Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
In tema di ripartizione di spese condominiali relative all'erogazione di acqua, l'amministratore che abbia stipulato con l'ente erogatore un contratto avente ad oggetto il consumo complessivo del fabbricato onde beneficiare dell'applicazione di una tariffa agevolata, può poi, del tutto legittimamente, calcolare poi la ripartizione interna delle spese "pro quota" in considerazione dei singoli ed effettivi consumi di ciascuno dei condomini, a prescindere dalla circostanza che questi, singolarmente considerati nel loro consumo, non avrebbero consentito l'applicazione della suddetta tariffa agevolata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU LA CL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FERRAZZA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. VIA BART0L0ME0 CAPASS0 25 ROMA, in persona dell'Amm.re pro tempore DIONISIO CUPANO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FIORINO, che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6647/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato CERULLO Maria per delega dell'Avv. FERRAZZA Francesco depositata in udienza, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato FIORINO Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29.4.96 la condomina IA UP in Galasso impugnava davanti al Pretore di Roma due delibere dell'assemblea del condominio di via B. Capasso 25, in Roma, tenutasi il 29.3.96 e segnatamente, per quanto qui interessa: quella di approvazione del bilancio consuntivo 1995 e relativo piano di riparto;
quella di approvazione del bilancio preventivo 1996 e relativo piano di riparto.
Ha impugnato, altresì, il verbale di quell'assemblea nella parte in cui non erano state riportate integralmente le sue contestazioni, dissociazioni e dissensi in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo del 1995 e preventivo 1996 e relativi piani di riparto. Si costituiva il condominio, contestando il fondamento dell'impugnazione attrice.
Con sentenza pubblicata il 24.2.1997 il Pretore rigettava le domande dell'attrice.
La UP ha proposto appello, limitatamente al capo delle sentenza inerente la errata ripartizione dei consumi di acqua, per essere il criterio seguito dal condominio del tutto lesivo dei propri diritti. Il condominio stesso si costituiva anche nel secondo grado del giudizio eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 13.4.1999, il Tribunale di Roma rigettava il suddetto appello e regolava le spese.
Osservava il Tribunale che punto cruciale della vertenza era quello se nella ripartizione interna potessero compensarsi le eccedenze riferite al singolo appartamento con il minor consumo d'acqua d'altri, ovvero non di dovesse - come ha operato il condominio - calcolare la quota individuale in base al numero dei metri cubi d'acqua riferiti al proprio appartamento, in base alle tariffe praticate dall'azienda in caso di lettura individuale e quindi operare una riduzione dell'importo complessivo così come determinato, in proporzione al consumo individuale, in modo tale che del beneficio derivante dalla contabilizzazione complessiva, e quindi dalla scomparsa delle eccedenze individuali, per così dire verso l'esterno, usufruissero tutti e non solo quelli che, individualmente, avevano superato il consumo minimo per appartamento che da diritto all'applicazione della tariffa agevolata e di quella unificata.
Risultava più corretto questo secondo criterio, che consente di ripartire tra tutti equamente il vantaggio ed in proporzione al consumo individuale. Non sarebbe equo, infatti, che ad avvantaggiarsi fossero soltanto quelli che superano le eccedenze stabilite per ogni appartamento, mentre coloro che restano sotto tale livello minimo dei consumi pagherebbero per intero la tariffa, sia pure secondo l'importo agevolato.
Da escludere era in ogni caso che vi sia stata alcuna locupletazione, come si deduce sostenendo che il condominio avrebbe praticato dei prezzi maggiorati rispetto a quelli corrisposti all'Acea, essendo, l'importo complessivo, risultante dall'addebito per ciascun condomino, pari a quello pagato all'Acea, risultante dalle fatture in atti. Come emergeva, infatti, dal prospetto riepilogativo dei consumi, non contestato nell'esattezza del consumo attribuito, alla UP - come agli altri condomini - dopo il calcolo individuale della propria quota per ciascun condomino, è stato detratto un importo tale da riportare il totale complessivo a quello risultante dalle bollette. Esso varia in proporzione diretta ai consumi effettuati ed alla PA, proprio per questo motivo, è stato attribuito il maggior importo di esso.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione basato su un solo motivo ed illustrato anche con memoria, la UP;
resiste con controricorso il Condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con l'unico motivo in cui si articola il ricorso, lamenta erronea interpretazione del contratto di somministrazione delle tariffe ivi contemplate ai fini dell'applicazione dell'art. 1123 c.c., con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc.
Va precisato che, come chiaramente il Tribunale capitolino ha evidenziato, che il criterio adottato dal Condominio, fermo che il consumo di acqua complessivo consentiva l'applicazione delle tariffe agevolate, consistente nel calcolare la quota individuale in base al numero dei metri cubi di acqua riferiti a ciascun appartamento in proporzione al consumo individuale, in modo tale che del beneficio derivante dalla contabilizzazione complessiva e, quindi, dalla scomparsa delle eccedenze individuali nei confronti dell'Acea usufruissero tutti e non solo quelli che, individualmente, avevano superato il consumo minimo per appartamento che dava diritto all'applicazione delle tariffe agevolate e di quella unificata. In altre parole: complessivamente, il consumo era stato tale da ottenere la tariffa agevolata;
nell'ambito di tale tariffa, ciascun condomino avrebbe pagato secondo il proprio consumo effettivo, sì da escludere che chi era rimasto sotto il livello minimo previsto pagasse per intero la tariffa. Questo discorso ha una sua logica intima, legata al consumo di ciascuno appartamento;
escluso, come ha fatto il Tribunale, qualsiasi locupletazione in base ad elementi obiettivi, neppure contestati, la censura si rivela priva di pregio in quanto non si coglie in che cosa consisterebbe la dedotta violazione dell'art. 1123 c.c., atteso che la norma de qua appare correttamente applicata (v. in particolare il secondo comma, che pare attagliarsi esattamente al caso di specie). Può utilmente considerarsi al riguardo, seppure in diversa materia il principio di cui a Cass. 10.12.1974 n. 4166. che esclude che l'adozione di sistemi che siano tali da fissare un congruo rapporto tra spesa ed uso individuale sia soggetta a controllo giudiziale.
Quanto poi alla pretesa illogicità della delibera, che il Tribunale ha ritenuto più consona alla effettiva situazione verificatasi in concreto, va evidenziato che tale censura non evidenzia neppure per enunciazione quali sarebbero i criteri di valutazione che osterebbero alla legittimità della stessa, assunta, ovviamente, nell'ambito dell'autonomia spettante all'assemblea, ferma l'assenza di ogni forma di locupletazione.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 63,00 oltre a 1.500,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003