Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
La violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, da parte del datore di lavoro che disponga un licenziamento collettivo, non attribuisce al lavoratore il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto il diritto al risarcimento del danno, il quale, ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c. deve comprendere tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore fino al momento in cui lo stesso abbia potuto trovare altra occupazione ed è liquidabile anche in via equitativa. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia chiesto in un primo giudizio il risarcimento del danno fino al momento della verificazione dell'età pensionabile ed in esso si sia visto liquidare il danno con esclusivo riferimento al periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sentenza d'appello, negandosi, invece, la possibilità di "poter statuire alcunché in ordine ai danni futuri", sotto il profilo della "possibile non realizzazione dell'evento dedotto (esistenza ed entità di un danno futuro)", resta preclusa dal vincolo del giudicato, al riguardo formatosi per la mancata impugnazione di quella sentenza, la possibilità di quel lavoratore di richiedere, con un nuovo giudizio, le retribuzioni successive alla sentenza d'appello, frattanto passata in giudicato, adducendo di non avere ancora trovato occupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. EL DE BIASE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR RI, BO GI, LL EL, ZI EN, IL US, RI RC, DE NT ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO SCHIAVI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ACRIMO ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAZZINI 134/B, presso lo studio dell'avvocato G. DE NT e da ultimo d'ufficio c/o la Cancelleria Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato ITALICO PERLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 682/96 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 03/12/96 R.G.N.2434/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorwso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.6.1994, la ACRIMO ITALIA s.r.l., proponeva appello avverso la sentenza, emessa il 25.11.1993 dal RE di Frosinone tra RI AR, BO LU, RA LI, SI PA, AZ CO, RI IU, RI EL e De TI RG, da un lato e la stessa Società, dall'altro, esponendo a) che, con separati ricorsi, depositati il 9.12.1992 e successivamente riuniti, i predetti -attuali appellati- si rivolgevano al RE, assumendo di aver lavorato alle dipendenze della Acrimo Italia s.r.l. -già Stanley Works s.r.l.- dalla quale erano stati licenziati il 10.11.1989; b) che i lavoratori avevano impugnato il licenziamento;
che il RE di Frosinone dichiarava illegittimo, condannando la Società a risarcire i danni, provocati nei loro confronti, e quantificati nelle mensilità di retribuzione che avrebbero maturato dalla data del licenziamento a quella di emanazione della sentenza, oltre a quanto percepito a titolo di assegni familiari ed all'importo che sarebbe stato dovuto agli enti previdenziali, escludendo, peraltro, di poter statuire alcunché in ordine ai danni futuri;
c) che la sentenza pretorile veniva confermata in appello dal Tribunale di Frosinone il 24.10.1991, il quale liquidava il danno ulteriore maturato, fino a quella data, con gli stessi criteri indicati dal RE;
d) che essi agivano nuovamente innanzi al RE per ottenere il risarcimento dei danni maturati successivamente all'emanazione della sentenza del Tribunale;
e) che la Società si costituiva davanti al RE. chiedendo il rigetto della domanda;
f) che il RE, disposta consulenza contabile, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta Società al pagamento, in favore dei predetti , di somme varie, oltre rivalutazione ed interessi.
Tanto esposto, l'appellante Società deduceva, a sostegno dell'impugnazione, l'incompetenza del RE del Lavoro per materia e per valore, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e l'eccessivo risarcimento riconosciuto. I resistenti si costituivano, deducendo, a loro volta, la correttezza della decisione del Giudice di primo grado, la quale, però, - come da richiesta con gravame incidentale - andava integrata, dovendosi riconoscere loro anche il diritto al pagamento delle somme, da corrispondersi all'Inps, a titolo di contribuzione volontaria, ai fini della costituzione della posizione previdenziale, per il periodo oggetto del giudizio.
Con sentenza del 3.12.1996, l'adito Tribunale di Frosinone, accoglieva l'appello principale, respingendo le domande proposte dai ricorrenti in primo grado, dichiarava assorbito l'appello incidentale e condannava i soccombenti al pagamento, in favore dell controparte, delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrono per cassazione, RI AR, BO LU, RA LI, AZ CO, RI IU, RI EL e De TI RG nonché, con separato ricorso - estinto poi per rinunzia -, SI PA, sulla base di un unico motivo.
