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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6490/2023 RG avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Mascolo Parte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Arturo Testa ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14-11-2023, il ricorrente, ha premesso di essere dipendente della con la qualifica di Dirigente Medico in servizio presso il P.O. Parte_2 di Nola, U.O.C. di Ortopedia, ove dal gennaio 2023 svolge le funzioni di sostituzione del primario, in caso di assenza, di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data 21.12.1989 e il diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 07.07.1995, di essere iscritto all'Ordine dei Medici di dal 27.06.1990 n. 24811, di aver maturato CP_1 notevole esperienza professionale nella qualità di dirigente medico in osteotraumatologia, dapprima presso l' dal 16.06.2000 al 30.09.2003, e successivamente, presso Parte_3 l' Avellino, dal 01.10.2003 al 31.11.2018; di aver partecipato alla procedura Controparte_2 di selezione interna indetta dall' con delibera del 18.10.2023, finalizzata al Controparte_3 conferimento dell'incarico dirigenziale di durata quinquennale di Responsabile della struttura semplice “UOS Traumatologia”, afferente alla struttura complessa “UOC di Ortopedia”, del P.O. di Nola;
che il predetto avviso interno aveva richiesto i candidati il possesso di requisiti specifici di ammissione, oltre quelli avente carattere generale, per come contenuti nel regolamento aziendale vigente per l'affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali dell'area sanità; che, in particolare, l' aveva richiesto, a pena di esclusione, il Controparte_1 possesso dei seguenti requisiti specifici: a) di avere esperienza certificata di docenza in materia di ortopedia e traumatologia presso facoltà universitaria pubblica;
b) di aver maturato esperienza in emergenza traumatologica e di aver effettuato un numero di consulenze ortopediche certificate di pronto soccorso non inferiore a 3000; di aver diffidato il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo aziendale ed al Responsabile dell'UOC GRU di annullare e/o rettificare l'avviso eliminando la previsione di tali requisiti specifici di ammissione;
che Parte rispetto a tale istanza il Direttore dell' dell' con nota del 06.11.2023 aveva Pt_4 opposto la discrezionalità dell'Amministrazione indicente una procedura selettiva di prevedere requisiti ulteriori. Tutto ciò premesso, ritenendo illegittimo l'avviso interno per violazione dell'art. 19 CCNL Dirigenza sanitaria, oltre che dei principi di correttezza e buona fede, per vizio di incompetenza ed infine per violazione del Regolamento aziendale per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali e difetto assoluto di motivazione, il ricorrente ha adito il Tribunale di Nola chiedendo la declaratoria d'illegittimità dell'avviso interno per il conferimento di incarico quinquennale di Responsabile della afferente Parte_5 all'UOC ORTOPEDIA del P.O. di Nola. Nelle more del giudizio, il ricorrente proponeva ricorso cautelare in corso di causa, avendo l' nel frattempo adottato la deliberazione n. 516 del 03.04.2024 con la Controparte_1 quale aveva -a suo dire illegittimamente- conferito al Dott. l'incarico di Parte_6
Responsabile della ed avendo egli appreso, solo a seguito di accesso Parte_5 agli atti, della nota del Responsabile della UOC di Ortopedia del 13.11.2023, che lo aveva -a suo dire illegittimamente- ritenuto privo dei requisiti specifici. Instauratosi il contraddittorio, la fase cautelare si concludeva con ordinanza di rigetto (ord. n. 14056 del 18-7-2024), confermata anche in sede di reclamo al Collegio (ordinanza n. 17418 dell'8-10-2024), per difetto di interesse ad agire. Parte Successivamente, in data 25-10-2024, la convenuta si costitutiva anche nel giudizio di merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato. Rinviata la causa per discussione all'udienza del 21-10-2025, a tale udienza la stessa era decisa come dalla presente sentenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Va preliminarmente qualificata la domanda, evidenziando che parte ricorrente ha chiarito che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità