CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2023, n. 29592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29592 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA DO nato a [...] il [...] LL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI Il Proc. Gen. con riferimento alla posizione di MA DO conclude per la correzione dell'errore materiale del provvedimento impugnato e per il rigetto del ricorso nel resto;
conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da LL IO. udito il difensore: l'avvocato DANIELA TERRERI si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29592 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/06/2022 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza pronunciata il 13/12/2017 dal Tribunale di Pescara, ha ridotto la pena irrogata ad NT PE per i delitti di falsità ideologica per induzione contestatigli nei capi R e Z2, commessi nel 2008 facendo uso di atti e documenti falsi e così facendo credere ad alcuni notai roganti di essere il legale rappresentante della società proprietaria di alcuni immobili, oggetto per l'appunto di vendita dinanzi ai predetti notai. I due predetti reati non sono stati dichiarati prescritti, nonostante siano stati commessi nel 2008, tenuto conto della recidiva reiterata infraquinquennale contestata al PE oltre che di un periodo di 343 giorni di sospensione del termine prescrizionale, maturato nel corso del giudizio. La sentenza ha, invece, dichiarato estinti per prescrizione i medesimi reati contestati al coimputato NI MA e a RC CH, non gravati da analoga recidiva qualificata, ed ha dichiarato prescritti tutti gli altri reati contestati al PE, al MA, al CH e a Claudio D'Angelo, confermando le statuizioni civili adottate dalla sentenza di primo grado. Hanno proposto ricorso per cassazione i soli imputati PE e MA. 2. Ricorso PE 2.1. Con i primi due motivi il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., ed alla mancata conseguente presa d'atto della prescrizione dei reati di cui ai capi R e Z2. Il reato di cui al capo R è stato commesso il 9 aprile 2008 e quello di cui al capo Z2 il 29 ottobre dello stesso anno. Prima del 9 aprile 2008 sarebbe divenuta irrevocabile nei confronti del ricorrente, oltre ad un decreto penale per reato depenalizzato e ad una sentenza per delitto colposo (irrilevanti ai fini della recidiva), una sola sentenza di condanna per delitto doloso, pronunciata dalla Corte di appello di Ancona il 6 marzo 2007 e passata in giudicato il 14 dicembre 2007. Nei mesi successivi, e cioè dopo la commissione del reato di cui al capo R e prima della commissione del reato di cui al capo Z2, sarebbe divenuta irrevocabile una seconda sentenza per delitto non colposo, pronunciata dalla Corte di appello di Ancona il 3 luglio 2008 e divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2008. In ogni caso, la Corte di appello non avrebbe risposto allo specifico motivo di impugnazione proposto sul punto e non avrebbe affatto motivato circa la 2 significatività dei predetti precedenti rispetto ad un giudizio di maggior pericolosità specifica dell'imputato. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorso MA 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo R della rubrica, su cui vi sarebbe stata omessa pronuncia: pur avendo la Corte territoriale dato atto esplicitamente, nella motivazione, dell'intervenuta prescrizione anche di tale reato, esso non sarebbe stato menzionato nel dispositivo. In subordine chiede che la Corte di legittimità provveda alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., non oggetto di contestazione né attraverso il riferimento alla norma aggravatrice né tramite inequivoci richiami "in fatto", in contrasto con quanto insegnato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436. L'accoglimento del motivo comporterebbe la presa d'atto della prescrizione dei reati di cui ai capi E-R-Z2 anteriormente alla pronuncia di primo grado, e dunque la revoca delle statuizioni civili. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (anche sotto il profilo del travisamento di prove decisive), con riferimento al delitto di tentata truffa di cui al capo El. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di responsabilità sul presupposto erroneo del non essere stato egli legale rappresentante della società MA Costruzioni s.r.l. alla data del 22/07/2007, data di sottoscrizione della scrittura privata menzionata nel capo d'imputazione. La Corte territoriale, infatti, avrebbe ritenuto che l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione fosse stato revocato al MA con ordinanza del Tribunale di Pescara del 7 maggio 2007, cui seguì pure la nomina di un commissario giudiziale;
con ciò travisando per omissione prove documentali acquisite, ed in particolare provvedimenti giudiziari successivi da cui si desume la revoca della nomina del commissario giudiziale, con effetti ex tunc, a seguito di ordinanza del 24 settembre 2009, resa dal Tribunale di Pescara in accoglimento di reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ., provvedimento allegato al ricorso, insieme agli altri rilevanti già acquisiti in giudizio. 3 4. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Procuratore generale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PE;
