Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3712
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Sentenza 13 marzo 2003

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In tema di ripartizione di spese condominiali relative all'erogazione di acqua, l'amministratore che abbia stipulato con l'ente erogatore un contratto avente ad oggetto il consumo complessivo del fabbricato onde beneficiare dell'applicazione di una tariffa agevolata, può poi, del tutto legittimamente, calcolare poi la ripartizione interna delle spese "pro quota" in considerazione dei singoli ed effettivi consumi di ciascuno dei condomini, a prescindere dalla circostanza che questi, singolarmente considerati nel loro consumo, non avrebbero consentito l'applicazione della suddetta tariffa agevolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3712
    Data del deposito : 13 marzo 2003

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