dell'avviso di selezione interna (bando), nella parte in cui ha previsto requisiti specifici che sarebbero in contrasto con il Regolamento Aziendale ed il CCNL e non gli esiti della procedura che attengono alla successiva fase di valutazione dei candidati e di attribuzione dei punteggi agli stessi. In ragione di ciò, la parte ha anche rimarcato la diversità di oggetto del presente procedimento rispetto a quello cautelare, evidenziando nelle note di udienza depositate il 10-10- 2025 “la difesa dell'Amministrazione anche in questo caso ha confuso il presente giudizio con quello cautelare. Al riguardo basti sottolineare che si fa riferimento ad una nota del 02.04.2024, adottata successivamente al deposito del presente ricorso. In questa sede non si contestano le valutazioni né la proposta di affidamento dell'incarico effettuate dal Responsabile della UOC del P.O. di Nola;
bensì la legittimità della previsione di ulteriori requisiti specifici oltre quelli di carattere generale”. Tanto premesso, tale precisazione in merito all'oggetto della domanda, pur trovando riscontro nella lettura degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi (RG 6490/23 quanto al merito ed RG 3661/24 quanto al cautelare), ad avviso della scrivente, non sottrae il presente giudizio di merito alla medesima valutazione già operata in sede cautelare ed esitata in una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, per quanto si viene a dire. Va in linea generale rammentato il principio per cui chi formula una domanda giudiziale deve essere munito di concreto interesse ad agire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr. Cass. n. 4526/2022). La Suprema Corte ha affermato a più riprese che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062; Cass. 27 novembre 1999 n. 13293; Cass. 18 aprile 2002 n. 5635; Cass. 23 novembre 2007 n. 24434). È stato altresì precisato in più occasioni che, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass. 20 dicembre 2006 n. 27187; Cass. 28 novembre 2008 n. 28405; Cass. 23 dicembre 2009 n. 27151; Cass. 28 giugno 2010 n. 15355; Cass. 27 gennaio 2011 n. 2051; Cass. 4 maggio 2012 n. 6749).” (ex multis Cass. civ., sez. lav., 30/06/2014, n. 14756, ma anche Cass. civ., 24/01/2019, n. 2057; Cass. civ., sez. lav., 28/10/2021, n. 30584; Cass. civ., sez. I 11 gennaio 2022 n. 604
“L'interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. Se non l'attualità, è necessaria, tuttavia, l'esistenza della lesione, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato”). Proprio in tema di procedure concorsuali interne, la Suprema Corte ha affermato: “ Il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della "par condicio" fra gli aspiranti (e, in particolare, il principio di obiettività e trasparenza, da cui deriva la necessità di motivare la scelta di un candidato piuttosto che un altro), chiedendo il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (perdita di "chance"), ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, non avendo diversamente nessun interesse processuale ad una dichiarazione di illegittimità di una procedura concorsuale alla quale sia indifferente”( Sez. L, Sentenza n. 2581 del 02/02/2009 Presidente: Sciarelli G. Estensore: D'Agostino G. Relatore: D'Agostino G. P.M. Velardi M). Tanto premesso, osserva allora il Tribunale come la circostanza che nella presente fase parte ricorrente abbia inteso ottenere l'accertamento di illegittimità dell'avviso a monte, piuttosto che della delibera n. 516 del 03.04.2024 (di conferimento dell'incarico di dirigente responsabile dell'UOS Traumatologia al dott. e del provvedimento n. 227033 del Pt_6 23.11.2023 (con cui il ricorrente era stato ritenuto non in possesso dei requisiti di partecipazione ed escluso dalla selezione), non fa sì che il giudizio in esame sfugga alle argomentazioni già esposte in sede cautelare in punto di inammissibilità, che a en vedere restano pienamente valide. Anche così prospettata, infatti, la domanda non appare supportata da un interesse concreto ed attuale ad agire, posto che anche in tal caso si controverte esclusivamente della illegittimità della condotta datoriale -qui censurata avuto riguardo ad un momento anteriore- senza che sia stata prospettata chiaramente