con riguardo al ricorso di NI, ha chiesto la correzione dell'errore materiale segnalato, con rigetto del ricorso nel resto. Il Difensore del ricorrente MA si è riportato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati (ed assorbenti) i primi due motivi di ricorso enunciati da NT PE. 1.1. Le Sezioni Unite, con sentenza 30/03/2023, Sabbatini, hanno risposto al quesito «Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale». La soluzione è stata la seguente: «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». 1.2. Ciò premesso, all'epoca della commissione del reato di cui al capo R il ricorrente era gravato da una sola condanna per delitto non colposo, sicché non è nemmeno necessario invocare la richiamata decisione delle Sezioni Unite né le precedenti intervenute sul tema della motivazione in ordine alla necessaria pericolosità specifica del recidivo (per tutte si veda Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838). 1.3. Il reato di cui al capo Z2 è stato invece commesso dopo l'irrevocabilità di due sentenze per delitto non colposo, ma la Corte di appello, pur sollecitata da un motivo specifico (esattamente descritto a pagina 16 della sentenza impugnata), ha risposto facendo mero riferimento al numero delle condanne riportate (pagg. 21-22), peraltro incorrendo in un errore laddove ha citato una sentenza del Pretore di Macerata divenuta irrevocabile il 10/06/1998, di cui non è traccia nel certificato del casellario. La motivazione resa dalla Corte sul punto non è adeguata agli standard auspicati dalle Sezioni Unite, standard peraltro richiesti dalla corretta interpretazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. quale risulta da numerosi interventi della Corte costituzionale: dalla sentenza n. 192/2007, alle ordinanze n. 4 409/2007, 33/2008, 90/2008, 193/2008, 257/2008 e 171/2009, alla sentenza n. 251/2012 che ha rimarcato come la rigorosa lettura dei requisiti della fattispecie in esame concorra alla salvaguardia «dei principi fondamentali per la definizione del volto costituzionale dell'illecito penale» (così l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, n. 36738 del 13/09/2022, pronunciata dalla Quinta Sezione penale), potenzialmente messi a repentaglio (così la Corte costituzionale, nella ricordata sentenza n. 251/2012) dall'«abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato». 1.4. La sentenza va dunque annullata con rinvio, affinché la Corte territoriale affronti ex professo il punto della decisione inerente il riconoscimento o meno della recidiva, punto che è stato devoluto alla cognizione del giudice di appello, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., dal motivo di gravame ricordato in premessa. 2. Passando al ricorso di NI MA, il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il primo. La circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. è stata ritenuta contestata "in fatto", attraverso il riferimento contenuto nei capi di imputazione E, R e Z2, a «rogiti di vendita» redatti da notai. Non vi è, nei predetti capi di imputazione, né il riferimento all'art. 476, secondo comma, cod. pen. né all'espressa qualificazione dei predetti atti come atti che fanno fede fino a querela di falso: in altre parole, non sono indicate né la norma aggravatrice né il contenuto della stessa. E' noto che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale «in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Come hanno precisato le Sezioni Unite nel dirimere il contrasto tra la tesi secondo la quale la circostanza non può dirsi compiutamente contestata attraverso il mero riferimento all'atto oggetto del delitto e la tesi contraria, «la peculiarità di questa ipotesi è data dal fatto che la componente valutativa concerne un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefacente dell'atto. Tale efficacia è infatti descritta dall'art. 2700 cod. civ. nel fare l'atto "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle 5 dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"; ed è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente art. 2699 come "il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato". La qualità di atto fidefacente è dunque affidata, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza penalistica di legittimità, alla ravvisabilità di due elementi essenziali, rispettivamente relativi alla titolarità, in capo al pubblico ufficiale, del potere di conferire all'atto l'efficacia fidefacente, ed all'oggetto di tale efficacia. Per il primo aspetto, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede;
per il secondo, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza ... Si tratta, all'evidenza, di profili che sono oggetto di una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenali;
