Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11186 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro1 1186/02 Composta dagli Ill.mi gg.r Mags Dott. Salvatore Presidente N. 6169/00 Dott. Paolino Cron. 28793. DELL'ANNO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere- Ud. 10/06/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: EL GR, MB FR, EL AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ACCIAI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO CERRAI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso 2707 rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 2 -1- PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 688/99 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 11/11/99 R.G.N. 2061/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ACCIAI;
udito l'Avvocato PULLI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Livorno FE RA, MB FR e TE PA convenivano in giudizio l'INPS e proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di Livorno con cui era stata respinta la domanda di ricostituzione delle rispettive posizioni previdenziali illegittimamente annullate dall'Istituto. Deducevano i ricorrenti che aveva sbagliato il primo giudice a ritenere che fosse fittizio il rapporto di lavoro della FE, atteso che lo studio associato cui la stessa partecipava non svolgeva il medesimo lavoro che nello stesso arco di tempo praticava lo studio MB;
né era esatta l'affermazione che i tre studi professionali formassero un'unica struttura all'interno della quale ciascuno dei soci svolgeva la propria attività in condizioni di parità. L'INPS contestava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 2/11 - 3/12/99, lo rigettava confermando la decisione pretorile, sul rilievo che gli accertamenti peritali supportavano appieno la decisione p. a. impugnata, atteso che il consulente aveva accertato: a) che gli elenchi risultato che questa fasse della clientela dei tre studi era la stessa, con uno scarto di poco superiore all'1%; b) che i contratti di locazione dei tre appartamenti nei quali erano sistemati gli studi erano tutti intestati a MB FR e così pure le linee telefoniche;
c) che lo studio individuale e la società RO erano ubicati nello stesso appartamento al 2° piano dello stabile, mentre al 5° piano aveva sede lo studio associato;
d) che i locali della sede RO erano stati concessi in comodato gratuito dallo studio MB che fatturava tutti i consumi energetici;
e) che tutti i 1 componenti dello studio individuale, di quello associato e della RO erano legati da stretti vincoli di parentela, o coniugio, per cui pienamente condivisibile è la conclusione del CTU che si trattasse di un'unica struttura lavorativa, legata da un'unica clientela e da una prestazione inscindibile, secondo la domanda del mercato. Queste osservazioni non erano smentite da prova contraria che doveva essere rigorosa;
tale non era la deposizione della teste VI in ordine alla attività prestata dalla FE presso lo studio individuale MB, con la conseguenza che non poteva considerarsi sussistente il rapporto di lavoro subordinato: la FE era moglie di MB FR, che unitamente alla sorella AO ed al cognato TE PA ed alla FE stessa aveva costituito lo studio associato;
le stesse persone facevano parte della RO, con la partecipazione di MB NO, padre degli MB e suocero della FE. Questi rapporti di жи parentela se da una parte deponevano per la gratuità della prestazione lavorativa, costituivano dall'altra parte un elemento che avvalorava le My conclusioni peritali, per cui in assenza di rigorosa prova contraria doveva essere esclusa la prestazione di lavoro subordinato. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 116 CPC p. a. incarents denunciano e 2094 c.c. (3 e 5 CPC) che il Tribunale, dopo avere ammesso ed 2 espletato la prova, non ha tenuto conto in sede di decisione delle deposizioni dei testi VI e RI, che hanno attestato la diversa attività svolta degli studi professionali per i rispettivi clienti e l'attività di lavoratrice dipendente svolta dalla FE, con rapporto part-time alle ore 9 alle 13, sotto le direttive di MB AO, al parti degli altri dipendenti. Dall'esame delle testimonianze, riportate per ampi stralci, emerge in maniera chiara la loro rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dagli odierni ricorrenti, sussistendo la completa autonomia fra lo studio individuale MB (che esercita consulenza del lavoro), la società RO (che espleta attività di elaborazione dati con macchine elettroniche) )e lo studio associato MB (che svolge attività di consulenza fiscale). La FE (come gli altri ricorrenti) ha sempre espletato attività di lavoro dipendente secondo le direttive che le vengono impartite, rispettando gli orari concordati ed usufruendo di ferie, riposi, festività. Si tratta di prova precisa e rigorosa che non può essere trascurata e che dimostra la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e vince la presunzione sulla presunta gratuità delle prestazioni. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha deciso la causa sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi acquisiti in atti sia attraverso la consulenza d'ufficio (da cui emerge che le tre organizzazioni professionali sono gestite in maniera unitaria, con strutture fornite, in virtù di contratto di comodato gratuito, da una stessa persona e con spese a carico di uno solo degli studi professionali e servono la medesima clientela, con uno 3 scarto di poco superiore all'1%), sia attraverso la prova testimoniale, ritenuta inadeguata a contrastare gli elementi sopra evidenziati. Incensurabile in questa sede è la valutazione di merito effettuata dal Tribunale, essendo la stessa adeguatamente motivata: il giudice infatti è libero di scegliere gli elementi su cui fondare la decisione e nel caso di specie ha dato la prevalenza all'accertamento tecnico da cui emergono precisi dati di fatto, assolutamente incontestati, e che depongono per un'unica struttura professionale a carattere familiare e non appaiono contrastati dalla generiche risultanze della prova per testi. и La decisione peraltro non è adeguatamente censurata, in quanto т nessuna delle argomentazioni che sorreggono la decisione vengono contestate dai ricorrenti, i quali si limitano ad affermare che sussisterebbe il rapporto di lavoro subordinato in base alle deposizioni dhi ius pure il tribunale ha tenuto cont. (n.pay. 10). dei testi RI e VI, I ricorrenti quindi contrappongono una j- diversa valutazione delle prove orali, senza addurre alcun elemento per evidenziare gli eventuali vizi della decisione e gli errori logici nei quali sarebbe incorso il giudice di merito: i fatti posti a base della decisione per escludere la subordinazione non sono contestati e non è contestato l'iter logico seguito dal Tribunale per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la FE ed il marito, titolare dello studio individuale, e per affermare l'esistenza di un'unica struttura aziendale, resa evidente dalla concessione in comodato gratuito dei locali e dal pagamento delle utenze telefoniche e spese di esercizio e dai servizi resi in favore della medesima clientela. 4 Si tratta di una cesura di mero fatto che tende ad una diversa valutazione della prova e come tale inammissibile in questa sede. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa lespese Roma 10 giugno 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Тасиехо Шалогано Jahutu امید IL CANCELLIERE Deposits auco 29 LUG. 2 CANCELLIERE liffran ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 H: 533 5