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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00050 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00129/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pacchiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento Catg.-OMISSIS- del 22.11.2023, con il quale la Questura di
Bergamo ha archiviato la richiesta del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio. N. 00129/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ES DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente ha ottenuto un visto d'ingresso valido dall'1.12.2022 al 13.6.2023, per svolgere presso una società italiana un tirocinio della durata di 180 giorni.
2.- Egli è entrato in Italia il 21.1.2023, e l'1.2.2023 ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per tirocinio; il 18.5.2023 si è sottoposto al fotosegnalamento presso la
Questura di Bergamo.
3.- Il 19.6.2023 è stato assunto alle dipendenze della -OMISSIS- s.r.l. con contratto a termine fino al 31.12.2023, come da comunicazione Unilav prodotta in giudizio dall'Amministrazione.
Egli tuttavia, nel ricorso, non menziona questo rapporto di lavoro, ma afferma di essere tato assunto dal 10.7.2023 al 31.8.2023 da un'altra impresa, la -OMISSIS-s.r.l., della quale produce le buste paga, e di non avere più lavorato da allora “in quanto oggettivamente impossibilitato dalla mancanza di titolo di soggiorno che ne permetta
l'assunzione”.
4.- La Questura di Bergamo ha provveduto sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio solo in data 22.11.2023, quando il visto era ormai scaduto e si era concluso il periodo di sei mesi per il quale sarebbe dovuto durare il tirocinio: per tali ragioni, la Questura ha archiviato l'istanza. N. 00129/2024 REG.RIC.
Il provvedimento è stato notificato al difensore del ricorrente il 23.1.2024, a seguito di istanza di accesso agli atti da questi presentata.
5.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 19.2.2024 e depositato il 22.2.2024.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 18.3.2024, non impugnata, ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris.
Il ricorrente ha la memoria ex art. 73 c.p.a. e, all'udienza pubblica del 18.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, perché non gli è stato inviato il preavviso di rigetto dell'istanza.
Lamenta inoltre che la Questura non abbia svolto attività istruttoria sulla richiesta di permesso per tirocinio. Sostiene che la Questura, se avesse provveduto in tempo, avrebbe dovuto rilasciargli il suddetto permesso, in quanto ne sussistevano i presupposti, ed egli avrebbe potuto “proseguire l'attività lavorativa” (cioè, a quanto si comprende, chiedere la conversione del titolo in un permesso per lavoro).
A suo avviso la Questura, visto il ritardo in cui era incorsa, avrebbe dovuto, anziché archiviare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, valutare le condizioni attuali del ricorrente alla data del provvedimento di archiviazione
(novembre 2023) nonché la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
2.- Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2.1.- La Questura, infatti, ha archiviato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio per il semplice fatto che tale permesso avrebbe dovuto avere una durata pari a quella del tirocinio e, alla data in cui ha provveduto, il periodo del tirocinio, N. 00129/2024 REG.RIC.
previsto in sei mesi, era ormai terminato. Non risulta essere stata svolta alcuna istruttoria sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per tirocinio, né è stato inviato il preavviso di rigetto all'interessato.
2.2.- Sennonché la ragione addotta a fondamento del provvedimento di archiviazione dipende da un ritardo imputabile all'Amministrazione, la quale, a fronte di un'istanza presentata l'1.2.2023 per un permesso di soggiorno semestrale, ha provveduto solo in data 22.11.2023, a semestre scaduto.
Qualora l'Amministrazione avesse tempestivamente istruito l'istanza, vi fossero i presupposti per il rilascio del permesso per tirocinio, e questo fosse stato emesso nei termini, il ricorrente avrebbe potuto chiederne la conversione in permesso per lavoro subordinato, ove ne ricorressero i requisiti, ai sensi:
- dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998, il quale prevede che il permesso di soggiorno per motivi di formazione “può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”;
- dell'art. 14, comma 6, D.P.R. 394/1999, il quale prevede che la conversione di un permesso per motivi di formazione in permesso per lavoro “è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto”.
2.3.- È dunque corretta l'osservazione del ricorrente, a pag. 4 del ricorso, per la quale, nonostante la scadenza del periodo di tirocinio, egli ha ancora “interesse a che la sua domanda venga valutata dalla Questura per altro tipo di permesso”: egli ha infatti interesse a che sia accertato se vi fossero i presupposti per il rilascio di un permesso per tirocinio, per poterne chiedere, in caso positivo, la conversione in permesso per lavoro. N. 00129/2024 REG.RIC.
3.- Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, e la Questura di Bergamo è tenuta a rideterminarsi sull'istanza di rilascio del permesso per tirocinio, accertando, nel contraddittorio con l'interessato, se ve ne fossero i presupposti, e concludendo il procedimento con un nuovo provvedimento espresso, da emettersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Nel caso in cui venga accertato che vi erano i requisiti per il rilascio del permesso per tirocinio, detto permesso si intenderà rilasciato ora per allora, senza che esso legittimi l'ulteriore permanenza del ricorrente sul territorio nazionale per un nuovo periodo di tirocinio, ma al solo scopo di consentirgli di chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Bergamo (competente all'emissione del relativo nulla osta) la conversione in un permesso per lavoro, richiesta che andrà presentata entro il termine di quindici giorni dalla notifica del citato provvedimento favorevole della Questura.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e dispone gli adempimenti conformativi di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00129/2024 REG.RIC.