e di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati. La qualificazione dell'atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione». La mancata corretta contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. ha immediati riflessi sul termine di prescrizione del reato che, in ragione della misura della pena edittale prevista dall'art. 479 cod. pen., è pari a sette anni e sei mesi (ex artt. 157 e 160 cod. pen.), cui devono aggiungersi i 343 giorni di sospensione sopra menzionati. Ne deriva che tutti i reati di cui ai capi E, R e Z2 sono prescritti prima della pronuncia della sentenza di primo grado, intervenuta il 13/12/2017. La sentenza va dunque annullata, in parte qua, senza rinvio e con revoca delle statuizioni civili relative ai predetti reati. 3. E' invece manifestamente infondato l'ultimo motivo del ricorso NI. Il ricorrente deduce travisamento della prova per omissione, ma non dimostra affatto il carattere di decisività della prova asseritamente travisata. Il ricorso ha adempiuto all'onere dell'autosufficienza, avendo allegato gli atti del processo asseritamente letti in modo scorretto dalla Corte di appello. 6 Si osserva, da parte del ricorrente, che l'ordinanza del Tribunale di Pescara con la quale è stato nominato un amministratore giudiziario è stata oggetto di revoca, a seguito di reclamo. Dunque, nel momento in cui MA ha agito, doveva ritenersi correttamente investito della carica amministrativa e, quindi, della posizione di legale rappresentante della società MA Costruzioni s.r.I., quantomeno dal punto di vista soggettivo. La decisività dell'informazione asseritamente travisata è esclusa dalla stessa lettura dei documenti allegati al ricorso, dai quali si desume che, in sede di reclamo, il ricorso fu accolto solo in parte, e cioè laddove si riferiva alla nomina dell'amministratore giudiziario, mentre fu respinto nel resto, e cioè, per quanto qui interessa, nella parte in cui l'ordinanza impugnata aveva disposto comunque la revoca del NI quale amministratore. L'informazione è stata sicuramente valutata in modo corretto quantomeno dal giudice di primo grado, la cui motivazione si integra con quella della sentenza impugnata: a pagina 30 di quella pronuncia, infatti, si dà espressamente atto non soltanto della nomina dell'amministratore giudiziario (che poi sarebbe stata oggetto di revoca ex tune, ma anche della revoca dell'incarico di presidente del consiglio di amministrazione in capo a MA, ad opera dell'ordinanza del Tribunale di Pescara di data 7 maggio 2007, che non è stata sul punto oggetto di modifica e che lo stesso ricorrente ha sempre contestato, come risulta dai documenti allegati al ricorso, a riprova della sua consapevolezza. Non sono dunque dimostrati né il travisamento (cioè che la mancata menzione nella sentenza impugnata dei documenti invocati dal ricorrente significhi loro omesso esame, con conseguente esposizione di un dato inveritiero), né tantomeno la decisività della prova assenta mente travisata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI NI relativamente ai reati di cui ai capi R) e Z2) perché estinti per prescrizione, e revoca le relative statuizioni civili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del MA. Annulla la stessa sentenza nei confronti di PE NT relativamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 21/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI Il Proc. Gen. con riferimento alla posizione di MA DO conclude per la correzione dell'errore materiale del provvedimento impugnato e per il rigetto del ricorso nel resto;
conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da LL IO. udito il difensore: l'avvocato DANIELA TERRERI si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29592 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/06/2022 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza pronunciata il 13/12/2017 dal Tribunale di Pescara, ha ridotto la pena irrogata ad NT PE per i delitti di falsità ideologica per induzione contestatigli nei capi R e Z2, commessi nel 2008 facendo uso di atti e documenti falsi e così facendo credere ad alcuni notai roganti di essere il legale rappresentante della società proprietaria di alcuni immobili, oggetto per l'appunto di vendita dinanzi ai predetti notai. I due predetti reati non sono stati dichiarati prescritti, nonostante siano stati commessi nel 2008, tenuto conto della recidiva reiterata infraquinquennale contestata al PE oltre che di un periodo di 343 giorni di sospensione del termine prescrizionale, maturato nel corso del giudizio. La sentenza ha, invece, dichiarato estinti per prescrizione i medesimi reati contestati al coimputato NI MA e a RC CH, non gravati da analoga recidiva qualificata, ed ha dichiarato prescritti tutti gli altri reati contestati al PE, al MA, al CH e a Claudio D'Angelo, confermando le statuizioni civili adottate dalla sentenza di primo grado. Hanno proposto ricorso per cassazione i soli imputati PE e MA. 2. Ricorso PE 2.1. Con i primi due motivi il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., ed alla mancata conseguente presa d'atto della prescrizione dei reati di cui ai capi R e Z2. Il reato di cui al capo R è stato commesso il 9 aprile 2008 e quello di cui al capo Z2 il 29 ottobre dello stesso anno. Prima del 9 aprile 2008 sarebbe divenuta irrevocabile nei confronti del ricorrente, oltre ad un decreto penale per reato depenalizzato e ad una sentenza per delitto colposo (irrilevanti ai fini della recidiva), una sola sentenza di condanna per delitto doloso, pronunciata dalla Corte di appello di Ancona il 6 marzo 2007 e passata in giudicato il 14 dicembre 2007. Nei mesi successivi, e cioè dopo la commissione del reato di cui al capo R e prima della commissione del reato di cui al capo Z2, sarebbe divenuta irrevocabile una seconda sentenza per delitto non colposo, pronunciata dalla Corte di appello di Ancona il 3 luglio 2008 e divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2008. In ogni caso, la Corte di appello non avrebbe risposto allo specifico motivo di impugnazione proposto sul punto e non avrebbe affatto motivato circa la 2 significatività dei predetti precedenti rispetto ad un giudizio di maggior pericolosità specifica dell'imputato. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorso MA 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo R della rubrica, su cui vi sarebbe stata omessa pronuncia: pur avendo la Corte territoriale dato atto esplicitamente, nella motivazione, dell'intervenuta prescrizione anche di tale reato, esso non sarebbe stato menzionato nel dispositivo. In subordine chiede che la Corte di legittimità provveda alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., non oggetto di contestazione né attraverso il riferimento alla norma aggravatrice né tramite inequivoci richiami "in fatto", in contrasto con quanto insegnato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436. L'accoglimento del motivo comporterebbe la presa d'atto della prescrizione dei reati di cui ai capi E-R-Z2 anteriormente alla pronuncia di primo grado, e dunque la revoca delle statuizioni civili. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (anche sotto il profilo del travisamento di prove decisive), con riferimento al delitto di tentata truffa di cui al capo El. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di responsabilità sul presupposto erroneo del non essere stato egli legale rappresentante della società MA Costruzioni s.r.l. alla data del 22/07/2007, data di sottoscrizione della scrittura privata menzionata nel capo d'imputazione. La Corte territoriale, infatti, avrebbe ritenuto che l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione fosse stato revocato al MA con ordinanza del Tribunale di Pescara del 7 maggio 2007, cui seguì pure la nomina di un commissario giudiziale;
con ciò travisando per omissione prove documentali acquisite, ed in particolare provvedimenti giudiziari successivi da cui si desume la revoca della nomina del commissario giudiziale, con effetti ex tunc, a seguito di ordinanza del 24 settembre 2009, resa dal Tribunale di Pescara in accoglimento di reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ., provvedimento allegato al ricorso, insieme agli altri rilevanti già acquisiti in giudizio. 3 4. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Procuratore generale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PE;
con riguardo al ricorso di NI, ha chiesto la correzione dell'errore materiale segnalato, con rigetto del ricorso nel resto. Il Difensore del ricorrente MA si è riportato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati (ed assorbenti) i primi due motivi di ricorso enunciati da NT PE. 1.1. Le Sezioni Unite, con sentenza 30/03/2023, Sabbatini, hanno risposto al quesito «Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale». La soluzione è stata la seguente: «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». 1.2. Ciò premesso, all'epoca della commissione del reato di cui al capo R il ricorrente era gravato da una sola condanna per delitto non colposo, sicché non è nemmeno necessario invocare la richiamata decisione delle Sezioni Unite né le precedenti intervenute sul tema della motivazione in ordine alla necessaria pericolosità specifica del recidivo (per tutte si veda Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838). 1.3. Il reato di cui al capo Z2 è stato invece commesso dopo l'irrevocabilità di due sentenze per delitto non colposo, ma la Corte di appello, pur sollecitata da un motivo specifico (esattamente descritto a pagina 16 della sentenza impugnata), ha risposto facendo mero riferimento al numero delle condanne riportate (pagg. 21-22), peraltro incorrendo in un errore laddove ha citato una sentenza del Pretore di Macerata divenuta irrevocabile il 10/06/1998, di cui non è traccia nel certificato del casellario. La motivazione resa dalla Corte sul punto non è adeguata agli standard auspicati dalle Sezioni Unite, standard peraltro richiesti dalla corretta interpretazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. quale risulta da numerosi interventi della Corte costituzionale: dalla sentenza n. 192/2007, alle ordinanze n. 4 409/2007, 33/2008, 90/2008, 193/2008, 257/2008 e 171/2009, alla sentenza n. 251/2012 che ha rimarcato come la rigorosa lettura dei requisiti della fattispecie in esame concorra alla salvaguardia «dei principi fondamentali per la definizione del volto costituzionale dell'illecito penale» (così l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, n. 36738 del 13/09/2022, pronunciata dalla Quinta Sezione penale), potenzialmente messi a repentaglio (così la Corte costituzionale, nella ricordata sentenza n. 251/2012) dall'«abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato». 1.4. La sentenza va dunque annullata con rinvio, affinché la Corte territoriale affronti ex professo il punto della decisione inerente il riconoscimento o meno della recidiva, punto che è stato devoluto alla cognizione del giudice di appello, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., dal motivo di gravame ricordato in premessa. 