Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione, le espressioni utilizzate nell'ambito della c.d. "critica politica" assumono naturalmente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto si confrontano varie concezioni contrapposte per il raggiungimento di fini pubblici. Ne consegue che, in tale contesto, la valutazione dei comportamenti e dei giudizi fortemente critici nei confronti degli avversari politici deve essere compiuta tenendo presente il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le frasi "comportamenti irresponsabili" e "vecchie logiche" rivolte in un manifesto politico al contrapposto schieramento, fossero espressione del diritto di critica politica da considerarsi non punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2001, n. 45163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45163 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 1437
3. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - N. 6160/2001
N. 3350/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) P.G. presso la Corte di Appello di CAMPOBASSO;
2) MP DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 10/4/2000 del Tribunale di LARINO, sezione distaccata di Termoli. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. G. Palombarini che ha concluso per l'a.s.r. perché il fatto non costituisce reato.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 10/4/2000, il giudice presso il tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, dichiarava MP DO, quale rappresentante della lista "città Nuova", responsabile del reato di cui all'art. 595 C.P., per avere offeso l'onore e il decoro dei Consiglieri Comunali Agapiti Marcello, Di Teodoro GI e D'ONOFRIO Maria Antonietta, facendo affiggere un manifesto murale, nel quale i predetti, tutti appartenenti ed eletti nella lista P.D.S., venivano accusati di "comportamenti irresponsabili" e, per la loro decisione di voto, di ispirarsi a "vecchie logiche", impostate di interessi personali e di parte e lo condannava alla pena di lire 500.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede. Spese. Il difensore dell'imputato proponeva impugnazione in appello, contestandone la responsabilità, la non riferibilità delle espressioni usate alle parti lese, il mancato riconoscimento del diritto di critica ex art. 51 C.P., l'insussistenza del dolo e il risarcimento e le spese riconosciute alle parti civili. Lamentava, altresì, la mancata valutazione di documenti prodotti e inerenti al programma elettorale e il comunicato stampa dei tre denunzianti, nonché la mancata valutazione della testimonianza di GI CH.
Proponeva, invece, ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di CAMPOBASSO, il quale, rilevato che il MP aveva proposto appello avverso una sentenza inappellabile, essendo stata irrogata la pena pecuniaria della multa e, inoltre, essendo stato il reato commesso a mezzo della stampa, ai sensi dell'art. 595.3 C.P., la pena da infliggere, avrebbe dovuto essere quella di lire 1.000.000, oltre l'aumento per il concorso formale ex art. 81 C.P.. Con un secondo motivo, il P.G. ricorrente affermava che l'imputato avendo agito nell'esercizio del diritto di critica politica andava assolto ai sensi degli artt. 21 Cost. e 51 C.P.. Infatti, nei confronti dei tre consiglieri comunali era stata stigmatizzata la loro condotta politica, mentre nella sentenza impugnata non vi era alcun elemento di valutazione, sul piano del diritto alla critica politica, nonché la pertinenza di tale critica alla sfera privata e personale delle persone offese ovvero alla funzione politica svolta. Dalle distinte impugnazioni, si articolavano due distinti procedimenti, che venivano riuniti e decisi nell'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO.
L'impugnazione del MP va dichiarata inammissibile, in quanto secondo la struttura dell'art. 393 cpp., alla data della sentenza (10 aprile 2000), la normativa vigente prevedeva, da parte dell'imputato, l'impugnabilità in cassazione di una sentenza di condanna a pena pecuniaria, come nella fattispecie.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (26/11/1997, Nexhi), la disposizione di cui all'art. 568.5 cpp., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dal proponente, deve essere intesa nel senso che solamente l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione del quale l'interessato abbia effettivamente inteso avvalersi. Infatti, al giudice è riconosciuto il potere di attribuire al gravame la esatta qualificazione, nel rispetto della volontà della parte di attivare l'impugnazione effettivamente prestabilita dall'ordinamento giuridico.
In sostanza, il precetto dell'art. 568.5 cpp., è finalizzato alla salvezza della volontà espressa dall'interessato e non alla sua modificazione, per cui non è consentito al giudice di sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto ed esattamente qualificato, anche se inammissibilmente proposto dalla parte (nella specie, appello), con quello che sarebbe stato astrattamente ammissibile (ricorso per cassazione).
Pertanto, trattandosi di una qualificazione del mezzo proposto, a prescindere dalla denominazione attribuitagli dalla parte, nel caso in cui tale qualificazione non sia consentita, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile tutte le volte in cui non si verta in una ipotesi di errore nella denominazione del mezzo utilizzato e risulti con certezza, dal contenuto dell'atto, che la parte abbia voluto utilizzare proprio quello specifico mezzo di impugnazione non predisposto dall'ordinamento. Non si, tratta, cioè, di un errore nell'indicazione del nomen del gravame, che autorizza ex art. 568.5 cpp., l'intervento correttivo del giudice, ma di una pretesa infondata, sanzionabile con l'inammissibilità, non essendo consentita la modificazione della volontà reale espressa dall'interessato e, quindi, la sostituzione del mezzo d'impugnazione effettivamente voluto con uno diverso.
