Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, non integra il fatto ingiusto altrui richiesto dall'art. 62 n. 2 cod. pen. la mancata corresponsione del compenso pattuito per una prestazione carnale, in considerazione del carattere turpe dell'azione di chi si prostituisce e di chi ne compra i favori sessuali. (Fattispecie relativa a omicidio della persona che aveva rifiutato di corrispondere all'autore del reato, che esercitava la prostituzione, l'intera somma pattuita come prezzo del rapporto sessuale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 45514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45514 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1392
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 016944/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.V., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 13/12/2006 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DR. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. BUTTAZZO Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 13 dicembre 2006 e depositata il 13 marzo 2007, la Corte di appello di Roma - Sezione per i minorenni, pronunciando sull'appello proposto nell'interesse del giudicabile e in parziale accoglimento del gravame, esclusa la aggravante dei motivi futili e ridotta la pena in ragione di anni otto di reclusione e di Euro 2.000 di multa - in relazione a quanto assume rilievo ai fini del presente giudizio di legittimità - ha confermato, nel resto, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, col rito abbreviato, a carico di M.V., detto
V., imputato (in concorso con il fratello maggiore di età, Me.Vi., detto M.), dei delitti di omicidio in danno di L.L., commesso in (OMISSIS), del delitto di furto in abitazione in danno della medesima persona offesa e del delitto di prostituzione minorile continuata.
Sulla base delle ammissioni dell'imputato, circa la materialità della condotta, della testimonianza de relato di D.P.L., del ritrovamento, in seguito a perquisizione eseguita sulla persona del giudicabile, di numerario e valori sottratti alla vittima, del sequestro degli indumenti del M., recanti tracce di imbrattamento ematico, e del responso del consulente autoptico, i giudici di merito hanno accertato quanto segue: in seguito a un congresso carnale omosessuale intervenuto tra la vittima e i germani M., i quali esercitavano la prostituzione, era insorta una discussione tra Me.Ma. e il cliente L.L., in seguito alla determinazione di questi di corrispondere il compenso del meretricio in ragione di complessivi trenta Euro, anziché nella misura pattuita di cento euro;
la discussione era degenerata a vie di fatto;
entrambi i M. avevano aggredito il L., colpendolo ripetutamente con calci e pugni, anche dopo che la vittima, pesta, sanguinante e incapace di muoversi, era definitivamente caduta a terra, "finché - il L. - non aveva avuto uno sbocco di sangue dalla bocca".
Il L. era deceduto a cagione delle violente percosse ricevute, che avevano provocato fratture costali multiple, lacerazioni della milza e del rene sinistro, la frattura delle ossa nasali e, decisivamente, la "frattura della base cranica per scardinamento della fossa cranica anteriore".
In relazione ai motivi di appello (a) circa la qualificazione della condotta in termini di delitto preterintenzionale;
(b) circa il riconoscimento del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p.; (c) circa la concessione della attenuante della minima partecipazione e (d) della attenuante della provocazione, la Sezione per i minorenni della Corte territoriale ha argomentato:
(aa) premessa la ininfluenza della difforme valutazione operata nel separato giudizio a carico del correo maggiore di età, le modalità della concorsuale aggressione, la reiterazione dei colpi, la forza impressa, i distretti anatomici attinti, la gravità delle lesioni (a fronte della assoluta carenza sul corpo degli aggressori di lesioni ed. da difesa) ostavano, alla evidenza, a ritenere che gli autori del delitto potessero aver ragionevolmente escluso il rischio della verificazione dell'evento letale in dipendenza della loro azione e suffragavano l'accertamento del primo giudice riguardo l'elemento psicologico del reato, "quanto meno - nella forma - del dolo eventualè;
(bb) l'accertamento del dolo omicida precludeva la possibilità di configurare il concorso anomalo;
(cc) alla luce della considerazione della "accertata efficacia letale dei colpi al capo ricevuti dal L.", il personale contributo alla concorsuale condotta offerto dal giudicabile non poteva certamente apprezzarsi di minima importanza, avendo il M. confessato di aver, nel corso della "congiunta aggressione", colpito la vittima "con pugni in faccia";
(dd) le considerazioni sviluppate per escludere l'aggravante dei motivi futili - in ordine al contesto moralmente degradato e qualificato affatto "abietto" delle relazioni e delle abitudini di vita che avvincevano il giudicabile e la vittima - conducevano a escludere "il rapporto di causalità esclusiva e diretta tra la azione della vittima e la reazione dell'autore del reato", che costituisce il presupposto della attenuante della provocazione. 2. - Ricorre per cassazione il M., con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Buttazzo, mediante atto recante la data del 27 aprile 2007, con il quale sviluppa quattro motivi, contenuti in tre paragrafi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "c)"rectius: b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 575 e 584 c.p., postulando la qualificazione della condotta in termini di omicidio preterintenzionale e, in proposito, argomentando ai fini della negazione del dolo eventuale, che l'incontro tra l'imputato e la vittima in occasione del quale si era consumata la aggressione mortale non era stato motivato da alcun intendo omicida;
che la azione lesiva, caratterizzata dalla reattività per il ritenuto "raggiro" della vittima, non era univocamente indirizzata versa l'epilogo letale;
che, conformemente alla valutazione operata nel giudizio a carico del correo, sarebbe stata da escludere "rivivendo la scena con gli occhi dell'imputato" ogni "seppur minima previsione" della morte della vittima.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "c)" rectius: b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 116 del Codice Penale, postulandone l'applicazione sul presupposto, sostenuto nel precedente motivo, della elusione del dolo eventuale. 2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "c)"rectius: b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 114 del Codice Penale, lamentando che la Corte territoriale non ha considerato la circostanza della assenza sulle calzature dell'imputato di tracce ematiche, presenti, invece, sulle scarpe del correo germano.
