Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2008, n. 46384
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Sentenza 25 novembre 2008

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In tema di condono edilizio, la mancata corrispondenza tra l'importo versato a titolo d'oblazione e quello effettivamente dovuto non determina la decadenza dal diritto ad ottenere la definizione dell'illecito edilizio ai sensi del combinato disposto dei commi 32 e 36 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326), salva l'ipotesi in cui quanto versato sia irrisorio al punto da potersi ritenere il pagamento inesistente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il termine di decadenza indicato dalla normativa sul condono edilizio si riferisce sia alla presentazione della domanda di condono che al pagamento della somma dovuta a titolo d'anticipazione dell'oblazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2008, n. 46384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46384
    Data del deposito : 25 novembre 2008

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