Nella specie, il convincimento che la parte abbia voluto effettivamente proporre il mezzo dell'appello avverso la sentenza del tribunale, emerge chiaramente sia dai requisiti formali (qualificazione e specificazione della Corte di Appello come destinataria) che sostanziali dell'atto, con l'indicazione dei motivi, in quanto il ricorso per cassazione, anche in sede di conversione dell'appello, avverso sentenza inappellabile (art. 606.2 cpp.), in tanto è ammissibile in quanto vengano proposti motivi di cui all'art. 606.1 cpp., per cui, se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, va dichiarato inammissibile (art. 606.3 cpp.). Nel caso in esame, poi, l'imputato ha proposto censure esclusivamente in punto di fatto della decisione impugnata, come emerge anche dalla ricostruzione delle risultanze dibattimentali, dal richiamo alle emergenze fattuali, dal diniego che le affermazioni del volantino fossero rivolte alle parti offese, dal riferimento alle dichiarazioni rese dal teste CH GI, prospettando in tal modo una rivalutazione diversa e alternativa rispetto a quella effettuata dal giudice di merito.
È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso del P.M., il cui esame risulta preliminare rispetto a quello relativo all'entità della pena inflitta.
Va precisato che il manifesto murale era stato redatto da una associazione cittadina denominata "Città Nuova", diretta dall'imputato e che portava a conoscenza della cittadinanza il suo programma.
La stessa sentenza riconosce che l'attribuzione di "comportamenti irresponsabili" alle parti offese si risolveva in una critica del loro operato quali componenti del massimo consesso cittadino, additandoli alla cittadinanza quali soggetti poco capaci. Ma se così è, se cioè il manifesto conteneva affermazioni di critica politica, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pervenire allo stesso giudizio di esclusione di qualsiasi responsabilità a carico dell'imputato, anche per l'ulteriore riferimento alle vecchie logiche.
Infatti, fermo restando che il diritto di critica non si concretizza nella semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio o nella manifestazione di una opinione, per cui i limiti scriminanti sono più ampi che nel diritto di cronaca, purtuttavia essi soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate (Cass. Sez. 5^, 1/10/2001, Rodriguez;
idem, 23/9/1997, Cantonetti.) Ne consegue che la volontà diffamatoria può essere tratta dalla stessa obiettiva attitudine offensiva delle espressioni usate.
Invero, se ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione è sufficiente il solo dolo generico e, cioè, la consapevolezza di ledere l'onore o la reputazione di un altro soggetto, quando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte, assuma una consistenza offensiva intrinseca, essa non può sfuggire all'agente, il quale - anzi - le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum, per cui nessuna particolare indagine sulla ricorrenza o meno dell'elemento psicologico del reato si presenta necessaria.
Il diritto di critica, aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, secondo i principi dettati da questa Corte, in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, si atteggia a causa di giustificazione, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito (Cass. Sez. 5^, 27/2/1997, Liguori). Per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 C.P., anche in termini di putatività, la critica, quando si svolge nell'ambito "politico" e, cioè, quando si rivolge all'attività svolta per il governo di una comunità -da quella locale allo Stato - quando si indica il modo di governare, quando si suggeriscono i provvedimenti che si ritengono utili e necessari per il raggiungimento - di determinati fini pubblici, ovvero si indicano i problemi esistenti oppure si criticano le soluzioni adottate, assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili. Infatti, poiché la politica è l'attività svolta da chi partecipa direttamente alla vita pubblica, sia come membro del governo, del parlamento, di un partito, di un sindacato, di un movimento (come nella specie), in essa si confrontano le varie concezioni ritenute vincenti per il raggiungimento dei fini pubblici da conseguire. Di conseguenza, rientra nella normalità che le varie condotte dei soggetti che si confrontano, proprio perché contrapposte, siano caratterizzate da comportamenti, atteggiamenti, valutazioni e giudizi funzionalmente critici nei rapporti con gli avversari "politici", nei quali a volte è unita una certa dose di opportunismo.
In sostanza, risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica per cui - nella valutazione del contenuto del manifesto murale de quo - alla luce delle valutazioni sopra espresse, la potenzialità offensiva del riferimento alle "vecchie logiche", con riferimento ai problemi in discussione (politica delle case popolari, cooperative edilizie per l'alloggio agli anziani), la condotta dell'imputato, va considerata non punibile per avere agito nell'esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 51 C.P. e 21 Cost.. Rimane assorbito l'altro motivo di censura sollevato dal P.G. ricorrente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 51 C.P.. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2001