2. Passando al ricorso di NI MA, il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il primo. La circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. è stata ritenuta contestata "in fatto", attraverso il riferimento contenuto nei capi di imputazione E, R e Z2, a «rogiti di vendita» redatti da notai. Non vi è, nei predetti capi di imputazione, né il riferimento all'art. 476, secondo comma, cod. pen. né all'espressa qualificazione dei predetti atti come atti che fanno fede fino a querela di falso: in altre parole, non sono indicate né la norma aggravatrice né il contenuto della stessa. E' noto che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale «in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Come hanno precisato le Sezioni Unite nel dirimere il contrasto tra la tesi secondo la quale la circostanza non può dirsi compiutamente contestata attraverso il mero riferimento all'atto oggetto del delitto e la tesi contraria, «la peculiarità di questa ipotesi è data dal fatto che la componente valutativa concerne un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefacente dell'atto. Tale efficacia è infatti descritta dall'art. 2700 cod. civ. nel fare l'atto "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle 5 dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"; ed è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente art. 2699 come "il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato". La qualità di atto fidefacente è dunque affidata, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza penalistica di legittimità, alla ravvisabilità di due elementi essenziali, rispettivamente relativi alla titolarità, in capo al pubblico ufficiale, del potere di conferire all'atto l'efficacia fidefacente, ed all'oggetto di tale efficacia. Per il primo aspetto, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede;
per il secondo, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza ... Si tratta, all'evidenza, di profili che sono oggetto di una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenali;
e di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati. La qualificazione dell'atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione». La mancata corretta contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. ha immediati riflessi sul termine di prescrizione del reato che, in ragione della misura della pena edittale prevista dall'art. 479 cod. pen., è pari a sette anni e sei mesi (ex artt. 157 e 160 cod. pen.), cui devono aggiungersi i 343 giorni di sospensione sopra menzionati. Ne deriva che tutti i reati di cui ai capi E, R e Z2 sono prescritti prima della pronuncia della sentenza di primo grado, intervenuta il 13/12/2017. La sentenza va dunque annullata, in parte qua, senza rinvio e con revoca delle statuizioni civili relative ai predetti reati. 3. E' invece manifestamente infondato l'ultimo motivo del ricorso NI. Il ricorrente deduce travisamento della prova per omissione, ma non dimostra affatto il carattere di decisività della prova asseritamente travisata. Il ricorso ha adempiuto all'onere dell'autosufficienza, avendo allegato gli atti del processo asseritamente letti in modo scorretto dalla Corte di appello. 6 Si osserva, da parte del ricorrente, che l'ordinanza del Tribunale di Pescara con la quale è stato nominato un amministratore giudiziario è stata oggetto di revoca, a seguito di reclamo. Dunque, nel momento in cui MA ha agito, doveva ritenersi correttamente investito della carica amministrativa e, quindi, della posizione di legale rappresentante della società MA Costruzioni s.r.I., quantomeno dal punto di vista soggettivo. La decisività dell'informazione asseritamente travisata è esclusa dalla stessa lettura dei documenti allegati al ricorso, dai quali si desume che, in sede di reclamo, il ricorso fu accolto solo in parte, e cioè laddove si riferiva alla nomina dell'amministratore giudiziario, mentre fu respinto nel resto, e cioè, per quanto qui interessa, nella parte in cui l'ordinanza impugnata aveva disposto comunque la revoca del NI quale amministratore. L'informazione è stata sicuramente valutata in modo corretto quantomeno dal giudice di primo grado, la cui motivazione si integra con quella della sentenza impugnata: a pagina 30 di quella pronuncia, infatti, si dà espressamente atto non soltanto della nomina dell'amministratore giudiziario (che poi sarebbe stata oggetto di revoca ex tune, ma anche della revoca dell'incarico di presidente del consiglio di amministrazione in capo a MA, ad opera dell'ordinanza del Tribunale di Pescara di data 7 maggio 2007, che non è stata sul punto oggetto di modifica e che lo stesso ricorrente ha sempre contestato, come risulta dai documenti allegati al ricorso, a riprova della sua consapevolezza. Non sono dunque dimostrati né il travisamento (cioè che la mancata menzione nella sentenza impugnata dei documenti invocati dal ricorrente significhi loro omesso esame, con conseguente esposizione di un dato inveritiero), né tantomeno la decisività della prova assenta mente travisata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI NI relativamente ai reati di cui ai capi R) e Z2) perché estinti per prescrizione, e revoca le relative statuizioni civili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del MA. Annulla la stessa sentenza nei confronti di PE NT relativamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 21/06/2023