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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17520 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KA CE BE AL nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma dei 30/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BR IU, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17520 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare proposte da AR UR BE SA, con riferimento alla condanna ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa inflittagli con sentenza del Tribunale di Roma del 31 ottobre 2013 per il delitto di estorsione commesso nel 2010. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato tale rigetto sulla base della irreperibilità del condannato presso l'indirizzo indicato quale luogo di domicilio, come riferito dalla polizia municipale di Pomezia. Tale situazione è stata, quindi, ritenuta inconciliabile con le misure alternative alla detenzione richieste. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Daniela Caponi, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la nullità della ordinanza impugnata per essere stata notificata esclusivamente al difensore ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen., senza che la stessa notifica sia stata preceduta dalla notifica (almeno tentata) al Karakar presso il domicilio eletto, nella originaria istanza, in Pomezia via Lima n.1. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) e b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione o erronea applicazione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all'applicazione de9lartt47, 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. Il ricorrente osserva che il Tribunale di sorveglianza avrebbe respinto le istanze sull'erroneo presupposto della sua irreperibilità presso il domicilio eletto in Pomezia via Lima n.1, sulla scorta della errata indicazione effettuata dalla polizia municipale di Pomezia in data 8 marzo 2022; egli sostiene di non avere mai variato il proprio domicilio e di non essersi reso irreperibile vivendo da quattro anni, assieme alla figlia Jasmine, all'indirizzo sopra indicato. Dall'errata indicazione effettuata dalla polizia municipale sarebbe, quindi, scaturito l'errore in cui è incorso il Tribunale nel respingere le istanze sopra indicate sul presupposto della impossibilità della loro esecuzione a causa della sua (inesistente) irreperibilità. 3. Lo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 13 ottobre 2022, ha disposto la sospensione dell'esecuzione di quella impugnata - a norma degli artt.666 e 678 cod. proc. pen., in pendenza del ricorso per cassazione - • 2 ritenendo meritevole l'istanza di accoglimento p reputando l'istruttoria (che aveva portato al rigetto delle domande di misure alternative alla detenzione) non esaustiva e reputando, quindi, sussistente il fumus di fondatezza del ricorso, che consiglia ricerche più approfondite, nei confronti del condannato e in merito alla presenza della figlia, da parte dei Carabinieri della locale stazione e del commissariato di polizia di Lido di Roma, che aveva provveduto a suo tempo a notificare l'ordine di esecuzione della pena al ricorrente proprio presso il domicilio di Pomezia via Lido n.1. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, il primo motivo risulta inconferente poiché esso riguarda eventuali vizi della comunicazione dell'ordinanza impugnata che non potrebero, in ogni caso, determinare la nullità del provvedimento medesimo. 3. Ciò posto va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare sono misure alternative alla detenzione carceraria che attuano la finalità costituzionale rieducativa della pena. In particolare, l'affidamento può essere concesso, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, quei= si ritenga che tale misura, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Per la detenzione domiciliare, poi, costituisce elemento indefettibile l'esistenza di un idoneo domicilio dove eseguire detta misura alternativa. 3 4. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risoclalizzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa , alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/2/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non può certamente prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 5. Nella specie, l'ordinanza impugnata, ha respinto le istanze del condannato tenuto conto della sua irreperibilità, come accertata dalla polizia municipale di Pomezia, nel domicilio indicato nella istanza di concessione delle misure alternative. Tale condizione non ha quindi permesso di analizzare - tramite apposita indagine socio familiare - la situazione di vita complessiva del condannato, anche in rapporto alle circostanze che erano state da lui dedotte (riguardanti l'età, l'abitazione, il lavoro), e quindi di saggiare l'esistenza, o meno, anche in raffronto all'entità della pena espianda, di prospettive lavorative e l'idoneità del domicilio. Orbene, il Tribunale di sorveglianza - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha osservato che il condannato era risultato irreperibile nel domicilio da lui indicato e che non aveva preso contatti con la polizia municipale e con l'UE (nonostante l' apposito avviso lasciato presso il domicilio da lui indicato), evidenziando in tal modo disinteresse, di talché le misure alternative Cra richieste non potevano essere concesse. Per completezza si osserva che, dall'esame dei relativi verbali (consentito a questa Corte in considerazione del vizio lamentato), risulta che alle udienze tenutesi avanti il Tribunale di sorveglianza di Roma il 22 giugno ed il 30 settembre 2022 né il condannato e nemmeno il suo difensore di fiducia erano comparsi nonostante alla prima udienza fosse stato disposto il rinnovo della notifica del decreto di citazione a AR UR BE SA, ai sensi dell'art.161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore. Ne consegue che alla udienza tenutasi il giorno 30 settembre 2022 il difensore aveva la possibilità di contestare la ritenuta irreperibilità del proprio rappresentato, ma che ciò non è avvenuto. Pertanto, con il lamentato vizio di violazione di legge il ricorrente vorrebbe, in realtà, pervenire ad una diversa e non consentita valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal Tribunale di sorveglianza. 