la situazione giuridica soggettiva fatta valere. Alla luce delle suesposte considerazioni, va allora ribadito quanto già affermato in sede cautelare in ordine al fatto che, discutendosi innanzi al Giudice del Lavoro esclusivamente di diritti soggettivi, la situazione giuridica soggettiva azionabile non potrebbe giammai identificarsi nel mero interesse alla riapertura della selezione interna o allo svolgimento della stessa nel rispetto delle norme legislative, regolamentari o contrattualcollettive, che in assenza di una chiara affermazione di parte circa la sussistenza del diritto al conferimento dell'incarico resta a livello di interesse di mero fatto, non tutelabile ex sé. Né peraltro può trascurarsi che la stessa riapertura della procedura interna con espunzione dal bando dei requisiti specifici la cui previsione è stata censurata dal ricorrente, quale unico risultato favorevole dallo stesso in astratto conseguibile in caso di accoglimento della domanda proposta, non comporterebbe per lo stesso alcuna utilità immediata, essendosi peraltro in presenza di una procedura non assimilabile ad una procedura concorsuale, avendo la nomina dirigenziale natura esclusivamente fiduciaria, in quanto rimessa al Direttore generale dell'azienda (cfr. Cass. sent. n. 25042/2005). Del resto, che la domanda difetti totalmente della prospettazione del diritto soggettivo che la parte avrebbe inteso tutelare rivolgendosi al Tribunale emerge anche dal mancato soddisfacimento, sia pure a livello di allegazioni, della c.d. prova di resistenza. Per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571; T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 20/02/2024, n.78
“Individuandosi nell'aggiudicazione l'utilità finale attesa (c.d. bene della vita), è evidente che l'interesse ad agire - condizione dell'azione che esprime proprio la concreta possibilità di conseguire tale utilità per mezzo del rimedio giurisdizionale - in tanto può configurarsi, in quanto risulti almeno possibile per la ricorrente, attraverso l'accoglimento dei suddetti motivi, il raggiungimento della prima posizione in graduatoria. era quindi onerata di CP_4 dimostrare che, se le operazioni di gara si fossero svolte "correttamente" (vale a dire in conformità ai rilievi formulati nei motivi in esame), essa sarebbe risultata, con ragionevole probabilità, la vincitrice della procedura (c.d. "prova di resistenza", su cui cfr. ex multis, Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 1350; sez. V, 8 novembre 2021, n. 7420; sez. V, 17 marzo 2020, n. 1916)”). Fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio (TAR Lazio, Sez. III S., 8 gennaio 2021, n. 249). Ebbene, seppure nel caso in esame, come evidenziato, difettino i requisiti propri di una procedura concorsuale, non può dubitarsi che la parte avrebbe dovuto in ogni caso allegare specifici elementi dai quali desumere che, qualora l'Amministrazione avesse agito correttamente, il ricorrente sarebbe stato verosimilmente designato responsabile di struttura semplice di Traumatologia;
in altri termini, la pronuncia di accertamento di illegittimità del bando qui richiesta non gli assicurerebbe alcuna utilità, in quanto non gli attribuirebbe il bene della vita (unico) tutelabile, vale a dire il diritto al conferimento dell'incarico. Né si comprende su quali basi logiche, prima ancora che giuridiche, la parte vorrebbe escludere l'estensibilità alla fattispecie che occupa, in cui è richiesto l'accertamento di illegittimità dell'avviso interno per il conferimento dell'incarico, della giurisprudenza formatasi in relazione a casi in cui era censurata la valutazione finale dei candidati e l'attribuzione dei punteggi, non comprendendosi che rilevanza potrebbe rivestire in tal senso il fatto che in un caso la condotta datoriale è censurata quanto alla fase iniziale della procedura (adozione di un bando illegittimo) e negli altri alla fase terminale (attribuzione dei punteggi e/o scelta del candidato a cui assegnare l'incarico). In conclusione, l'assoluto difetto di un interesse concreto ed attuale ad agire conduce ad una pronuncia di inammissibilità della domanda giudiziaria. In ragione della natura di mero rito della pronuncia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, 