI in ordine al reato di concorso in corruzione, mantenendo ferma anche la confisca del profitto del reato determinato in €1.600,00. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25369 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 17/05/2023 2. Avverso tale sentenza il ricorrente propone tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di derubricazione della corruzione nella meno grave fattispecie di cui all'art. 346-bis cod.pen. Sulla base dell'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, sarebbe emerso che ZI, avendo conosciuto un agente di polizia addetto all'Ufficio immigrazione, si era limitato a mettere in contatto il predetto con alcuni immigrati che necessitavano di pratiche presso tale ufficio. Il ruolo del ricorrente, pertanto, era consistito esclusivamente nel facilitare il contatto tra gli immigrati e l'agente di polizia, essendo rimasto del tutto estraneo alle successive c:ondotte corruttive poste in essere esclusivamente dal pubblico agente. In tale contesto, il ricorrente non aveva percepito alcuna quota del prezzo della corruzione, infatti, al ZI erano state versate somme di circa €50/100 da parte degli immigrati a titolo di "mancia" per l'intermediazione con i pubblici agenti e non certò il maggior importo di €400,00/1.000,00 indicato nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod.pen., nonostante il ricorrente avesse tenuto un comportamento processuale collaborativo e fondamentale per l'individuazione dei soggetti stranieri coinvolti nella vicenda che, altrimenti, non sarebbero stati agevolmente individuati. Inoltre, la gravità complessiva della condotta addebitata al ricorrente era assolutamente modesta, specie se confrontata con i gravi fatti emersi nel corso dell'indagine a carico di plurimi pubblici ufficiali. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in merito alla quantificazione della confisca, stabilita nella somma di €1.600,00, sul presupposto che le condotte relative ai coniugi egiziani EL e ZO, aventi ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno, andrebbero considerati come un'unica "pratica". Peraltro, non risulterebbe giustificato il pagamento di una somma di denaro al solo fine di ottenere il celere disbrigo della pratica e, infine, non risulterebbe alcun contatto tra il ricorrente e la ZO. CONSIDERATO IIM DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso tende a fornire una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella concordemente offerta dai giudici di merito, al fine di addivenire alla derubricazione del reato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 2 346-bis cod.pen. Nella motivazione resa dalla Corte di appello si descrive compiutamente la condotta del ricorrente, specificandosi che questi «prendeva i contatti con le persone extracomunitarie interessate e comunicava i loro nomi al pubblico ufficiale. Quest'ultimo, una volta ottenuto il permesso, contattava ZI UI affinchè avvertisse lo straniero per il ritiro del documento e la consegna di una busta contenente la somma di denaro prezzo da pagare per l'illecita attività » (così a p.13). Nel prosieguo della motivazione, la Corte di appello ribadisce che il pubblico ufficiale, a seguito dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, contattava gli stranieri tramite ZI, il quale si faceva consegnare il prezzo dell'accordo corruttivo, oscillante tra €400,00 ed €1.000,00, di cui una percentuale veniva trattenuta da ZI quale remunerazione per la propria attività. Anche nella sentenza resa in primo grado, la condotta è descritta in modo sostanzialmente identico, anche con riferimento all'importo corrisposto a ZI dagli stranieri che viene indicato nella somma di quantomeno €400,00. 2.1. La ricostruzione in fatto, insuscetitibile di rivalutazione in sede di legittimità, restituisce una condotta pienamente integrante il concorso nella corruzione, in luogo della diversa ipotesi del traffico di influenze. Il ricorrente, infatti, non si limitava affatto a porre in contatto il privato con il pubblico agente, restando estraneo all'accordo corruttivo, bensì poneva in essere una condotta partecipativa, tant'è che i privati interessati alle pratiche amministrative curate dai pubblici ufficiali corrotti corrispondevano direttamente a ZI il prezzo della corruzione e solo dopo l'ottenimento dell'atto amministrativo (permesso di soggiorno o rinnovo dello stesso). Nel caso di specie, pertanto, la remunerazione percepita da ZI non era finalizzata esclusivamente a remunerare la sua intermediazione, bensì era causalmente dipendente dall'ottenimento dell'atto amministrativo da parte del pubblico ufficiale partecipe dell'accordo corruttivo. La giurisprudenza, occupandosi della delimitazione dei rapporti tra traffico di influenze illecite e concorso nella corruzione, ha chiarito che il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Sez.6, n.28978 edl 27/6/2013, Angeleri, Rv. 255618; Sez.6, n. 4113 del 14712/2016, dep.2017, Rigano, Rv. 269736; Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-08). Nel caso di specie, il ricorrente percepiva personalmente il prezzo della corruzione, con l'impegno di divedere l'importo con il pubblico agente, sicchè la 3 Il Consigliere estensore Il Pre idente condotta accertata rientra appieno nello schema corruttivo. 3. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod.pen., e manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione resa dalla Corte d'appello. In motivazione si dà atto della sostanziale marginalità del contributo offerto da ZI, atteso che il coinvolgimento degli stranieri dal medesimo indicati era già emerso in sede investigativa e, quindi, le dichiarazioni dell'imputato nulla avevano aggiunto all'impianto accusatorio. Per quanto concerne, invece, la complessiva valutazione di tenuità della condotta, se ne evidenzia l'irrilevanza, avendo il ricorrente invocato l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 323-bis cod.pen. che, a differenza di quanto previsto dal primo comma, non fa riferimento alla offensività del fatto. 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla quantificazione del profitto del reato, stabilito in complessivi €1.600,00, è aspecifico, posto che il ricorrente si limita a sollevare censure in punto di fatto, sostenendo che la pratica relativa al permesso di soggiorno richiesto dai coniugi egiziani EL e ZO doveva considerarsi come unitaria e, quindi, non dar luogo ad una duplice dazione di denaro. Si tratta di doglianze del tutto generiche, fondate su una mera ricostruzione alternativa del fatto e che non si confronta con la concorde descrizione della condotta effettuata dai giudici di merito. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
„ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023