4 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. Lazancelterta-ctrrerà-gttadernpfirnentill-Cifi comma 1- ter, d i sp . att. cod. 137:0WIDECTI.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BR IU, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17520 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare proposte da AR UR BE SA, con riferimento alla condanna ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa inflittagli con sentenza del Tribunale di Roma del 31 ottobre 2013 per il delitto di estorsione commesso nel 2010. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato tale rigetto sulla base della irreperibilità del condannato presso l'indirizzo indicato quale luogo di domicilio, come riferito dalla polizia municipale di Pomezia. Tale situazione è stata, quindi, ritenuta inconciliabile con le misure alternative alla detenzione richieste. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Daniela Caponi, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la nullità della ordinanza impugnata per essere stata notificata esclusivamente al difensore ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen., senza che la stessa notifica sia stata preceduta dalla notifica (almeno tentata) al Karakar presso il domicilio eletto, nella originaria istanza, in Pomezia via Lima n.1. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) e b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione o erronea applicazione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all'applicazione de9lartt47, 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. Il ricorrente osserva che il Tribunale di sorveglianza avrebbe respinto le istanze sull'erroneo presupposto della sua irreperibilità presso il domicilio eletto in Pomezia via Lima n.1, sulla scorta della errata indicazione effettuata dalla polizia municipale di Pomezia in data 8 marzo 2022; egli sostiene di non avere mai variato il proprio domicilio e di non essersi reso irreperibile vivendo da quattro anni, assieme alla figlia Jasmine, all'indirizzo sopra indicato. Dall'errata indicazione effettuata dalla polizia municipale sarebbe, quindi, scaturito l'errore in cui è incorso il Tribunale nel respingere le istanze sopra indicate sul presupposto della impossibilità della loro esecuzione a causa della sua (inesistente) irreperibilità. 3. Lo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 13 ottobre 2022, ha disposto la sospensione dell'esecuzione di quella impugnata - a norma degli artt.666 e 678 cod. proc. pen., in pendenza del ricorso per cassazione - • 2 ritenendo meritevole l'istanza di accoglimento p reputando l'istruttoria (che aveva portato al rigetto delle domande di misure alternative alla detenzione) non esaustiva e reputando, quindi, sussistente il fumus di fondatezza del ricorso, che consiglia ricerche più approfondite, nei confronti del condannato e in merito alla presenza della figlia, da parte dei Carabinieri della locale stazione e del commissariato di polizia di Lido di Roma, che aveva provveduto a suo tempo a notificare l'ordine di esecuzione della pena al ricorrente proprio presso il domicilio di Pomezia via Lido n.1. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, il primo motivo risulta inconferente poiché esso riguarda eventuali vizi della comunicazione dell'ordinanza impugnata che non potrebero, in ogni caso, determinare la nullità del provvedimento medesimo. 3. Ciò posto va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare sono misure alternative alla detenzione carceraria che attuano la finalità costituzionale rieducativa della pena. In particolare, l'affidamento può essere concesso, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, quei= si ritenga che tale misura, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Per la detenzione domiciliare, poi, costituisce elemento indefettibile l'esistenza di un idoneo domicilio dove eseguire detta misura alternativa. 3 4. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risoclalizzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa , alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/2/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non può certamente prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 5. Nella specie, l'ordinanza impugnata, ha respinto le istanze del condannato tenuto conto della sua irreperibilità, come accertata dalla polizia municipale di Pomezia, nel domicilio indicato nella istanza di concessione delle misure alternative. Tale condizione non ha quindi permesso di analizzare - tramite apposita indagine socio familiare - la situazione di vita complessiva del condannato, anche in rapporto alle circostanze che erano state da lui dedotte (riguardanti l'età, l'abitazione, il lavoro), e quindi di saggiare l'esistenza, o meno, anche in raffronto all'entità della pena espianda, di prospettive lavorative e l'idoneità del domicilio. Orbene, il Tribunale di sorveglianza - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha osservato che il condannato era risultato irreperibile nel domicilio da lui indicato e che non aveva preso contatti con la polizia municipale e con l'UE (nonostante l' apposito avviso lasciato presso il domicilio da lui indicato), evidenziando in tal modo disinteresse, di talché le misure alternative Cra richieste non potevano essere concesse. Per completezza si osserva che, dall'esame dei relativi verbali (consentito a questa Corte in considerazione del vizio lamentato), risulta che alle udienze tenutesi avanti il Tribunale di sorveglianza di Roma il 22 giugno ed il 30 settembre 2022 né il condannato e nemmeno il suo difensore di fiducia erano comparsi nonostante alla prima udienza fosse stato disposto il rinnovo della notifica del decreto di citazione a AR UR BE SA, ai sensi dell'art.161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore. Ne consegue che alla udienza tenutasi il giorno 30 settembre 2022 il difensore aveva la possibilità di contestare la ritenuta irreperibilità del proprio rappresentato, ma che ciò non è avvenuto. Pertanto, con il lamentato vizio di violazione di legge il ricorrente vorrebbe, in realtà, pervenire ad una diversa e non consentita valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal Tribunale di sorveglianza. 4 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. Lazancelterta-ctrrerà-gttadernpfirnentill-Cifi comma 1- ter, d i sp . att. cod. 137:0WIDECTI.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2023.