AN BR, Presidente
ES DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE
ES DE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AN BR
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00050 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00129/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pacchiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento Catg.-OMISSIS- del 22.11.2023, con il quale la Questura di
Bergamo ha archiviato la richiesta del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio. N. 00129/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ES DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente ha ottenuto un visto d'ingresso valido dall'1.12.2022 al 13.6.2023, per svolgere presso una società italiana un tirocinio della durata di 180 giorni.
2.- Egli è entrato in Italia il 21.1.2023, e l'1.2.2023 ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per tirocinio; il 18.5.2023 si è sottoposto al fotosegnalamento presso la
Questura di Bergamo.
3.- Il 19.6.2023 è stato assunto alle dipendenze della -OMISSIS- s.r.l. con contratto a termine fino al 31.12.2023, come da comunicazione Unilav prodotta in giudizio dall'Amministrazione.
Egli tuttavia, nel ricorso, non menziona questo rapporto di lavoro, ma afferma di essere tato assunto dal 10.7.2023 al 31.8.2023 da un'altra impresa, la -OMISSIS-s.r.l., della quale produce le buste paga, e di non avere più lavorato da allora “in quanto oggettivamente impossibilitato dalla mancanza di titolo di soggiorno che ne permetta
l'assunzione”.
4.- La Questura di Bergamo ha provveduto sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio solo in data 22.11.2023, quando il visto era ormai scaduto e si era concluso il periodo di sei mesi per il quale sarebbe dovuto durare il tirocinio: per tali ragioni, la Questura ha archiviato l'istanza. N. 00129/2024 REG.RIC.
Il provvedimento è stato notificato al difensore del ricorrente il 23.1.2024, a seguito di istanza di accesso agli atti da questi presentata.
5.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 19.2.2024 e depositato il 22.2.2024.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 18.3.2024, non impugnata, ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris.
Il ricorrente ha la memoria ex art. 73 c.p.a. e, all'udienza pubblica del 18.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, perché non gli è stato inviato il preavviso di rigetto dell'istanza.
Lamenta inoltre che la Questura non abbia svolto attività istruttoria sulla richiesta di permesso per tirocinio. Sostiene che la Questura, se avesse provveduto in tempo, avrebbe dovuto rilasciargli il suddetto permesso, in quanto ne sussistevano i presupposti, ed egli avrebbe potuto “proseguire l'attività lavorativa” (cioè, a quanto si comprende, chiedere la conversione del titolo in un permesso per lavoro).
A suo avviso la Questura, visto il ritardo in cui era incorsa, avrebbe dovuto, anziché archiviare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, valutare le condizioni attuali del ricorrente alla data del provvedimento di archiviazione
(novembre 2023) nonché la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
2.- Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2.1.- La Questura, infatti, ha archiviato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio per il semplice fatto che tale permesso avrebbe dovuto avere una durata pari a quella del tirocinio e, alla data in cui ha provveduto, il periodo del tirocinio, N. 00129/2024 REG.RIC.
previsto in sei mesi, era ormai terminato. Non risulta essere stata svolta alcuna istruttoria sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per tirocinio, né è stato inviato il preavviso di rigetto all'interessato.
2.2.- Sennonché la ragione addotta a fondamento del provvedimento di archiviazione dipende da un ritardo imputabile all'Amministrazione, la quale, a fronte di un'istanza presentata l'1.2.2023 per un permesso di soggiorno semestrale, ha provveduto solo in data 22.11.2023, a semestre scaduto.
Qualora l'Amministrazione avesse tempestivamente istruito l'istanza, vi fossero i presupposti per il rilascio del permesso per tirocinio, e questo fosse stato emesso nei termini, il ricorrente avrebbe potuto chiederne la conversione in permesso per lavoro subordinato, ove ne ricorressero i requisiti, ai sensi:
- dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998, il quale prevede che il permesso di soggiorno per motivi di formazione “può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”;
- dell'art. 14, comma 6, D.P.R. 394/1999, il quale prevede che la conversione di un permesso per motivi di formazione in permesso per lavoro “è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto”.
2.3.- È dunque corretta l'osservazione del ricorrente, a pag. 4 del ricorso, per la quale, nonostante la scadenza del periodo di tirocinio, egli ha ancora “interesse a che la sua domanda venga valutata dalla Questura per altro tipo di permesso”: egli ha infatti interesse a che sia accertato se vi fossero i presupposti per il rilascio di un permesso per tirocinio, per poterne chiedere, in caso positivo, la conversione in permesso per lavoro. N. 00129/2024 REG.RIC.
3.- Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, e la Questura di Bergamo è tenuta a rideterminarsi sull'istanza di rilascio del permesso per tirocinio, accertando, nel contraddittorio con l'interessato, se ve ne fossero i presupposti, e concludendo il procedimento con un nuovo provvedimento espresso, da emettersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Nel caso in cui venga accertato che vi erano i requisiti per il rilascio del permesso per tirocinio, detto permesso si intenderà rilasciato ora per allora, senza che esso legittimi l'ulteriore permanenza del ricorrente sul territorio nazionale per un nuovo periodo di tirocinio, ma al solo scopo di consentirgli di chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Bergamo (competente all'emissione del relativo nulla osta) la conversione in un permesso per lavoro, richiesta che andrà presentata entro il termine di quindici giorni dalla notifica del citato provvedimento favorevole della Questura.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e dispone gli adempimenti conformativi di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00129/2024 REG.RIC.
AN BR, Presidente
ES DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE
ES DE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AN BR