CASS
Sentenza 28 aprile 2022
Sentenza 28 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2022, n. 16342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16342 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: ET MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sentite le conclusioni del PG L.TS-Gte..fi'-¢>G (4-4_ Le.A.02-4J2_0 eter( tTh ckit (-021.4-0 Penale Sent. Sez. 1 Num. 16342 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 01/04/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di applicazione misure alternative introdotta da AN SS. 1.1 In motivazione si pone l'accento, in particolare, sulla fittizietà del domicilio indicato nell'istanza. Di fatto, AN è risultato irreperibile. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AN SS. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. Si rappresenta, in particolare, che l'avviso per l'udienza - al difensore anche in qualità di domiciliatario - non risulta effettuato, posto che ad un primo tentativo di trasmissione, con esito negativo, non ne è seguito un secondo, né altro adempimento. In udienza è stato nominato un sostituto di ufficio, il che non realizza le condizioni di validità della procedura. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in riferimento alla non attualità delle note informative da cui il Tribunale ha desunto la irreperibilità di fatto dell'istante. 3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 Ed invero la verifica degli atti di instaurazione del contraddittorio porta ad accogliere la deduzione difensiva. Il report informatico attesta la «mancata consegna» dell'avviso di udienza, senza indicazione della causa. Non può pertanto ritenersi che tale esito sia imputabile al destinatario della trasmissione;
il che impedisce di ritenere perfezionata la comunicazione dell'atto. Si è dunque determinata nullità del procedimento per violazione dei diritti partecipativi dell'istante e del suo difensore.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. 2 Il Presidente Così deciso il r aprile 2022 Il Consigliere estensore FF MA
lette/sentite le conclusioni del PG L.TS-Gte..fi'-¢>G (4-4_ Le.A.02-4J2_0 eter( tTh ckit (-021.4-0 Penale Sent. Sez. 1 Num. 16342 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 01/04/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di applicazione misure alternative introdotta da AN SS. 1.1 In motivazione si pone l'accento, in particolare, sulla fittizietà del domicilio indicato nell'istanza. Di fatto, AN è risultato irreperibile. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AN SS. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. Si rappresenta, in particolare, che l'avviso per l'udienza - al difensore anche in qualità di domiciliatario - non risulta effettuato, posto che ad un primo tentativo di trasmissione, con esito negativo, non ne è seguito un secondo, né altro adempimento. In udienza è stato nominato un sostituto di ufficio, il che non realizza le condizioni di validità della procedura. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in riferimento alla non attualità delle note informative da cui il Tribunale ha desunto la irreperibilità di fatto dell'istante. 3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 Ed invero la verifica degli atti di instaurazione del contraddittorio porta ad accogliere la deduzione difensiva. Il report informatico attesta la «mancata consegna» dell'avviso di udienza, senza indicazione della causa. Non può pertanto ritenersi che tale esito sia imputabile al destinatario della trasmissione;
il che impedisce di ritenere perfezionata la comunicazione dell'atto. Si è dunque determinata nullità del procedimento per violazione dei diritti partecipativi dell'istante e del suo difensore.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. 2 Il Presidente Così deciso il r aprile 2022 Il Consigliere estensore FF MA