21/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6490/2023 RG avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Mascolo Parte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Arturo Testa ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14-11-2023, il ricorrente, ha premesso di essere dipendente della con la qualifica di Dirigente Medico in servizio presso il P.O. Parte_2 di Nola, U.O.C. di Ortopedia, ove dal gennaio 2023 svolge le funzioni di sostituzione del primario, in caso di assenza, di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data 21.12.1989 e il diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 07.07.1995, di essere iscritto all'Ordine dei Medici di dal 27.06.1990 n. 24811, di aver maturato CP_1 notevole esperienza professionale nella qualità di dirigente medico in osteotraumatologia, dapprima presso l' dal 16.06.2000 al 30.09.2003, e successivamente, presso Parte_3 l' Avellino, dal 01.10.2003 al 31.11.2018; di aver partecipato alla procedura Controparte_2 di selezione interna indetta dall' con delibera del 18.10.2023, finalizzata al Controparte_3 conferimento dell'incarico dirigenziale di durata quinquennale di Responsabile della struttura semplice “UOS Traumatologia”, afferente alla struttura complessa “UOC di Ortopedia”, del P.O. di Nola;
che il predetto avviso interno aveva richiesto i candidati il possesso di requisiti specifici di ammissione, oltre quelli avente carattere generale, per come contenuti nel regolamento aziendale vigente per l'affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali dell'area sanità; che, in particolare, l' aveva richiesto, a pena di esclusione, il Controparte_1 possesso dei seguenti requisiti specifici: a) di avere esperienza certificata di docenza in materia di ortopedia e traumatologia presso facoltà universitaria pubblica;
b) di aver maturato esperienza in emergenza traumatologica e di aver effettuato un numero di consulenze ortopediche certificate di pronto soccorso non inferiore a 3000; di aver diffidato il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo aziendale ed al Responsabile dell'UOC GRU di annullare e/o rettificare l'avviso eliminando la previsione di tali requisiti specifici di ammissione;
che Parte rispetto a tale istanza il Direttore dell' dell' con nota del 06.11.2023 aveva Pt_4 opposto la discrezionalità dell'Amministrazione indicente una procedura selettiva di prevedere requisiti ulteriori. Tutto ciò premesso, ritenendo illegittimo l'avviso interno per violazione dell'art. 19 CCNL Dirigenza sanitaria, oltre che dei principi di correttezza e buona fede, per vizio di incompetenza ed infine per violazione del Regolamento aziendale per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali e difetto assoluto di motivazione, il ricorrente ha adito il Tribunale di Nola chiedendo la declaratoria d'illegittimità dell'avviso interno per il conferimento di incarico quinquennale di Responsabile della afferente Parte_5 all'UOC ORTOPEDIA del P.O. di Nola. Nelle more del giudizio, il ricorrente proponeva ricorso cautelare in corso di causa, avendo l' nel frattempo adottato la deliberazione n. 516 del 03.04.2024 con la Controparte_1 quale aveva -a suo dire illegittimamente- conferito al Dott. l'incarico di Parte_6
Responsabile della ed avendo egli appreso, solo a seguito di accesso Parte_5 agli atti, della nota del Responsabile della UOC di Ortopedia del 13.11.2023, che lo aveva -a suo dire illegittimamente- ritenuto privo dei requisiti specifici. Instauratosi il contraddittorio, la fase cautelare si concludeva con ordinanza di rigetto (ord. n. 14056 del 18-7-2024), confermata anche in sede di reclamo al Collegio (ordinanza n. 17418 dell'8-10-2024), per difetto di interesse ad agire. Parte Successivamente, in data 25-10-2024, la convenuta si costitutiva anche nel giudizio di merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato. Rinviata la causa per discussione all'udienza del 21-10-2025, a tale udienza la stessa era decisa come dalla presente sentenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Va preliminarmente qualificata la domanda, evidenziando che parte ricorrente ha chiarito che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità dell'avviso di selezione interna (bando), nella parte in cui ha previsto requisiti specifici che sarebbero in contrasto con il Regolamento Aziendale ed il CCNL e non gli esiti della procedura che attengono alla successiva fase di valutazione dei candidati e di attribuzione dei punteggi agli stessi. In ragione di ciò, la parte ha anche rimarcato la diversità di oggetto del presente procedimento rispetto a quello cautelare, evidenziando nelle note di udienza depositate il 10-10- 2025 “la difesa dell'Amministrazione anche in questo caso ha confuso il presente giudizio con quello cautelare. Al riguardo basti sottolineare che si fa riferimento ad una nota del 02.04.2024, adottata successivamente al deposito del presente ricorso. In questa sede non si contestano le valutazioni né la proposta di affidamento dell'incarico effettuate dal Responsabile della UOC del P.O. di Nola;
bensì la legittimità della previsione di ulteriori requisiti specifici oltre quelli di carattere generale”. Tanto premesso, tale precisazione in merito all'oggetto della domanda, pur trovando riscontro nella lettura degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi (RG 6490/23 quanto al merito ed RG 3661/24 quanto al cautelare), ad avviso della scrivente, non sottrae il presente giudizio di merito alla medesima valutazione già operata in sede cautelare ed esitata in una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, per quanto si viene a dire. Va in linea generale rammentato il principio per cui chi formula una domanda giudiziale deve essere munito di concreto interesse ad agire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr. Cass. n. 4526/2022). La Suprema Corte ha affermato a più riprese che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062; Cass. 27 novembre 1999 n. 13293; Cass. 18 aprile 2002 n. 5635; Cass. 23 novembre 2007 n. 24434). È stato altresì precisato in più occasioni che, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass. 20 dicembre 2006 n. 27187; Cass. 28 novembre 2008 n. 28405; Cass. 23 dicembre 2009 n. 27151; Cass. 28 giugno 2010 n. 15355; Cass. 27 gennaio 2011 n. 2051; Cass. 4 maggio 2012 n. 6749).” (ex multis Cass. civ., sez. lav., 30/06/2014, n. 14756, ma anche Cass. civ., 24/01/2019, n. 2057; Cass. civ., sez. lav., 28/10/2021, n. 30584; Cass. civ., sez. I 11 gennaio 2022 n. 604
“L'interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. Se non l'attualità, è necessaria, tuttavia, l'esistenza della lesione, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato”). Proprio in tema di procedure concorsuali interne, la Suprema Corte ha affermato: “ Il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della "par condicio" fra gli aspiranti (e, in particolare, il principio di obiettività e trasparenza, da cui deriva la necessità di motivare la scelta di un candidato piuttosto che un altro), chiedendo il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (perdita di "chance"), ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, non avendo diversamente nessun interesse processuale ad una dichiarazione di illegittimità di una procedura concorsuale alla quale sia indifferente”( Sez. L, Sentenza n. 2581 del 02/02/2009 Presidente: Sciarelli G. Estensore: D'Agostino G. Relatore: D'Agostino G. P.M. Velardi M). Tanto premesso, osserva allora il Tribunale come la circostanza che nella presente fase parte ricorrente abbia inteso ottenere l'accertamento di illegittimità dell'avviso a monte, piuttosto che della delibera n. 516 del 03.04.2024 (di conferimento dell'incarico di dirigente responsabile dell'UOS Traumatologia al dott. e del provvedimento n. 227033 del Pt_6 23.11.2023 (con cui il ricorrente era stato ritenuto non in possesso dei requisiti di partecipazione ed escluso dalla selezione), non fa sì che il giudizio in esame sfugga alle argomentazioni già esposte in sede cautelare in punto di inammissibilità, che a en vedere restano pienamente valide. Anche così prospettata, infatti, la domanda non appare supportata da un interesse concreto ed attuale ad agire, posto che anche in tal caso si controverte esclusivamente della illegittimità della condotta datoriale -qui censurata avuto riguardo ad un momento anteriore- senza che sia stata prospettata chiaramente la situazione giuridica soggettiva fatta valere. Alla