Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
In tema di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, l'accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dall'art.28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sono riservati in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di sospendere il processo e di disporre l'affidamento del minore ai competenti servizi sociali per la messa alla prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 10119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10119 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 29/11/2000
1. Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 6812
3. Dott. ANGELO VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 051326/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MINORENNI DICALTANISSETTA Nei confronti di:
AN MO, nato a [...] (D) il 14.11.1975,
Avverso l'ordinanza del 10.11.1999 del TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO VANCHERI;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 10.11.1999 il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta disponeva la sospensione, per il periodo di tre anni, con messa alla prova ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 22.9.1988 n.448, del processo a carico di AN MO, sottoposto a speciale programma di protezione ed imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio in concorso, estorsione, violazione delle disposizioni sulle armi ed altro, disponendone l'affidamento ai competenti servizi sociali per le conseguenti attività di osservazione, trattamento e sostegno in relazione ad un progetto all'uopo predisposto, che prevedeva la prosecuzione dell'attività collaborativa, a suo tempo intrapresa, con la giustizia, l'obbligo di proseguire gli studi da tempo iniziati;
l'obbligo di svolgere attività di volontariato e quello di mantenere frequenti e regolari contatti con i servizi affidatari.
Osservava il tribunale predetto che, malgrado la gravità dei reati ascrittigli, commessi in un contesto associativo di tipo mafioso, la personalità dello NÌ, ormai da anni divenuto collaboratore di giustizia e sottoposto a speciale programma di protezione, era evoluta verso modelli di vita positivi e adeguati, e che la scelta di collaborazione, inizialmente dettata da intenti utilitaristici, era progressivamente stata assunta come frutto di una reale presa di coscienza e di responsabilizzazione, tant'è che, dal punto di vista della condotta, non aveva più dato adito ad alcun problema, aveva iniziato la frequenza di un corso di geometri ed intrapreso attività di volontariato presso un istituto religioso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, lamentando, come unico motivo, violazione dell'art. 28 D.P.R. 448/88. Ha rilevato, in particolare, il ricorrente che il percorso criminale dello NÌ, costellato dalla commissione di plurimi e gravi reati, e la sua partecipazione attiva alle attività criminali dell'organizzazione mafiosa nella quale, malgrado l'età, aveva assunto un ruolo di rilievo, non lasciavano percepire la concreta possibilità che la personalità dell'imputato fosse suscettibile di una valutazione favorevole nell'ottica di un giudizio prognostico positivo in ordine al suo completo recupero sociale. Ciò, in quanto, dal suo esame, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla sua scelta collaborativa, in uno alla consapevolezza della negatività dei suoi pregressi comportamenti, sarebbe trapelato un atteggiamento che farebbe pensare che tali comportamenti sarebbero vissuti ancor oggi "come inseriti in una sorta di normalità familiare ed ambientale e la sua stessa determinazione di collaborare con la giustizia appare in sintonia con tale contesto, essendo stata sollecitata dal padre, divenuto collaboratore di giustizia, per lui modello e punto di riferimento".
Ciò premesso, osserva la Corte, in conformità al parere espresso dal Procuratore Generale, che il gravame, in quanto contenente esclusivamente doglianze di merito, vada dichiarato inammissibile. Ed invero i rilievi del P.M. ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di legge, in realtà consistono in osservazioni che propongono sic et simpliciter una rivalutazione in chiave diversa degli elementi di giudizio presi in esame dal tribunale allorché ha ritenuto di adottare la decisione impugnata.
In presenza di una motivazione ampia e convincente, che ha preso in esame con rigore e scrupolo la esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la applicazione dell'istituto della messa alla prova, e in base alla quale è stato fondatamente ritenuto che il passato criminale dell'imputato non fosse di ostacolo alla praticabilità della prova, sfuggono al controllo di questa Corte le problematiche su cui il ricorrente ha basato le sue doglianze. Il dire, ad esempio, che dall'esame dell'imputato trapelerebbe una consapevolezza del disvalore sociale dei propri comportamenti, comunque distorta da una inaccettabile concezione di "normalità" di tali comportamenti, significa esprimere una diversa valutazione in ordine alle scelte discrezionali riservate al giudice del merito, a fronte delle considerazioni, adeguatamente motivate, svolte in proposito dal tribunale.
Per altro, si è già avuto modo di chiarire che "Il ricorso all'istituto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988 è rimesso al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio positivo in ordine all'opportunità di sottoporre il minore a un periodo di osservazione per la successiva valutazione della sua personalità;
tale giudizio deve essere ancorato all'esistenza di elementi per una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore". (Cass., Sez. I^, sent. n. 13240 del 17/12/1998, Argento). Una volta che la legge ammette la possibilità di utilizzo dell'istituto a prescindere dalla gravità o dal numero dei reati commessi, e pone come condizione essenziale la possibilità, in base agli elementi che emergono dall'esame della personalità dell'imputato, di esprimere fondatamente un giudizio prognostico favorevole circa l'evoluzione verso modelli positivi e socialmente adeguati, ogni altra considerazione che muova dall'apprezzamento di tali elementi rimane al di fuori del perimetro del controllo di legittimità riservato a questa Corte.
Come è evidente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. è da escludere che in sede di legittimità si possa procedere ad una rivisitazione degli elementi di giudizio e delle scelte concernenti il merito, se non attraverso la prospettazione di specifiche violazioni di legge, di errori di diritto o di aspetti di illogicità, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, che il ricorrente non ha segnalato, e che non sono in alcun modo ravvisabili nella motivazione dell'ordinanza impugnata.
Questa Corte ha più volte affermato, anche a sezioni unite, che "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (Sez. Un., sent. n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone). Da tali principi questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente condivisibili.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001