Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
AULA "A" 05 217 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 22192/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Presidente Giuseppe Ianniruberto Cron 11541 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 28 gen- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere naio 2003 Dott. Bruno Balletti Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PI AS, elettivamente domiciliato in Rieti, via dei Gerani n. 8, studio avv. Riziero Angeletti, presso l'avv. Osvaldo Sabetta che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A. I. L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Avvocati Adriano Pignataro e Saverio Muccio che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
448 controricorrente avverso la sentenza n. 256/99, decisa il novembre 1999 e pubbli cata il 9 novembre 1999, resa dal Tribunale di Rieti nel procedi - mento n. 1190/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Saverio Muccio per l'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 aprile 1996 PI AS proponeva opposi- zione avverso decreto ingiuntivo emesso in data 4 marzo 1993 dal per l'importo di lire pretore di Rieti in favore dell'I.N.A. I. L. 60.249.370, relativo a contributi evasi e accessori. Con sentenza n. 229/98 in data il Giudice adito accoglieva l'op- posizione. Interponeva appello l'I.N.A.I.L. e in esito il gravame veniva ac- colto con sentenza n. 256/99, emessa in data 3 novembre 1999 dal Tribunale di Rieti, con la quale veniva rigettata la proposta op- posizione. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che nel corso degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza erano state rintracciate, presso l'abitazione del PI, sette agende ove risultava un'attività non riportata nei libri contabili e in particolare numerose vendite, a 2 fronte delle quali non era stata emessa fattura, ed ancora la pre- cisa indicazione delle prestazioni rese da numerosi dipendenti :. quali avevano lavorato per un numero di ore analiticamente indica- to e percepito retribuzioni del pari specificate. Osservava altre si che l'esistenza di un'attività in parte occulta, con prestazio- ne d'opera da parte di lavoratori in nero, ben si deduceva dal complesso degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza circa l'esistenza di ricavi, impossibili in mancanza dell'apporto da o da lavoratori dipendenti. Osservava ancora che il PI non aveva dato giustificazione di sorta in ordine ad un eventuale diverso significato di quanto risultante dalle agende in discorso. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cas- sazione PI AS con atto notificato in data 9 novembre 2000, sulla base di un unico complesso motivo. resiste con controricorso notificato in data 18 di- L'I.N.A.I.L. cembre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli anti- coli 2697 e 2700 cc, 113, 115 cpc. Si osserva che il Collegio di Merito ha errato nel considerare va- lida fonte di prova le risultanze di verbali di organi amministra- tivi attinenti non già a circostanze che il pubblico ufficiale at- testi esser avvenute in sua presenza sibbene in ordine a deduzioni 3 Л che lo stesso compie sulla base di notizie de relato ○ documenti rinvenuti. La censura non appare fondata. Invero il Tribunale, lungi dall'attribuire dignità di prova a va- lutazioni compiute dalla Guardia di Finanza, ha preso in esame ☐ 1 materiale documentale acquisito nel corso di verifica fiscale 3, sulla base del medesimo, ha ravvisato una prova adeguata in ordine all'irregolare assunzione di dipendenti, cui sono state corrispo- ste retribuzioni risultanti dalla doppia contabilità tenuta dall'odierno ricorrente. Quest'ultimo invero non contesta il rinvenimento di tale duplice contabilità e neppure censura in alcun modo il rilievo svolto dal Tribunale nel senso che non è stata fornita alcuna giustificaz.one, fondata sull'attribuzione di un significato, eventualmente diverso, alle risultanze della documentazione acquisita. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1800 -oltre a € 2.000,00 per onorario. Roma, 28 gennaio 2003 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberter yer 4 *RPO. DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE RAPORTA DI BOLLO, DI TI AI SENSI DELL'ART. 10 Depos CanceNeria #3A7E 20035/2009 IL CANCELLIERE CANCELLIERE GL LO * * * * * * . 8 - 1 1 * * *