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente denunzia promiscuamente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza delle legge penale, in relazione all'art. 62 c.p., n. 2 e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego della attenuante della provocazione, deducendo che proprio le ragioni, addotte dalla Corte territoriale per escludere la aggravante dei motivi futili, avrebbero suffragato il riconoscimento della provocazione, laddove l'aggressione era stata originata da un impulso "reattivo", in seguito al comportamento della vittima, la quale, avendo preteso (senza ottenerla) una ulteriore prestazione sessuale non pattuita, rifiutava di corrispondere il prezzo del meretricio nella misura stipulata.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Non ricorrono palesemente i vizi della inosservanza o della erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente non prospetta alcuna questione circa la interpretazione dell'art. 62 c.p., n. 2, artt. 114, 116, 575 e 584 c.p. che assume erroneamente applicati, ne' deduce propriamente la inosservanza della legge (sicilicet: per aver il giudice applicato una data norma con riferimento a operata rappresentazione del fatto diversa da quella contemplata nella norma medesima ovvero per non averla applicata in relazione a rappresentazione del fatto corrispondente a quella prevista dalla disposizione).
Gli è che la Corte territoriale ha ribadito la qualificazione giuridica del fatto, proprio avendo motivatamente accertato la sussistenza del dolo omicida, quantomeno nella forma eventuale;
conseguentemente, ha escluso il delitto preterintenzionale e la ipotesi del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p.; quindi, analizzando e apprezzando il ruolo specifico del giudicabile nella compartecipazione delittuosa, ha negato che l'opera prestata (avuto riguardo alla eziologia dell'evento alla stregua del responso del consulente autoptico) fosse di minima importanza;
e, infine, ha valutato insussistente alcun apprezzabile nesso di causalità psichica tra la condotta della vittima e l'azione del reo, presupposto dalla postulata attenuante della provocazione. Invero le deduzioni e le doglianze formulate dal ricorrente, sotto il profilo della violazione o della erronea applicazione della legge penale, concerno la quaestio facti della postulata carenza del dolo eventuale, della efficienza causale della condotta concorsuale, dello stato d'ira conseguente al fatto ingiusto altrui. E, a prescindere dal rilievo della palese irrilevanza delle considerazioni espresse (occasionalità dell'incontro; mancanza del dolo di proposito;
difetto di reperti indicativi che l'imputato abbia colpito la vittima con calci, laddove ha confessato di averlo percosso al volto con pugni) i motivi restano compresi nell'orbita delle censure di merito, sicché, risultando diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.2 - Approfondimento merita, invece, la denunzia del vizio di motivazione (sia pur sotto il diverso profilo della mancanza, piuttosto che della illogicità) sul punto del rigetto del motivo di appello concernente la provocazione.
La sentenza impugnata appare, in proposito, criptica, in quanto il giudice a quo, richiamando le considerazioni in precedenza esposte per escludere l'aggravante dei motivi futili (quanto al contesto di degradazione morale), non ha esplicitato le ragioni della negazione del rapporto di causalità psichica "diretta" tra il contegno della vittima e "la reazione dell'autore del reato".
L'omissione non comporta, tuttavia, l'annullamento della sentenza. Il richiamo operato dalla Corte al turpe contesto dei rapporti mercenari dei protagonisti della vicenda e il dato pacifico che la aggressione mortale si collega, secondo la stessa prospettazione difensiva - quale reazione - alla mancata corresponsione da parte della vittima del prezzo del meretricio, nella misura pattuita, soccorrono, infatti, ad escludere il presupposto della attenuante della provocazione: il "fatto ingiusto altrui".
Gli è che, come questa Corte ha già avuto modo di statuire proprio in termini (Sez. 3, 1 dicembre 1975, n. 7910, Liso, massima n. 134097), "l'omessa corresponsione della mercede pattuita per la prestazione carnale" non costituisce fatto ingiusto, ai fini della provocazione, in considerazione del "carattere turpe dell'azione di chi si prostituisce e di chi ne compra i favori sessuali. In effetti, secondo l'ordinamento giuridico, non può considerarsi "ingiusto", il parziale inadempimento della vittima della obbligazione pecuniaria, assunta nei confronti dell'imputato, con il contratto di meretricio stipulato inter partes, in quanto il negozio, che costituisce il titolo del credito (parzialmente) insoddisfatto, è nullo ai sensi dell'art. 1428 cod. civ. per la illiceità della causa ex art. 1343 doc. civ., essendo la causa del contratto contraria al buon costume (v. in proposito: Sez. 3 Civile, 1 agosto 1986, n. 4927, Piccioli c/ Meie Assicurazioni, massima n. 447616). In tali termini la Corte integra e corregge ai sensi dell'art. 619 c.p.p. la sentenza impugnata in parte de qua.
3.3 - Consegue il rigetto del ricorso (senza condanna dell'imputato minorenne al pagamento delle spese processuali).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007