Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 6183
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, affermando che non risulta provata, nemmeno in termini di gravità indiziaria, la consapevolezza di IN IN ed OS NN rispetto alle operazioni e ai pagamenti eseguiti dal sindaco PO. La consapevolezza della riconducibilità dell'associazione al PO non è sufficiente a ritenere la consapevolezza dell'utilizzo dei soldi provenienti dalle casse del Comune di Sorrento per finalità personali, soprattutto considerando che parte delle somme versate dal Comune all'associazione erano state destinate alle finalità pubbliche per le quali erano state attribuite. La sentenza impugnata si pone nell'alveo dell'orientamento di questa Corte secondo il quale il peculato è integrato non da qualsiasi forma di appropriazione realizzata dal pubblico ufficiale, ma solo da quella che abbia ad oggetto denaro o cose di cui questi abbia la disponibilità diretta e rispetto alle quali egli abbia un «potere di firma».

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La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, si è pronunciata sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, la quale aveva annullato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di IN IN e OS NN. I due indagati erano accusati, in concorso con PO MO (all'epoca sindaco di Sorrento) e RA AN (legale rappresentante dell'associazione "La IC"), del reato di peculato. L'ordinanza del Riesame aveva escluso la responsabilità degli indagati, ritenendo non provata la loro consapevolezza che PO utilizzasse i fondi dell'associazione, erogati dal Comune, per scopi personali, pur ammettendo la possibilità di finalità politiche o clientelari. Il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 309, comma 606, lett. e) c.p.p., lamentando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il reato di peculato si sarebbe integrato già con la mera erogazione dei finanziamenti comunali all'associazione, grazie all'ingerenza del sindaco, indipendentemente dall'effettivo successivo utilizzo dei fondi per fini personali da parte di quest'ultimo, configurando tale utilizzo come un post factum confermativo della già intervenuta consumazione del reato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il nodo centrale della questione, ovvero il momento consumativo del reato di peculato, fosse stato correttamente interpretato dal Tribunale del Riesame. La Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di peculato a carico di IN IN e OS NN, non risultava provata, nemmeno in termini di gravità indiziaria, la loro consapevolezza riguardo all'utilizzo dei fondi comunali da parte del sindaco PO per finalità personali. La mera consapevolezza della riconducibilità dell'associazione al sindaco non era sufficiente a dimostrare la conoscenza dell'appropriazione indebita. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui il peculato è integrato dall'appropriazione di denaro o cose di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta e un "potere di firma", e non da qualsiasi forma di utilizzo improprio. Ha altresì precisato che, mentre l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra l'abuso d'ufficio se l'atto di destinazione viola le regole contabili ma è funzionale anche a interessi pubblici, integra il peculato se l'atto di destinazione è privo di motivazione o documentazione e finalizzato esclusivamente a scopi privati. Pertanto, il provvedimento impugnato si poneva nell'alveo di tale orientamento, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 6183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6183
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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