Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 10119
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Sentenza 29 novembre 2000

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In tema di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, l'accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dall'art.28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sono riservati in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di sospendere il processo e di disporre l'affidamento del minore ai competenti servizi sociali per la messa alla prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 10119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10119
    Data del deposito : 29 novembre 2000

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