Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2001, n. 45163
CASS
Sentenza 2 ottobre 2001

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Massime1

In tema di diffamazione, le espressioni utilizzate nell'ambito della c.d. "critica politica" assumono naturalmente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto si confrontano varie concezioni contrapposte per il raggiungimento di fini pubblici. Ne consegue che, in tale contesto, la valutazione dei comportamenti e dei giudizi fortemente critici nei confronti degli avversari politici deve essere compiuta tenendo presente il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le frasi "comportamenti irresponsabili" e "vecchie logiche" rivolte in un manifesto politico al contrapposto schieramento, fossero espressione del diritto di critica politica da considerarsi non punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen.)

Commentari2

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 febbraio 2019

    Coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o persino gergale, non possono considerarsi di per sè punibili quando siano proporzionati e funzionali all'opinione o alla protesta da esprimere. La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione, specie se pubblica, dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono quindi giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). E' vero che essa presuppone in ogni …

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  • 2Diffamazione a mezzo internet e atti persecutori.
    Manisi Antonella · https://www.diritto.it/ · 19 novembre 2014

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2001, n. 45163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45163
Data del deposito : 2 ottobre 2001

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