CASS
Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 41744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41744 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO LO CE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 1° luglio 2022 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON DI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
lette le memorie depositate il 26 luglio 2023 e il 4 settembre 2023 dagli avv. ED IC e VI US, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO EN RO è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di falsità ideologica in certificati, perché, nella sua qualità di tecnico esercente un servizio di pubblica necessità, avrebbe falsamente denunciato al catasto un'unità immobiliare qualificandola come unità collabente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41744 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 13/09/2023 Il Tribunale accertava la responsabilità penale dell'imputato, ma rigettava la parallela richiesta risarcitoria avanzata dalle parti civili, ritenendo che alcun danno sarebbe derivato dalla condotta contestata. Investita dell'appello proposto dall'imputato e dalla parte civile, la Corte territoriale ha dichiarato estinto il reato (per intervenuta prescrizione), ma, in riforma della decisione impugnata, ha accolto la richiesta di parte civile condannando l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. Il primo deduce la violazione degli artt. 576 e 578 cod. proc. pen, nella parte in cui la Corte territoriale, pur avendo dichiarato la prescrizione del reato, avrebbe comunque disposto la condanna al risarcimento dei danni in assenza di una pregressa condanna intervenuta in primo grado. Il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale, per giungere ad una statuizione di condanna (seppur sotto il profilo della responsabilità civile) avrebbe dovuto valutare e dar conto di tutti i motivi di doglianza prospettati dall'imputato sia con riferimento al profilo oggettivo (in relazione all'effettiva categoria da assegnare all'immobile), sia con riferimento al profilo soggettivo (in relazione all'effettiva intenzione del ricorrente e alla pur evidenziata mancanza di qualsiasi interesse nell'uno o nell'altro senso). Il terzo, in ultimo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di danni asseritannente dipendenti dalla condotta contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è infondato. Il giudice penale, investito dell'impugnazione della parte civile per i soli interessi civili, ha, ai sensi dell'art. 573 c.p.p., il potere di conoscere e decidere, con pienezza di giurisdizione, le questioni civili concernenti la responsabilità dell'imputato per il risarcimento del danno cagionato dal reato e per la rifusione delle spese processuali (Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013, Rv. 255714, in motivazione). Allorché l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero, è applicabile la disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen. e, quindi, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, è necessario che vi sia stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento. Ove, invece è la parte civile che impugna, è applicabile la diversa disciplina contenuta nell'art. 576 cod. proc. pen., che, invece, riconosce alla parte civile un diritto incondizionato ad una decisione sul merito della propria domanda, 2 ' conferendo, quindi, al giudice dell'impugnazione il potere di decidere pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto. Un potere che sopravvive anche in presenza di una causa estintiva che elide l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'accertamento penale (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 - dep. 19/07/2006, Negri ed altro, Rv. 233918). e che, quindi, legittima il giudice d'appello a riformare la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili pur dichiarando, contestualmente, l'esistenza di una causa di estinzione del reato maturata successivamente alla pronuncia di condanna di primo grado (Sez. 3, n. 48742 del 10/10/2019, Basile, Rv. 278269). Tanto è quanto accaduto in concreto: la Corte territoriale, attraverso un giudizio incidenter tantum, ha confermato la sussistenza del reato e ha posto rimedio all'errore del primo giudice, ravvisando la fondatezza della domanda risarcitoria. Ugualmente infondato è il secondo motivo. Il giudice di appello, tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino Rv, 283377). La Corte territoriale ha dato atto che alcuna opinabile valutazione poteva prospettarsi in relazione all'accatastamento dell'immobile in ragione della sanzione disciplinare irrogata all'imputato (per aver falsamente accatastato l'immobile come unità collabente e non come tettoia aperta o chiusa o come tettoia per autorimessa), evidenziando gli esiti conformi della consulenza tecnica disposta nel giudizio civile e delle due consulenze di parte acquisite agli atti del dibattimento. Ebbene, quanto al profilo soggettivo, com'è noto, il reato contestato presuppone esclusivamente il dolo generico e, quindi, la consapevolezza e la volontà di attestare fatti contrari al vero, per cui è del tutto irrilevante la prospettata assenza di un'intenzione fraudolenta o di uno specifico interesse fondante la condotta. Quanto alla prova dell'esistenza del danno eziologicamente legato alla condotta contestata, contrariamente a quanto ritenuto in ipotesi difensiva, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997). 3 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Cosiiliere esten Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON DI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
