Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3553
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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La violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, da parte del datore di lavoro che disponga un licenziamento collettivo, non attribuisce al lavoratore il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto il diritto al risarcimento del danno, il quale, ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c. deve comprendere tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore fino al momento in cui lo stesso abbia potuto trovare altra occupazione ed è liquidabile anche in via equitativa. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia chiesto in un primo giudizio il risarcimento del danno fino al momento della verificazione dell'età pensionabile ed in esso si sia visto liquidare il danno con esclusivo riferimento al periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sentenza d'appello, negandosi, invece, la possibilità di "poter statuire alcunché in ordine ai danni futuri", sotto il profilo della "possibile non realizzazione dell'evento dedotto (esistenza ed entità di un danno futuro)", resta preclusa dal vincolo del giudicato, al riguardo formatosi per la mancata impugnazione di quella sentenza, la possibilità di quel lavoratore di richiedere, con un nuovo giudizio, le retribuzioni successive alla sentenza d'appello, frattanto passata in giudicato, adducendo di non avere ancora trovato occupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3553
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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