Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 45514
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Sentenza 13 novembre 2007

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Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, non integra il fatto ingiusto altrui richiesto dall'art. 62 n. 2 cod. pen. la mancata corresponsione del compenso pattuito per una prestazione carnale, in considerazione del carattere turpe dell'azione di chi si prostituisce e di chi ne compra i favori sessuali. (Fattispecie relativa a omicidio della persona che aveva rifiutato di corrispondere all'autore del reato, che esercitava la prostituzione, l'intera somma pattuita come prezzo del rapporto sessuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 45514
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45514
    Data del deposito : 13 novembre 2007

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