Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8678 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E VARIE CCY UFFICIO COPIE Richiesta copia legale per us dal Sig. A CONIAL rensson EPUBBLICA ITALIANA per diritti 12.00 +2 10 1814 120TT. 2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASS.8/01 SEZI E ECONDA CITI E1 867 Oggetto igg i Megistrati: Composta dag Ill.n Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 10645/98 19777 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Cron. Consigliere Rep. 3084 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Ud. 27/04/01 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Many sul ricorso proposto da: DE OS MA ZA VED GRIMALDI, DE OS ES VED CITINO, DE OS GE VED CONIDI, FALCONE ANTONIETTA, FALCONE MICHELE, FALCONE GIACOMO, CORTE SUPREMA DI CASPAZIONE UFFICIO COME FALCONE ELVIRA, tutti aventi causa da DE OS AD Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ved. FALCONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA per diritti 13000 7.5. 10.2002 DONATELLO 75, presso la studio dell'avvocato GIOVANNI IL CANCELLERE ---- DE OS MO, difesi dall'avvocato CONIDI ES, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti
contro
F454298 2001 DE OS MO RAONE, DE OS MO LUIGI, -- 736 elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso -1- la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GUGLIELMINI ALFONSO, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
DE OS MO GIOVANNI, RL ES, RL LF, RL EP, RL NN ANCORA;
- intimati avverso la sentenza n. 164/98 della Corte d'Appello di Lork CATANZARO, depositata il 07/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato CONIDI CE, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel mese di novembre dell'anno 1978 LE De RO GI, vedova NE, convenne, davanti al Tribunale di Rossano, i propri germani AO, MA, RI NA, CA, RI ZA e VI, perché fosse dichiarata aperta la Successione ab intestato dell'altro germano AN, deceduto il 19 novembre 1967, e, previa costituzione della massa, si procedesse alla formazione delle quote e alla loro assegnazione agli eredi legittimi, con condanna di AO De RO GI a rendere il conto della gestione dei beni ereditari in suo possesso, nonché a pagare quanto indebitamente trattenuto, e, nel frattempo, una provvisionale. AO De RO GI, costituitasi in giudizio, contestò le pretese dell'attrice e R N chiese e ottenne di potere chiamare in causa i propri figli IG IO e IO ai quali aveva donato parte dei beni ereditari. Anche MA De RO GI si costituì in giudizio e, oltre ad aderire alle domande della sorella LE, formulò richieste per il riconoscimento dei propri diritti ereditari, a suo dire rimasti insoddisfatti, sui patrimoni dei defunti genitori IO 复 J De RO GI ed LV RL e dei germani IO e TA, anch'essi deceduti. Si costituirono, altresì, RI NA, RI ZA De RO GI e i due chiamati in causa. Nell'ulteriore corso del processo, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio e la formazione di un progetto di divisione, che non teneva conto di un cespite immobiliare (il fondo Vanni), ma che il Giudice istruttore dichiarò esecutivo (con 1. ordinanza impugnata da alcune parti) dopo avere disposto un supplemento di consulenza per la divisione di detto cespite, morirono MA e VI De RO GI, la prima lasciando eredi i germani già in causa,e la seconda il marito AN RL e i figli FO, PE, CE e NA RL i quali, in sua vece, si costituirono. " Anche l'attrice LE De RO GI decedette e le subentrarono i figli ed eredi IC, GI, RI TA ed LV NE. Con sentenza non definitiva del 10 settembre 1996, il Tribunale dichiarò la nullità dei y fr provvedimenti con i quali il Giudice istruttore aveva predisposto e dichiarato esecutivo il progetto di divisione dei beni ereditari, dichiarò inammissibile la domanda di LE e MA De RO diretta a ottenere declaratoria di nullità di una scrittura privata del 12 marzo 1993 con cui MA aveva rinunciato, con un corrispettivo di 2.400.000 lire, a tutte le rendite percepite dal fratello AO e rigettò l'istanza di sequestro conservativo dei beni di quest'ultimo proposta dalle predette, nonché quelle di sostituzione del custode dei beni ereditari e di nomina di un nuovo consulente tecnico di ufficio. Contro tale decisione, limitatamente ai capi concernenti il rigetto delle menzionate istanze, RI NA, RI ZA e CA De RO, IC, GI, RI TA ed LV NE proposero gravame al quale resistettero AO e IG IO De RO GI, mentre rimasero contumaci IO De RO GI, PE, FO, CA e NA RL. · La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 7 marzo 1998, ha dichiarato la ه ن impugnazione inammissibile perché proposta contro statuizioni che non risolvevano con efficacia di giudicato nessuna questione attinente ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia e che erano del tutto prive, quindi, di valore decisorio, ma disponevano soltanto per l'ulteriore corso del processo perché si limitavano a respingere le istanze di sequestro conservativo, di sostituzione del custode dei beni ereditari e di nomina di un nuovo consulente tecnico. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi RI ZA, RI NA e CA De RO GI, TA, IC, GI ed LV NE. Hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria, AO e IG IO De .RO GI. All'udienza del 29 febbraio 2000, rilevato che per RI AZ De RO GI il ricorso doveva considerarsi non proposto in quanto la procura a margine di esso non Risultava da costei sottoscritta e, del resto, nella sua intestazione si faceva riferimento espresso, alla medesima, a un mandato generale alle "liti" del 2 luglio 1984 per nctaio Teti, non avente il carattere della specialità richiesto dall'art.365 cod. proc. civ., questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta, per la sua indiscutibile qualità di litisconsorte necessaria ai sensi dell'art. 784 cod.proc.civ. L'integrazione è stata ritualmente eseguita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 187, 279, 785, } A789 comma 3° e 132 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 n.3 dello stesso codice, si contesta quanto affermato in sentenza circa il carattere non decisorio delle statuizioni fatte oggetto dell'appello e si dà rilievo alla veste esteriore e alla denominazione di sentenza del provvedimento del Tribunale, nonché al fatto che con esso era stata dichiarata anche la nullità delle ordinanze 30 gennaio e 11 ottobre 1990 relative alla dichiarazione di esecutività del progetto di divisione, era stata dichiarady dichiarata inammissibile la domanda di nullità della scrittura privata datata marzo 1993, firmata da MA De RO GI, ed erano state rigettate le domande di accertamento · delle rendite del patrimonio ereditario e di stima dei cespiti, secondo il loro valore attuale, nonché quella volta a fare dichiarare l'inadempimento dei convenuti AO, IG e IO De RO GI nel rendere il conto. Si soggiunge che, secondo la prevalente dottrina, "i mezzi d'impugnazione proponibi- li in concreto sono quelli che la legge prevede per ciascun provvedimento, così come esso si presenta sotto il profilo formale", e che anche la Corte di cassazione ha ritenuto determinante, al fine dell'individuazione dei mezzi d'impugnazione utilizza- bili, la qualificazione data dal giudice al proprio provvedimento, a prescindere da ogni indagine sull'esattezza di detta qualificazione". Con il secondo motivo, denunziandosi al violazione degli art.263 e segg.del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n.3 dello stesso codice, si adduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare sentenza il provvedimento del Tribunale con il quale era stato disposto anche il rinvio alla sentenza definitiva della decisione sulle 4. spese processuali, essendo tale statuizione inconciliabile con i tipici connotati della ordinanza, tanto più che un altro contestuale provvedimento ordinatorio era stato emesso per l'ulteriore istruzione della causa. Entrambi i motivi sono infondati. E' vero che alcune statuizioni della sentenza non definitiva del Tribunale avevano natura decisoria e contro di esse si sarebbe potuto proporre l'appello (declaratoria di nullità della scrittura privata prodotta in giudizio e delle ordinanze dichiarative della esecutività del progetto divisionale ); tuttavia tale rimedio fu esperito non avverso queste statuizioni, bensì nei confronti di provvedimenti che, pur essendo contenuti nella stessa sentenza, erano meramente ordinatori (rigetto delle istanze di nomina di un consulente tecnico di ufficio e di un custode dei beni ereditari e della domanda di sequestro conservativo). Pertanto, deve ritenersi corretta la declaratoria d'inammissi= bilità del gravame perché, così decidendo, il Giudice d'appello si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui le ordinanze, anche se contenute in una sentenza non definitiva, come era quella deliberata nella specie dal Giudice di primo grado, sono inimpugnabili, essendo prive del requisito della decisorietà (sent.nn.5382 del 1982, 1139 del 2000). Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a rimborsare le spese di questo giudizio ai controricorrenti. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso a favore dei 5. controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in lire 2.7 20.00% cui due milioni cinquecentomila di onorari di avvocato. Roma 27 aprile 2001. Il consigliere estensore. (dott. A. Vella) Il presidente. (dott.R.Corona) репти IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri heoco 290000 VATO IL CANCELLERIA 25 GIU. 2001 701 ENTRATE RODA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data Sene BU LLS 290.000 versate 9. n AM CE (lire p. D ate Area (Des a Grazi Responsabile Servi (Dr M. RAZCICANI)