luce delle suesposte considerazioni, va allora ribadito quanto già affermato in sede cautelare in ordine al fatto che, discutendosi innanzi al Giudice del Lavoro esclusivamente di diritti soggettivi, la situazione giuridica soggettiva azionabile non potrebbe giammai identificarsi nel mero interesse alla riapertura della selezione interna o allo svolgimento della stessa nel rispetto delle norme legislative, regolamentari o contrattualcollettive, che in assenza di una chiara affermazione di parte circa la sussistenza del diritto al conferimento dell'incarico resta a livello di interesse di mero fatto, non tutelabile ex sé. Né peraltro può trascurarsi che la stessa riapertura della procedura interna con espunzione dal bando dei requisiti specifici la cui previsione è stata censurata dal ricorrente, quale unico risultato favorevole dallo stesso in astratto conseguibile in caso di accoglimento della domanda proposta, non comporterebbe per lo stesso alcuna utilità immediata, essendosi peraltro in presenza di una procedura non assimilabile ad una procedura concorsuale, avendo la nomina dirigenziale natura esclusivamente fiduciaria, in quanto rimessa al Direttore generale dell'azienda (cfr. Cass. sent. n. 25042/2005). Del resto, che la domanda difetti totalmente della prospettazione del diritto soggettivo che la parte avrebbe inteso tutelare rivolgendosi al Tribunale emerge anche dal mancato soddisfacimento, sia pure a livello di allegazioni, della c.d. prova di resistenza. Per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571; T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 20/02/2024, n.78
“Individuandosi nell'aggiudicazione l'utilità finale attesa (c.d. bene della vita), è evidente che l'interesse ad agire - condizione dell'azione che esprime proprio la concreta possibilità di conseguire tale utilità per mezzo del rimedio giurisdizionale - in tanto può configurarsi, in quanto risulti almeno possibile per la ricorrente, attraverso l'accoglimento dei suddetti motivi, il raggiungimento della prima posizione in graduatoria. era quindi onerata di CP_4 dimostrare che, se le operazioni di gara si fossero svolte "correttamente" (vale a dire in conformità ai rilievi formulati nei motivi in esame), essa sarebbe risultata, con ragionevole probabilità, la vincitrice della procedura (c.d. "prova di resistenza", su cui cfr. ex multis, Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 1350; sez. V, 8 novembre 2021, n. 7420; sez. V, 17 marzo 2020, n. 1916)”). Fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio (TAR Lazio, Sez. III S., 8 gennaio 2021, n. 249). Ebbene, seppure nel caso in esame, come evidenziato, difettino i requisiti propri di una procedura concorsuale, non può dubitarsi che la parte avrebbe dovuto in ogni caso allegare specifici elementi dai quali desumere che, qualora l'Amministrazione avesse agito correttamente, il ricorrente sarebbe stato verosimilmente designato responsabile di struttura semplice di Traumatologia;
in altri termini, la pronuncia di accertamento di illegittimità del bando qui richiesta non gli assicurerebbe alcuna utilità, in quanto non gli attribuirebbe il bene della vita (unico) tutelabile, vale a dire il diritto al conferimento dell'incarico. Né si comprende su quali basi logiche, prima ancora che giuridiche, la parte vorrebbe escludere l'estensibilità alla fattispecie che occupa, in cui è richiesto l'accertamento di illegittimità dell'avviso interno per il conferimento dell'incarico, della giurisprudenza formatasi in relazione a casi in cui era censurata la valutazione finale dei candidati e l'attribuzione dei punteggi, non comprendendosi che rilevanza potrebbe rivestire in tal senso il fatto che in un caso la condotta datoriale è censurata quanto alla fase iniziale della procedura (adozione di un bando illegittimo) e negli altri alla fase terminale (attribuzione dei punteggi e/o scelta del candidato a cui assegnare l'incarico). In conclusione, l'assoluto difetto di un interesse concreto ed attuale ad agire conduce ad una pronuncia di inammissibilità della domanda giudiziaria. In ragione della natura di mero rito della pronuncia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, 21/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci