Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Nella specie, la notifica era avvenuta a mani di soggetto diverso dall'imputato e deceduto poco dopo la ricezione dell'atto). Conforme, sez. III, n. 24066 del 2010 e n. 24067 del 2010, non massimate).
Commentari • 2
- 1. Procedura Penale: regolarità della notifica.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Con l'emanazione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60 si è reso più incisivo lo strumento restitutorio, ed è stato previsto, specificatamente, che non spetta all'imputato l'onere di fornire la prova negativa, attraverso i corrispondenti fatti positivi, della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma costituisce onere del giudice della richiesta restitutoria di reperire agli atti l'eventuale prova positiva; da ciò consegue che la mera regolarità della notifica non può ormai essere considerata, di per sè sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della …
Leggi di più… - 2. Procedura Penale: regolarità della notifica.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Con l'emanazione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60 si è reso più incisivo lo strumento restitutorio, ed è stato previsto, specificatamente, che non spetta all'imputato l'onere di fornire la prova negativa, attraverso i corrispondenti fatti positivi, della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma costituisce onere del giudice della richiesta restitutoria di reperire agli atti l'eventuale prova positiva; da ciò consegue che la mera regolarità della notifica non può ormai essere considerata, di per sè sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 24065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24065 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 769
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 27470/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT IR, N. IL 11/03/1943;
avverso l'ordinanza n. 113722/2003 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 26/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del PG: inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto ricorso per Cassazione TT IR per l'annullamento della ordinanza in epigrafe precisata con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna, emesso nei suoi confronti, per la considerazione che l'atto gli era stato regolarmente notificato.
Il ricorrente censura questa conclusione e rileva che una notifica effettuata, come nel caso concreto, non a mani del destinatario non costituisce la prova della conoscenza del decreto e della volontà di non proporre opposizione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il testo originario dell'art. 175 c.p.p., pur prevedendo due ipotesi di restituzione nel termine per impugnare sentenze contumaciali o proporre opposizione a decreto di condanna , è stato oggetto di numerose critiche soprattutto perché non in sintonia con le previsioni comunitarie sul giusto processo.
La norma, riferendosi allo "imputato che "provi", faceva inequivocabilmente gravare su tale soggetto il difficile onere - in presenza di notifiche formalmente perfette che non avevano raggiunto lo scopo - di dimostrare l'ignoranza incolpevole della decisione emessa nei suoi confronti;
inoltre, il termine, di giorni dieci, per inoltrare l'istanza si presentava troppo breve per organizzare la richiesta.
In tale contesto, si inseriscono alcune decisioni della Corte Europea che ha ritenuto il nostro processo in absentia non sufficientemente garantistico (11 settembre 2003 Sejdovic c. Italia, 18 magio 2004 Somogyi c. Italia, 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia). La Corte ha invitato lo Stato italiano a rimuovere ogni ostacolo giuridico che possa impedire la restituzione nel termine per interporre impugnazione, o lo svolgimento di un nuovo processo, al condannato che non sia stato informato in maniere effettiva del processo a suo carico.
Il dictum dei Giudici europei è stato trasfuso nel vigente testo dell'art. 175 c.p.p., comma 2, che ha dato più incisività allo strumento restitutorio. La norma vigente prevede una ipotesi di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali o per opporsi ai decreti di condanna quando risulti dagli atti che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare. Non spetta, quindi, allo imputato di fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma è onere del Giudice della richiesta di reperire agli atti la eventuale prova positiva. La mera regolarità della notifica (che l'altro, avvenuta a mani di soggetto diverso dall'imputato e deceduto poco dopo la recezione dell'atto) non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza del decreto di condanna da parte del destinatario La ordinanza impugnata ha disatteso i canoni di valutazione imposti dall'art. 175 c.p.p. e deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010