Resiste la ACRIMO ITALIA s.r.l. con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato note illustrative ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, complesso motivo, i ricorrenti, deducendo errata e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. e 3274 c.p.c., oltre che motivazione carente e contraddittoria, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 c.p.c., sostengono che il Tribunale di Frosinone aveva errato nel respingere le domande dagli stessi proposte, in base alla considerazione della loro inammissibilità determinata dal giudicato, formatosi nel precedente giudizio.
Il Tribunale, per contro, avrebbe dovuto considerare, per un verso, che l'autorità del giudicato non poteva estendersi alle questioni ritenute inammissibili e, quindi, escluse da qualsiasi accertamento di merito e, per altro verso, che la correttezza del decisum di detto giudicato in ordine alla possibile non realizzazione dell'evento dedotto (esistenza ed entità di un danno futuro) li legittimava a riproporre la domanda a danno nuovamente verificatosi, dal momento che non avevano trovato, nelle more, alcuna occupazione remunerata e non erano loro state più corrisposte le retribuzioni, cui avevano diritto come equivalente del pregiudizio subito.
Osserva, preliminarmente, la Corte che, nel caso come quello in esame, di licenziamento collettivo, in cui il datore di lavoro abbia violato i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, non attribuendo tale violazione il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, ma solo il diritto al risarcimento del danno, questo, in base agli artt. 1223 e ss. c.c., deve comprendere tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore fino al momento in cui la stesso abbia potuto trovare altra occupazione ed è liquidabile anche in via equitativa, tenendo conto, oltre che della retribuzione percepita al tempo del licenziamento dal lavoratore, dell'età del medesimo e delle sue concrete possibilità di occupazione in rapporto al mercato del lavoro (v.Cass. 12.4.1989 n. 1741). L'accertare se si debba o si possa ricorrere alla valutazione equitativa del danno, nonché alla misura di esso - così come di regola avviene proprio in relazione alla determinazione dei danni futuri - è giudizio di fatto, che, se sorretto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Cass.10.4.1996 n. 3341,Cass.
6.7.1966 n. 1766) ed il giudice può procedere a valutazione equitativa anche in difetto di istanza di parte (Cass.61/1450). Ma l'alternativa - giova chiarire - , di fronte ad una specifica richiesta di liquidazione di danni futuri, non è tra il non liquet e la valutazione equitativa bensì tra il rigetto della domanda, perché non provata, e l'accoglimento della stessa secondo equità.
Nella specie, il Tribunale ha tenuto a precisare che , nel giudizio precedente, i ricorrenti avevano chiesto - oltre all'accertamento della illegittimità del licenziamento - la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno, ovvero al pagamento anche delle "retribuzioni successive" alla pronuncia giudiziale, e comunque delle somme risarcitorie spettanti fini al giorno di "maturazione dell'età pensionabile", e che anche l'appello avverso quella sentenza era fondato - tra l'altro - sulla necessità di riconoscere il diritto al risarcimento del danno fino al giorno di "maturazione dell'età pensionabile".
Da un lato vi era quindi una domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni tutti conseguenti al licenziamento, dall'altro il RE prima ed il Tribunale dopo hanno deciso proprio su tale domanda, tant'è che il Tribunale ha accolto l'appello (in parte) ed ha quindi riformato (in parte.) la sentenza, proprio riconoscendo un ulteriore danno, e cioè quello maturato fino alla pronuncia di 2^ grado, e così rigettando la domanda in ordine al danno ancora successivo. Da ciò discende - conformemente alla quanto statuito nella sentenza impugnata - che la richiesta, oggetto della presente controversia, del risarcimento dei danni successivi alla sentenza passata in giudicato, cioè dei danni maturati tra il 25.10.1991 ed il 25.11.1992, è inammissibile, in quanto contrastante con il principio del giudicato enunciato negli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. Del resto (come in analoga fattispecie ha chiarito questa Corte), la declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse attuale, del capo di domanda relativo al danno futuro, ove non impugnata, fa stato sulla insussistenza del diritto azionato dal danneggiato;
di conseguenza è preclusa la succesiva domanda con la quale il danneggiato, deducendo la medesima voce di danno in relazione alle somme nel frattempo maturate, chieda nuovamente di essere risarcito (Cass.22.10.1986 n. 5192). Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di questo giudizio vanno compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999