lette le memorie depositate il 26 luglio 2023 e il 4 settembre 2023 dagli avv. ED IC e VI US, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO EN RO è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di falsità ideologica in certificati, perché, nella sua qualità di tecnico esercente un servizio di pubblica necessità, avrebbe falsamente denunciato al catasto un'unità immobiliare qualificandola come unità collabente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41744 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 13/09/2023 Il Tribunale accertava la responsabilità penale dell'imputato, ma rigettava la parallela richiesta risarcitoria avanzata dalle parti civili, ritenendo che alcun danno sarebbe derivato dalla condotta contestata. Investita dell'appello proposto dall'imputato e dalla parte civile, la Corte territoriale ha dichiarato estinto il reato (per intervenuta prescrizione), ma, in riforma della decisione impugnata, ha accolto la richiesta di parte civile condannando l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. Il primo deduce la violazione degli artt. 576 e 578 cod. proc. pen, nella parte in cui la Corte territoriale, pur avendo dichiarato la prescrizione del reato, avrebbe comunque disposto la condanna al risarcimento dei danni in assenza di una pregressa condanna intervenuta in primo grado. Il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale, per giungere ad una statuizione di condanna (seppur sotto il profilo della responsabilità civile) avrebbe dovuto valutare e dar conto di tutti i motivi di doglianza prospettati dall'imputato sia con riferimento al profilo oggettivo (in relazione all'effettiva categoria da assegnare all'immobile), sia con riferimento al profilo soggettivo (in relazione all'effettiva intenzione del ricorrente e alla pur evidenziata mancanza di qualsiasi interesse nell'uno o nell'altro senso). Il terzo, in ultimo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di danni asseritannente dipendenti dalla condotta contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è infondato. Il giudice penale, investito dell'impugnazione della parte civile per i soli interessi civili, ha, ai sensi dell'art. 573 c.p.p., il potere di conoscere e decidere, con pienezza di giurisdizione, le questioni civili concernenti la responsabilità dell'imputato per il risarcimento del danno cagionato dal reato e per la rifusione delle spese processuali (Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013, Rv. 255714, in motivazione). Allorché l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero, è applicabile la disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen. e, quindi, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, è necessario che vi sia stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento. Ove, invece è la parte civile che impugna, è applicabile la diversa disciplina contenuta nell'art. 576 cod. proc. pen., che, invece, riconosce alla parte civile un diritto incondizionato ad una decisione sul merito della propria domanda, 2 ' conferendo, quindi, al giudice dell'impugnazione il potere di decidere pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto. Un potere che sopravvive anche in presenza di una causa estintiva che elide l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'accertamento penale (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 - dep. 19/07/2006, Negri ed altro, Rv. 233918). e che, quindi, legittima il giudice d'appello a riformare la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili pur dichiarando, contestualmente, l'esistenza di una causa di estinzione del reato maturata successivamente alla pronuncia di condanna di primo grado (Sez. 3, n. 48742 del 10/10/2019, Basile, Rv. 278269). Tanto è quanto accaduto in concreto: la Corte territoriale, attraverso un giudizio incidenter tantum, ha confermato la sussistenza del reato e ha posto rimedio all'errore del primo giudice, ravvisando la fondatezza della domanda risarcitoria. Ugualmente infondato è il secondo motivo. Il giudice di appello, tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino Rv, 283377). La Corte territoriale ha dato atto che alcuna opinabile valutazione poteva prospettarsi in relazione all'accatastamento dell'immobile in ragione della sanzione disciplinare irrogata all'imputato (per aver falsamente accatastato l'immobile come unità collabente e non come tettoia aperta o chiusa o come tettoia per autorimessa), evidenziando gli esiti conformi della consulenza tecnica disposta nel giudizio civile e delle due consulenze di parte acquisite agli atti del dibattimento. Ebbene, quanto al profilo soggettivo, com'è noto, il reato contestato presuppone esclusivamente il dolo generico e, quindi, la consapevolezza e la volontà di attestare fatti contrari al vero, per cui è del tutto irrilevante la prospettata assenza di un'intenzione fraudolenta o di uno specifico interesse fondante la condotta. Quanto alla prova dell'esistenza del danno eziologicamente legato alla condotta contestata, contrariamente a quanto ritenuto in ipotesi difensiva, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997). 3 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Cosiiliere esten Il Presidente