TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 20
TAR
Sentenza breve 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di norme procedurali e di diritto sostanziale

    Il Tribunale ha ritenuto che la concessione in oggetto non sia una concessione di servizio pubblico, bensì la concessione di un bene pubblico. Pertanto, il Comune, pur dovendo rispettare i principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, ha violato tali principi negoziando solo con un partecipante dopo aver ricevuto l'offerta del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione dei principi di par condicio e buona amministrazione

    La violazione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità è stata ritenuta sussistente a causa della negoziazione esclusiva con un operatore.

  • Accolto
    Inammissibilità della 'rinegoziazione'

    La procedura di rinegoziazione con un solo operatore, senza estendere l'offerta al ricorrente, è stata considerata una violazione dei principi di buona amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 20
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 20
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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